CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44711/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce confermava la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla custodia cautelare in carcere, in ordine a plurimi episodi di estorsione e minaccia, aggravati dal metodo mafioso, nonché per reati in materia di armi, ritenendo che, in considerazione delle condotte emerse e dei precedenti dell'imputato, la custodia in carcere fosse l'unica misura adeguata. 2. L'indagato ha impugnato l'ordinanza cautelare formulando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, nonché vizio di motivazione, sostenendo che i gravi indizi di colpevolezza erano desunti esclusivamente sulla base delle conversazioni intercettate, senza che vi fosse alcun riscontro oggettivo. Difetterebbero, inoltre, i presupposti per ritenere configurata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il ricorrente agito da solo ed al di fuori di un contesto associativo. In ultimo, il ricorrente deduce che non sarebbero stati vagliati gli elementi "favorevoli" addotti anche in sede di riesame. 2.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, della esclusiva idoneità della custodia in carcere e dell'insufficienza degli arresti domiciliari, eventualmente disposti prevedendo il controllo mediante "braccialetto elettronico". 3.1 difensori del ricorrente depositavano, inoltre, una memoria con la quale venivano ulteriormente approfondite le ragioni addotte a sostegno dell'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso, pur formulato anche sotto il profilo della violazione di legge, si risolve essenzialmente in una contestazione della motivazione recepita dal Tribunale del riesame, formulata in maniera generica ed aspecifica, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni poste a fondamento della decisione. Il Tribunale del riesame, infatti, ha compiutamente indicato le ragioni per cui le intercettazioni telefoniche dovevano ritenersi idonee e di per sé sufficienti a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, riportando i brani maggiormente significativi e dandone una lettura logica e coerente. Per consolidata giurisprudenza, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Si è anche precisato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Nel caso di specie, non risulta né il travisamento della prova, né l'illogicità dell'interpretazione recepita dal Tribunale del riesame, tanto più che molte delle conversazioni (nella quali si fa chiaramente riferimento alla disponibilità di armi, al loro impiego, al compimento di atti estorsivi violenti) sono sostanzialmente "in chiaro", non occorrendo alcuna particolare attività interpretativa del linguaggio utilizzato. 2.1. Per quanto concerne, infine, il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, si evidenzia come le ragioni di tale affermazione emergano chiaramente dalle descritte modalità esecutive delle plurime estorsioni contestate, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata. Con la memoria difensiva, sono stati richiamati i consolidati principi giurisprudenziali elaborati in tema di uso del metodo mafioso, per poi sostenersi che l'ordinanza impugnata non ne avrebbe fatto corretta applicazione. In particolare, si deduce che difetterebbero elementi concreti per sostenere che il Pignatelli avesse reali contatti con la criminalità organizzata e che, di conseguenza, si potesse avvalere della forza intimidatrice propria dell'associazione. La doglianza non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà espressamente conto che il Pignatelli ha fatto ricorso alle tipiche modalità delle organizzazioni di stampo mafioso, data l'intensità e le modalità con le quali le estorsioni sono state compiute. Inoltre, in alcuni casi il Pignatelli aveva agito con l'avallo di un esponente di spicco della criminalità organizzata. Orbene, la prima affermazione è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento dell'aggravante, atteso che per consolidata giurisprudenza l'aggravante dell'uso del metodo mafioso non presuppone né l'effettiva esistenza di un'associazione di stampo mafioso, né che l'agente vi partecipi, essendo sufficiente che la condotta sia realizzata con le modalità tipicamente evocative di tali contesti criminali (per tutte si veda Sez.6, n. 41772 del 13/6/2017, Vicidonnini, Rv. 271103). Nel caso di specie, il Tribunale ha offerto una ricostruzione immune da vizi logici in ordine alle ragioni per cui le modalità della condotta posta in essere dal Pignatello erano quelle tipicamente evocative del metodo mafioso, quali l'uso delle armi, la particolare intensità della minaccia, il fatto di lasciar quanto meno intuire alle vittime delle estorsioni di agire nell'ambito di un più esteso sodalizio criminale. A tal riguardo assume rilievo anche il fatto che il Pignatello abbia fatto riferimento a soggetti di nota levatura criminale, posto che - a prescindere dall'esistenza o meno di un legame con questi ultimi - ciò che rileva è il fatto che, evocando l'interessamento di tali soggetti, l'intensità della minaccia ne risultava rafforzata. Infine, si evidenzia come l'ordinanza abbia specificato che il Pignatello ha riportato tre condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il che corrobora ulteriormente la tesi secondo cui l'indagato è soggetto che presenta collegamenti con la criminalità organizzata. 3.Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, concernenti - sotto i plurimi profili denunciati - la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l'esclusiva idoneità della custodia in carcere. Su tali aspetti, la motivazione resa dal Tribunale del riesame è logica ed esaustiva, lì dove è stata valorizzata la capacità criminale dell'indagato e la sua dimostrata propensione a compiere reati di notevole gravità. Parimenti rilevante è la personalità dell'indagato, risultante dai precedenti per rapina, estorsione, omicidio ed associazione di stampo mafioso. Infine, il Tribunale ha sottolineato come l'indagato ha in più occasioni violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il quadro complessivo descritto nell'ordinanza impugnata è, pertanto, del tutto idoneo a supportare sia la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, che l'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 4. La manifesta infondatezza dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma I- ter,