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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44952/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 25/02/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25.1.2014, ha confermato la sentenza appellata/ che aveva dichiarato — in sede di giudizio abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Albino (BG)l il 16.1.2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erroneità del provvedimento impugnato in punto di pena, dovendosi nella specie applicare la diminuente della metà e non di un terzo, trattandosi di contravvenzione, alla luce del vigente art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione.

4. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizioneipari ad anni cinque.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, ed è anzi fondato, sulla scorta del novellato art. 442 cod. proc. pen.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 25.1.2014, mentre il termine massimo di prescrizione risulta spirato il 16.1.2016).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Ai sensi dell'art. 224; comma 3, cod. strada, copia della presente sentenza deve essere trasmessa al Prefetto di Bergamo, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Bergamo, per quanto di competenza, ex art. 224, comma 3, cod. strada.

Così deciso il 15 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ro Ranaldi DEPOSrrATO N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 25/02/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25.1.2014, ha confermato la sentenza appellata/ che aveva dichiarato — in sede di giudizio abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Albino (BG)l il 16.1.2011. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erroneità del provvedimento impugnato in punto di pena, dovendosi nella specie applicare la diminuente della metà e non di un terzo, trattandosi di contravvenzione, alla luce del vigente art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione. 4. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizioneipari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, ed è anzi fondato, sulla scorta del novellato art. 442 cod. proc. pen. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 25.1.2014, mentre il termine massimo di prescrizione risulta spirato il 16.1.2016). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Ai sensi dell'art. 224; comma 3, cod. strada, copia della presente sentenza deve essere trasmessa al Prefetto di Bergamo, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Bergamo, per quanto di competenza, ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 15 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ro Ranaldi DEPOSrrATO N
Sentenza Cassazione n. 44952/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris