CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25315/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege in Roma,piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] NUVOLONI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 36 [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o da ll’[OSCURATO:PERSONA] REMOTTI; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.16619/2021 Cron. Rep. Ud.5/04/2023 Adunanza camerale -intimata - Avversola sentenza n. 408/2021 del la C orte d ’a ppello di Genova , depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Sanremo ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 408/21, del 6 aprile 2021, della Corte d’a ppello di Genova, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 240/17, del 24 aprile 2017, del Tribunale di Imperia – ha confermato l’accoglimento dell’opposizione, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 36 in Sanremo, avverso due cartelle esattoriali, emesse in forma di ordinanze ex artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio – unitamente all’agente per la riscossione, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione) – dal predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale si opponeva alle suddette cartelle esattoriali, emesse dal Comune sul presupposto che il Condominiosi fosse reso inottemperante a due ordinanze sindacali contingibili e urgenti (n. 777/10 e n. 19/12), le quali gli avevano intimato, invano, l’esecuzione di taluni interventi di natura igienico-sanitaria sulla rete fognaria, tanto da costringere l’amministrazione municipale a provvedervi d’ufficio, salvo, appunto, rivalsa. Radicato il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale imperiese, giudizio del quale il Comune chiedeva, peraltro, la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. (stante la pendenza del giudizio di appello, innanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza con cui il TAR per la Liguria aveva annullato la sola delle ordinanze sindacali – la n. 19/12 – oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo), l’esito dello stesso si rivelava favorevole all’opponente. Il giudice di prime, infatti, sul presupposto che le perdite accertate sulla rete fognaria derivavano da linee principali, donde l’insussistenza di responsabilità imputabili al [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto dallo stesso documentato attraverso la produzione di una relazione di CTU, espletata in un diverso giudizio, nel quale il Comune era stato condannato, sebbene in via non ancora definitiva, per danni derivanti dagli scarichi fognari), accoglieva la proposta opposizione, previa disapplicazione delle due ordinanze sindacali contingibili e urgenti. Esperiva gravame il Comune, rilevando l’impossibilità per il giudice ordinario di disapplicare –a norma dell’art. 5 dell’allegato e) alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 –l’ordinanza n. 777/10, e ciò sia perché non impugnata innanzi al giudice amministrativo, sia mancando fatti sopravvenuti alla sua emissione che ne avessero inficiato l’efficacia. Assumeva, inoltre, che la relazione tecnica richiamata dal giudice di prime cure (come, del resto, la stessa ordinanza, resa all’esito del giudizio ex art. 702-bis cod. proc. civ. in cui la consulenza era stata espletata) nulla comprovavano circa la proprietà comunale della rete fognaria interessata dalle perdite, smentita, anzi, da altra pronuncia resa dallo stesso Tribunale di Imperia,la n. 357/16. Il giudice di appello, tuttavia, respingeva il proposto gravame. 3. Avverso la sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazioneil Comune di Sanremo , sulla base – come detto –di due motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché travisamento del fatto. Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata, nell’affermare implicitamente come il primo giudice avesse errato nell’attribuire al ruolo e alla richiesta di rimborso la qualifica di titolo esecutivo, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il principio – invocato da esso Comune – secondo cui, nel giudizio di opposizione esecutiva avverso titoli esecutivi giudiziali, non possono essere sollevate eccezioni inerenti fatti estintivi o impeditivi anteriori all’emissione del titolo. Tuttavia, la Corte territoriale –nel negare l’operatività di detto principio – “non ha in alcun modo motivato quali fossero gli atti inficianti l’ordinanza sindacale, la sua accertata inottemperanza e conseguentemente la cartella esattoriale relativa, sia anteriori che addirittura successivi”. Il ricorrente, inoltre, censura la sentenza impugnata sia nella parte in cui afferma che il giudice di prime cure non ha ritenuto che l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 19/12, da parte del TAR, comportasse automaticamente la disapplicazione dell’altra ordinanza n. 777/10, sia nella parte in cui ha reputato privi di fondamento i riferimenti del Comune all’ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. e alla sentenza n. 357/16, “posto che il primo giudice non ha fondato la propria decisione su tali provvedimenti”. Si tratta di affermazioni, sottolinea il ricorrente, frutto di “errata valutazione compiuta dalla Corte di Appello”, oltre a non corrispondere “a quanto richiesto dal Comune di Sanremo”, il quale lamentava l’abnormità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Imperia, “disapplicando le ordinanze sindacali emesse sulla base di provvedimenti che in nulla hanno mutato la situazione di fatto e di diritto in essere al momento dell’emissione delle suddette cartelle esattoriali”. Sul punto, si assume, la Corte genovese “non si è affatto pronunciata”, in particolare non chiarendo – dopo aver escluso che il giudice di prime cure avesse fondato l’esercizio del potere disapplicativo sulla sentenza del TAR o sulla CTU espletata nel giudizio sommario di cognizione di cui si è detto –come potesse essere confermato il legittimo esercizio del potere di cui all’art. 5 dell’all. e) alla legge n. 2248 del 1865. 3.3. