CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari 1'11 luglio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 3 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110, 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Altamura tra il 29 settembre e il 3 novembre 2016. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione rispetto all'aumento di pena calcolato per la riconosciuta continuazione, è manifestamente infondato, in quanto generico e assertivo, non confrontandosi la doglianza con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata che, nel ritenere congruo l'aumento operato a titolo di continuazione nella misura complessiva di mesi 6 di reclusione e di euro 6.000 di multa, ha valorizzato, in maniera non illogica, non solo la pluralità degli episodi di cessione, alcuni riferiti all'eroina, ma anche l'esistenza a carico dell'imputato di numerosi precedenti penali, alcuni anche specifici, risultando in ogni caso non illegittima la determinazione di un aumento unitario, avuto riguardo alla modesta entità dell'aumento di pena, a fronte della molteplicità degli episodi contestati. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.