CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 02900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 15 gennaio 2024, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di furto in abitazione aggravato. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di furto in abitazione e propone questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 624 bis cod. pen. In data 21 ottobre 2024 il difensore ha depositato memoria. 3.11 ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.In particolare, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, essendo stato il furto perpetrato all'interno di un'area privata condominiale, di pertinenza della abitazione della persona offesa. Rileva, infatti, la natura pertinenziale del luogo di svolgimento dell'azione delittuosa, in quanto luogo destinato allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative. In proposito, si è chiarito che la nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora", di cui all'art. 624 bis, c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Gemottine, Rv. 278446; Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, n.m.),Indubbiamente, quindi, come ritenuto dalla Corte veneziana, il parcheggio condominiale, anche se a " cielo aperto" e protetto da sbarre, costituisce pertinenza della abitazione. 4.Parimenti congrua, non illogica, esaustiva e pertinente è la motivazione relativa alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (par 4 della sentenza impugnata), non potendosi ravvisare profili di irragionevolezza o contrasto con i principi di rango costituzionale nella scelta del legislatore di accordare tutela rafforzata alle aree in cui la persona compie atti della vita privata e alle loro pertinenze. Allo stesso modo, esaustivo e corretto è il richiamo alla pronuncia della Consulta che ha escluso la illegittimità costituzionale della mancata previsione di una ipotesi di lieve entità del furto in abitazione (Corte Cost. n.117 del 2021). 5.All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 I