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, com ma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. e), in ragione dell’avvenuta disapplicazione delle ordinanze sindacali al di fuori dei limiti previsti dalla norma. Assume, infatti, il ricorrente che la legittimità delle due ordinanze sindacali, lungi dall’essere stato oggetto di cognizione incidentale (come richiesto dalla norma che disciplina l’esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi), ha formato, invece, oggetto della domanda giudiziale del [OSCURATO:PERSONA], concernente, infatti, “l’accertamento dell’inesistenza del diritto del Comune di Sanremo a richiedere il rimborso della somma di € 41.019,52 a titolo di pagamento dei costi relativi ai lavori di ripristino della fognatura”. Il sindacato del giudice ordinario ha investito direttamente le due ordinanze sindacali contingibili e urgenti, anzi addirittura il merito delle stesse, così contravvenendo sia al principio secondo cui l’esercizio del potere disapplicativo va escluso “nei giudizi in cui sia parte la PA” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 6 febbraio 2015, n. 2244, Rv. 634254-01),sia alla regola per cui “il provvedimento amministrativo non può costituire l’oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi come un antecedente logico”, sicché “la questione della sua legittimità” può prospettarsi solo “come pregiudiziale tecnica e non come principale” (si richiama Cass. Sez. Un., sent. 25 maggio 2018, n. 13193, non massimata). 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 36 in Sanremo, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; all’esito dell’adunanza, il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. 7. Ricorrente e controricorrente hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. In via preliminare deve rilevarsi l’invalidità della notificazione del ricorso, effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, giacché “eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione”, e ciò in quanto “l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016” (Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 4845, Rv. 660464-01).Tuttavia, la inammissibilità del ricorso –per le ragioni di cui si dirà appena di seguito –esime questa Corte dal dover ordinare la rinnovazione della notificazione suddetta, in applicazione del principio che esclude la necessità di integrazione del contraddittorio, allorché il ricorsosi appalesi inammissibile (Cass. Sez. Un., sent. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01). 9. Ciò detto, i l ricorso è – appunto – inammissibile, in entrambii motivi in cui si articola. 9.1. L’inammissibilità del primo motivo di ricorso va affermata per due concomitanti ragioni. 9.1.1. Ricorrendo, nella specie , un’ipotesi di “doppia conforme” di merito, la prospettazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve ritenersi preclusa ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Al riguardo va, infatti, segnalato che – essendo stato il gravame già esperito dall’odierno ricorrente contro una sentenza resa, in prime cure , in data 24 aprile 2017 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso –qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01). Nel caso che occupa, tuttavia, tale onere non può ritenersi soddisfatto. Il ricorrente, invero, si èlimitato ad evidenziare come la Corte genovese abbia ritenuto errata la valutazione compiuta dal primo giudice nell’attribuire al ruolo e alla richiesta di rimborso la qualifica di titolo esecutivo (soggiungendo, peraltro, il giudice di appello come tale affermazione non fosse stata, però, in alcun modo censurata dall’allora appellante), comunque disattendendo il proposto gravame, sul rilievo che il principio richiamato dal Comune – secondo cui, con l’opposizione all’esecuzione, non possono farsi valere fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo – opera soltanto rispetto a lle esecuzioni intraprese sulla base di titoli giudiziali. La Corte territoriale, dunque, preso atto che la “ratio decidendi” alla base della pronuncia del primo giudice – da essa pur ritenuta erronea –non era stata investita dal gravame, ha poi “integrato” la stessa con un’ulteriore “ratio”. Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui “l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. c iv ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.civ.”, ricorre “ non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724 , Rv. 664193-01). 9.1.2. In ogni caso, il primo motivo di ricorso è inammissibile pure per un'altra ragione. Invero, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “unfatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01). Per contro, il presente motivo lamenta , persino dichiaratamente, “l’errata valutazione” di questioni, più che la mancata disamina di “fatti”, nel senso appena chiarito. 9.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.9.2.1. Difatti, come eccepito dal [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso, la questione – oggetto del presente motivo – relativa al non corretto esercizio del potere disapplicativo, nei termini in cui è oggi prospettata (impossibilità per il giudice di avvalersene in un giudizio di cui sua parte la PA e quando la legittimità del provvedimento sia l’oggetto del giudizio e non un mero antecedente logico della questione) è questione, in realtà, nuova, giacché mai prospettata sin d’ora. Invero, si legge nella sentenza impugnata, alle pagine 5-6, che l’appellante aveva censurato la sentenza del Tribunale per aver disapplicato le ordinanze sindacali (e dichiarato inefficaci le cartelle di pagamento emesse in base ad esse) sul presupposto che l’annullamento, operato dal giudice amministrativo, della seconda di esse – la n. 19/12 – avesse palesato l’assenza di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le perdite dalle linee fognarie, essendo risultate le stesse originare da tratti di proprietà del Comune. L’allora appellante Comune, pertanto, aveva censurato non l’esercizio del potere disapplicativo, ma l’esito dello stesso, contestando al primo giudice di aver dato in questo modo rilievo non a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo “giudiziale”, bensì anteriori ad esso. Difatti, come si legge a pag. 6 della sentenza (che riproduce, in virgolettato, il motivo di gravame del Comune) con “l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi ed impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”. Orbene, a fronte di tale censura, la Corte genovese ha osservato (pag. 10) che “il principio invocato dall’appellante non è applicabile al caso di specie, posto che riguarda solo ed esclusivamente i titoli esecutivi giudiziali, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame”.Risulta, dunque, evidente che nessuna contestazione il Comune ebbe a compiere circa le condizioni (o meglio, in merito alla loro assenza) per esercitare il potere disapplicativo, dondela fondatezza dell’eccezione di novità delle questioni oggetto del presente motivodi ricorso e la sua conseguente inammissibilità. 10. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Sanremo a rifondere, al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 36 in Sanremo, le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorren