CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 9.7.2019, il Tribunale di Pesaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina, lesioni personali e violenza privata a lui ascritti e, ritenute le attenuanti generiche che aveva stimato equivalenti alla contestata recidiva nonché la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 3 di reclusione ed Euro 1.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione della pena accessoria conseguente ella entità di quella principale; 2. ricorre per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al delitto di rapina e derubricazione del fatto in furto: rileva come la ricostruzione dei fatti fosse tale da collocare la condotta appropriativa in un momento antecedente, distante e distinto da quello in cui era stata perpetrata al condotta violenta che ha dato origine alle imputazioni di cui ai capi B) e C); di qui, secondo la difesa, la necessità di ricondurre il fatto più propriamente nella ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla recidiva: rileva come, a fronte della mancanza di ogni argomentazione sul punto da parte del primo giudice e dello specifico motivo di gravame articolato dalla difesa, la Corte territoriale abbia motivato in maniera laconica e senza dar conto di tutti gli elementi di giudizio che la giurisprudenza ritiene necessari per riconoscere la recidiva ormai sempre facoltativa; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti: osserva che l'accoglimento del primo motivo comporterà, in sede di rinvio, una rivalutazione anche del giudizio di valenza in termini di prevalenza delle attenuanti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo articolato nell'interesse del ricorrente è manifestamente infondato e, in realtà, non consentito in questa sede avendo la difesa articolato una censura che, invero, non evoca un errore in diritto o un vizio motivazionale ma una errata ricostruzione del fatto conseguenza di una inadeguata e lacunosa lettura degli elementi acquisiti. In definitiva, allora, la difesa lamenta una decisione erronea in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è certamente preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 3.2 II secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato; è vero che in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). E, tuttavia, tornando al caso di specie, si deve dare atto che la Corte territoriale, sia pure in maniera sintetica, ha argomentato sulle ragioni per le quali la recidiva non poteva essere esclusa evocando non solo i precedenti penali del ricorrente ma sottolineato che la "ricaduta" non poteva ritenersi occasionali e, invero, confermativa della insensibilità dell'imputato alla tutela dei beni tutelati dalle norme incriminatrici; di qui, secondo la Corte, la impossibilità di escludere la recidiva che, in quanto coincidente con quella di cui al comma 4 dell'art. 99 cod. pen., non poteva in ogni caso essere considerata subvalente rispetto alle attenuanti. Da ultimo, va anche rilevato che il motivo di appello articolato sul punto era del tutto generico: ed è pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). 3.3 Quanto alla censura relativa all'esito del giudizio di valenza, la Corte ha richiamato il divieto di prevalenza legato alla recidiva di cui all'art. 69 u.c. cod. pen. con argomentazione che il ricorrente non ha considerato; ed è comunque appena il caso di richiamare il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere