CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04594/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. E' presente l'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa d [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 73, co. 1 e 4 T.U. Stup., condannandoli alla pena per ciascuno ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo ha dedotto la assenza di motivazione che renda certa la esclusione della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. La Corte di appello avrebbe dovuto operare uno sforzo maggiore e considerare che la diversità delle sostanze non è ostativa alla configurabilità della lieve entità e che va compiuta una valutazione complessiva degli indici della lieve entità. Con un secondo motivo deduce ancora mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena a titolo di aumento per continuazione, posto che la motivazione resa è succinta e consiste nel vago richiamo alla adeguatezza dell'aumento. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione in merito alla ritenuta recidiva, pur se facoltativa. Il quarto motivo attiene al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il comportamento dell'imputato risulta meritevole della relativa diminuzione di pena. Infine, ci si duole della mancata esplicitazione delle ragioni per le quali la pena non è stata determinata nel minimo edittale. 3. Con unico atto hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un primo motivo hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Infatti, la Corte di appello non ha operato una valutazione complessiva di tutti i parametri. Il secondo motivo attiene al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato sulla erronea affermazione che la difesa non avesse fornito elementi utili al ricorrente, laddove era stato dato conto del comportamento processuale dello stesso, il quale ha chiesto la definizione con il rito abbreviato. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione perché "la motivazione della sentenza è alquanto generica". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il comune motivo concernente il diniego di qualificazione del fatto alla stregua dell'art. 73, comma 5 T.U. Stup. è aspecifico. Esso lamenta e assume che sia mancata la valutazione di tutti gli elementi pertinenti. Secondo le Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076, va abbandonata l'idea che i singoli indici di cui al comma 5 dell'art. 73 "possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri". Piuttosto va operata una "valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità", nella quale è possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ciò implica, però, che il percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione della decisione e che il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. "Il che significa", aggiungono le S.U., "che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività". Di sicuro rilievo l'ulteriore puntualizzazione, per la quale la polarizzazione in senso negativo su un solo indice quantitativo può ammettersi a condizione che il relativo dato sia motivatamente ritenuto oggettivamente espressivo in tal senso per le sue implicazioni logiche, tali da svalutare il significato eventualmente positivo delle altre circostanze rilevanti del fatto. 2.1. Orbene, nel caso che occupa, la Corte di appello ha considerato il complessivo quantitativo, la diversità tipologica delle sostanze stupefacenti sequestrate (marijuana, cocaina ed hashish) e il confezionamento in singole dosi per dedurre che i prevenuti erano inseriti in un circuito criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti; e ritenuto che ciò esclude la lieve entità del fatto. Una simile motivazione viene censurata assumendo che la diversità delle sostanze non è ostativa. Si può convenire in linea astratta, proprio sulla scorta dei principi scanditi dalle Sezioni Unite. Ma i ricorrenti non indicano quali ulteriori elementi la Corte di appello avrebbe dovuto considerare e non tengono in conto che la Corte di appello non ha affermato che il dato ponderale è ostativo ma piuttosto che l'insieme degli aspetti evidenziati denota che i ricorrenti fossero titolari di relazioni delinquenziali che ne agevolavano le attività illecite (questo appare il senso dell'inserimento in un circuito criminale dedito al traffico...). Pertanto il rilievo non si confronta con la motivazione impugnata. 3. Il motivo proposto dal Barbato che contesta il giudizio espresso dalla Corte di appello a riguardo della motivazione con la quale è stato giustificato l'aumento della pena a titolo di continuazione tra reati è manifestamente infondato. In primo luogo, va rilevato che qui non viene in considerazione l'insegnamento delle Sezioni Unite per il quale, in caso di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Con la precisazione che, nell'adempiere all'onere motivazionale così conformato, non è però richiesto sempre il medesimo grado di impegno, dovendosi al riguardo tener conto dell'entità degli aumenti, fermo restando che la motivazione deve poter consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U - , n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Infatti, nel caso che qui occupa non si lamenta la mancata identificazione dei singoli aumenti ma si reputa 'succinta' la motivazione sull'entità dell'aumento, ritenendo non sufficiente che la Corte di appello l'abbia ritenuta 'adeguata'. Orbene, una simile critica risulta del tutto estranea al vizio della motivazione, per come descritto dalla lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. Non si è in presenza di una motivazione inesistente, neppure sotto il profilo della motivazione apparente perché il giudizio della Corte di appello si salda con quello formulato dal primo giudice; non è evidenziata una qualche manifesta illogicità; non viene evidenziata una contraddittorietà del giudizio con i dati probatori acquisiti al giudizio. La censura che attinge il riconoscimento della recidiva, denunciato come privo di motivazione, è manifestamente infondata: la Corte di appello ha esposto che, a fronte dei numerosi precedenti penali gravanti sugli imputati, i fatti per cui è processo denotano che la commissione di reati è espressione "di una scelta di vita orientata all'illecito arricchimento". Con il che la Corte di appello ha voluto esprimere quel giudizio circa la sintomaticità della reiterazione dell'illecito della riprorevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore che Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 hanno indicato come fondamento della circostanza aggravante in parola.Il rilievo concernente il diniego delle attenuanti generiche non è espresso in termini che diano vita ad uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., sostanziandosi in una mera asserzione di segno contrario rispetto alla decisione. Infine, quello che assume non essere stata motivazione la determinazione della pena in una misura non corrispondente al minimo della pena è manifestamente infondato. Esso sottende l'idea che il giudice debba muovere dal minimo della pena e motivare lo scostamento da tale misura. Ben diversamente insegna questa Corte, secondo la quale Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 - , n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 4. Il motivo proposto dallo Iafulli e dall'Esposito concernente il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. L'affermazione della Corte di appello non è nel senso della mancata indicazione da parte della difesa di elementi deponenti per il riconoscimento delle attenuanti generiche ma nel senso della assenza di "oggettivi elementi ai quali agganciare le medesime". Peraltro, la corte territoriale ha anche ribadito il giudizio del primo giudice che evidenziava i fattori che si opponevano alla mitigazione della pena: la gravità dei fatti, la capacità criminale degli imputati. L'individuazione da parte della difesa di elementi che a suo avviso potrebbero sostenere il riconoscimento delle attenuanti generiche non comporta l'illegittimità della motivazione impugnata, tenuto conto del principio sopra richiamato trattando l'analogo motivo proposto dal Barbato. Quanto al rilievo in merito alla mancanza di motivazione della sentenza, esso è del tutto aspecifico. 5. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i