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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1992

Cassazione n. 09482/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Letta la memoria delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la eccessività della pena anche in relazione al trattamento di altri coimputati), è reiterativo e manifestamente infondato, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., restando esclusa in questa sede ogni censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pp. 3-4, ove si condividono le considerazioni del primo giudice in merito ai diversi ruoli dei vari concorrenti, alla particolare gravità del fatto, professionalmente pianificato, e alla spiccata capacità a delinquere conseguentemente desumibile); ritenuto che il secondo motivo non è consentito, non essendo impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

Così è deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Letta la memoria delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la eccessività della pena anche in relazione al trattamento di altri coimputati), è reiterativo e manifestamente infondato, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., restando esclusa in questa sede ogni censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pp. 3-4, ove si condividono le considerazioni del primo giudice in merito ai diversi ruoli dei vari concorrenti, alla particolare gravità del fatto, professionalmente pianificato, e alla spiccata capacità a delinquere conseguentemente desumibile); ritenuto che il secondo motivo non è consentito, non essendo impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così è deciso
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