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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30640/2026

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icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato, in particolare, a fronte della dedotta omessa risposta alle questioni formulate con l'appello, il ricorrente non indica se e quale aspetto dirimente sarebbe stato pretermesso nella valutazione compiuta dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Ì tePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato, in particolare, a fronte della dedotta omessa risposta alle questioni formulate con l'appello, il ricorrente non indica se e quale aspetto dirimente sarebbe stato pretermesso nella valutazione compiuta dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Ì tePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30640/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris