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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30070/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 16 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 5 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi per il reato di cui agli artt. 632 e 639-bis cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze processuali e il travisamento della prova costituita dal parere idraulico, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla realizzazione, da parte del ricorrente, della cava nell'alveo del torrente Pisciato, con la conseguente modificazione dello stato dei luoghi, e al mancato utilizzo di detto alveo per i fini agricoli consentiti dal predetto parere idraulico; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto si deve rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorrono.

Ritenuto, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Considerato, inoltre, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Rilevato che, nel caso di specie, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel richiamare la sentenza di primo grado, al fine di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto decisivo o comunque rilevante il fatto che l'attività posta in essere dal Modaffari fosse stata ben preparata e organizzata, oltre che finalizzata a conseguire un ingiusto profitto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 16 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 5 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi per il reato di cui agli artt. 632 e 639-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze processuali e il travisamento della prova costituita dal parere idraulico, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla realizzazione, da parte del ricorrente, della cava nell'alveo del torrente Pisciato, con la conseguente modificazione dello stato dei luoghi, e al mancato utilizzo di detto alveo per i fini agricoli consentiti dal predetto parere idraulico; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto si deve rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorrono. Ritenuto, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Considerato, inoltre, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato che, nel caso di specie, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel richiamare la sentenza di primo grado, al fine di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto decisivo o comunque rilevante il fatto che l'attività posta in essere dal Modaffari fosse stata ben preparata e organizzata, oltre che finalizzata a conseguire un ingiusto profitto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas