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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37158/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2020 il Tribunale di Roma, ufficio Gip, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta, in via principale, a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo in relazione alla sentenza di condanna emessa dall'adito Tribunale in data 4 luglio 2017 -compresa nel cumulo-, a ragione dell'omessa traduzione e partecipazione al processo dell'imputato; in via subordinata, a far sospendere l'esecuzione del suddetto titolo. 1.1 II Gip ha motivato la propria decisione, sulla base dell' essere stato l'imputato sempre indicato quale "libero, assente", senza alcuna indicazione di legittimo impedimento, e della accertata consapevolezza in capo a quest'ultimo del procedimento a suo carico, per aver proposto incidente di esecuzione davanti al medesimo giudice che aveva emesso la sentenza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 670 cod.proc.pen., 111 Cost., 178 lettera c) e 179 cod.proc.pen, 6 CEDU.

Si ribadisce che con atto del 10 maggio 2017 la difesa aveva provveduto a segnalare lo stato di detenzione del ricorrente -in relazione ad altro procedimento-, motivo per cui era stata richiesta la traduzione per partecipare al secondo processo e svolgere le proprie difese.

Per questi motivi, essendo la condizione già nota al giudicante che non ha provveduto, si dovrebbe dichiarare la nullità generale ed assoluta della sentenza e, a cascata, del titolo esecutivo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Per costante orientamento interpretativo di questa Corte, l'omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto (in diverso procedimento, con circostanza nota al giudice procedente) determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che andava dedotta in sede di cognizione e che - in ogni caso - non sopravvive alla formazione del giudicato (in termini generali v.

Sez.

U n. 15498 del 26.11.2020, Lovric, rv 280931).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2020 il Tribunale di Roma, ufficio Gip, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta, in via principale, a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo in relazione alla sentenza di condanna emessa dall'adito Tribunale in data 4 luglio 2017 -compresa nel cumulo-, a ragione dell'omessa traduzione e partecipazione al processo dell'imputato; in via subordinata, a far sospendere l'esecuzione del suddetto titolo. 1.1 II Gip ha motivato la propria decisione, sulla base dell' essere stato l'imputato sempre indicato quale "libero, assente", senza alcuna indicazione di legittimo impedimento, e della accertata consapevolezza in capo a quest'ultimo del procedimento a suo carico, per aver proposto incidente di esecuzione davanti al medesimo giudice che aveva emesso la sentenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 670 cod.proc.pen., 111 Cost., 178 lettera c) e 179 cod.proc.pen, 6 CEDU. Si ribadisce che con atto del 10 maggio 2017 la difesa aveva provveduto a segnalare lo stato di detenzione del ricorrente -in relazione ad altro procedimento-, motivo per cui era stata richiesta la traduzione per partecipare al secondo processo e svolgere le proprie difese. Per questi motivi, essendo la condizione già nota al giudicante che non ha provveduto, si dovrebbe dichiarare la nullità generale ed assoluta della sentenza e, a cascata, del titolo esecutivo. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Per costante orientamento interpretativo di questa Corte, l'omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto (in diverso procedimento, con circostanza nota al giudice procedente) determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che andava dedotta in sede di cognizione e che - in ogni caso - non sopravvive alla formazione del giudicato (in termini generali v. Sez. U n. 15498 del 26.11.2020, Lovric, rv 280931). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 37158/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris