CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 01444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11326/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano n. 1412/2023 depositato il 04/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., già dichiarato fallito in data 7 luglio 2014, ha proposto reclamo avverso il decreto di rigetto del n. 11326/2024 R.G. Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della domanda di esdebitazione ex art. 142 e s. l. fall. per assenza di «meritevolezza», sia per omessa consegna di documentazione contabile precedente il 2011, sia per avere il ricorrente stipulato un contratto di locazione di un immobile del fallimento con un congiunto, ritenuto comportamento tale da ritardare lo svolgimento della procedura concorsuale, immobile riconsegnato nel 2019. 2. La Corte di Appello di Milano, con il decreto qui impugnato, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo che al procedimento di esdebitazione, promosso nel vigore della sopravvenuta disciplina del Codice della Crisi, si applica la legge fallimentare ove il beneficio riguardi debiti concorsuali insoddisfatti ammessi allo stato passivo di un fallimento, aperto nella vigenza della disciplina abrogata. L’esdebitazione è stato ritenuto istituto non autonomo, ma correlato alla disciplina concorsuale cui ineriscono i debiti oggetto di liberazione, come dimostrato –ad avviso del giudice di appello - dalla circostanza secondo cui l’esdebitazione può essere disposta anche con lo stesso decreto di chiusura del fallimento. 3. La Corte di merito ha, poi, ritenuto ostativo all’esdebitazione il comportamento assunto dal debitore, il quale ha ritardato la liquidazione dell’attivo fallimentare, avendo stipulato –in prossimità della dichiarazione di fallimento –un contratto di locazione con un congiunto che prevedeva il pagamento anticipato dell’intero canone, circostanza che ha ritardato la liquidazione del bene in attesa dell’esito dell’azione revocatoria intentata dalla curatela al fine di far dichiarare inefficace l’atto negoziale in oggetto. 4. Propone ricorso ex art. 111 Cost. il ricorrente, affidato a due motivi. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione della Direttiva (UE) 2019/1023 e degli art. 113 e 115 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto applicabile al caso di specie la n. 11326/2024 R.G. disciplina fallimentare abrogata e non quella sopravvenuta del Codice della Crisi. Osserva parte ricorrente che il fallimento è stato chiuso in data 21 settembre 2022 nel vigore della disciplina sopravvenuta e del mutato quadro del diritto dell’Unione. 2. Evidenzia, inoltre, parte ricorrente che il diritto dell’Unione esclude il beneficio dell’esdebitazione solo in caso di mala fede, ove ricorrano condotte tassativamente previste dall’art. 280, comma 1, lett. a), b), c) CCII, laddove nel caso di specie sarebbero state valorizzate circostanze fuori dalla sfera di controllo del ricorrente. 3. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 - bis cod. proc. civ., in quanto contrario allagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'istanza di esdebitazione proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della C risi (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass., n. 14835/2025; Cass., n. 28137/2025). Milita, in tal senso, la circostanza che l’esdebitazione «non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovra-indebitato)» (Cass., n. 14835/2025, cit.; Cass., n. 30108/2025). Correttamente il decreto impugnato ha escluso la natura di istituto autonomo dell’esdebitazione rispetto al fallimento in cui sono stati accertati i debiti di cui si invoca la liberazione, al fine dell’applicazione dell’art. 389, comma 1, CCII. 4. Conseguentemente, deve farsi applicazione del principio di cui all’art. 390, comma 2, CCII, nella parte in cui dispone l’efficacia ultrattiva delle procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato, costituendo la disciplina dell’esdebitazione un «unico corpusnormativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento (o della liquidazione del patrimonio del debitore), delle quali, n. 11326/2024 R.G. pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva espressamente prevista per tali procedure» (Cass., n. 14835/2025, cit.). 5. Circostanza ulteriormente avvalorata, come nota il decreto impugnato, dall’argomento secondo cui l’esdebitazione può essere pronunciata con il decreto di chiusura del fallimento (art. 143 l.fall.). La tesi del ricorrente comporterebbe, pertanto, distonicamente che l’esdebitazione disposta con il decreto di chiusura del fallimento (regolato dalla disciplina previgente: art. 389, comma 2, CCII) sarebbe disciplinata dalla disciplina abrogata, diversamente da quella disposta su ricorso del debitore successivo al 15 luglio 2022, in tesi regolata dalla disciplina sopravvenuta, facendo dipendere dall’iniziativa della parte l’applicazione del regime normativo. 6. Ne consegue che l’esdebitazione non può che attenere alla liberazione dei «debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti» (art. 142 l. fall.) relativi alla procedura cui inerisce. Il che spiega come i presupposti che regolano l’esdebitazione sono quelli che regolano la disciplina concorsuale nella quale i debiti sono stati dichiarati opponibili alla massa e non quelli di cui alla disciplina sopravvenuta (Cass., n. 28137/2025, cit.). 7. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 prel., degli artt. 142, 143 e 144 l. fall. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, con particolare riferimento al requisito della «meritevolezza». Osserva il ricorrente che una condotta del debitore anteriore all’apertura della procedura concorsuale liquidatoria non sarebbe ostativa all’esdebitazione, dovendosi valorizzare solo condotte poste in essere durante la procedura concorsuale. Nel merito, contesta che la stipulazione, nelle more dell’apertura del concorso, di un contratto di n. 11326/2024 R.G. locazione a effetti anticipati possa considerarsi condotta ostativa all’esdebitazione, dovendosi tali condotte interpretare in senso restrittivo, ove risulti dolo o mala fede del debitore. 8. Il secondo motivo è infondato . Questa Corte (Cass., n. 11441/2025) ritiene che «il comportamento tenuto dal debitore prima dell’apertura della procedura è oggetto di valutazione (…) in termini di prognosi dell’affidamento del proponente, senza che questa valutazione si traduca propriamente in una verifica di meritevolezza del debitore (Cass., n. 30538/2024)», costituendone « condizione ostativa in sede di successivo procedimento di esdebitazione» (Cass., n. 11441/2025, cit.). Tale soluzione è resa evidente dalla indicazione – quali fatti impeditivi dell’esdebitazione - di condotte tenute dal debitore prima dell’apertura del concorso, quali i comportamenti che abbiano fornito un contributo causale a ritardare lo svolgimento della procedura (art. 142, primo comma, n. 2), l. fall.), che abbiano distratto l’attivo o aggravato il passivo (art. cit., n. 5) ovvero, ancora, che siano sfociati in delitti ostativi accertati in sede penale (art. cit., n. 6). 9. N é tale interpretazione è contraria al Diritto dell’Unione, il quale «consente ai singoli Stati membri di negare l’accesso alla esdebitazione, ad esempio, «quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale» ex art. 23, par. 2, lett. b) Dir. (UE) 2019/1023. Tale disposizione segue al 78° Considerando della Direttiva medesima, che consente agli Stati membri di limitare il ricorso alla esdebitazione in caso di debitore disonesto o in malafede, ovvero ove occorra garantire un equilibrio tra i diritti di uno o più creditori e quelli del debitore (79° considerando). I casi ivi indicati (79° Considerando) non possono, comunque, considerarsi esaustivi, bensì esemplificativi, potendo gli Stati membri prevedere ulteriori deroghe «in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati» (80° Considerando; Corte di Giustizia UE, 7 n. 11326/2024 R.G. novembre 2024, Corvan, C-289/23, punto 27)» (Cass., n. 11441/2025, cit.). 10. Il secondo motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui ritiene non ostativo il comportamento assunto dal debitore, in quanto volto a riformulare in sede di legittimità un accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito. 11. Il ricorso va rigettato , con raddoppio del contributo unificato. Nulla va statuito sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore im