CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 06/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 20/06/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 474 - 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, i profili di censura dedotti - tanto in punto di mancanza di prova dell'avvenuta registrazione dei marchi, dell'esistenza della contraffazione e dell'ipotesi del falso grossolano - risultano riproduttivi di quelli prospettati con l'atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione all'infondatezza dei quali spende, sia in punto di fatto che di diritto, convincenti e pertinenti argomentazioni richiamando molteplici pronunce di questa Corte sui relativi temi con le quali il ricorrente omette del tutto di confrontarsi. Con la conseguenza che il ricorso risulta, nel complesso, del tutto generico, in quanto non scandito dalla necessaria critica ed analisi delle plurime argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] l' [OSCURATO:PERSONA] cAriCE