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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:374
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0093 - IT Avis juridique important | 61989J0093 SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 OTTOBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA]. - PESCA - LICENZE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-93/89. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04569 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Pesca - Rilascio da parte di uno Stato membro di licenze di pesca per i pescherecci iscritti nei suoi registri - Rilascio subordinato, per i soli cittadini degli altri Stati membri, alla costituzione di una società di diritto nazionale - Inammissibilità (Trattato CEE, art. 52) [OSCURATO:PERSONA] circostanza che uno Stato membro subordini, per i cittadini degli altri Stati membri proprietari di un peschereccio iscritto nei suoi registri, il rilascio di una licenza di pesca alla costituzione di una società disciplinata dal suo diritto nazionale, mentre i suoi cittadini non soggiacciono ad un simile onere, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità nel settore del diritto di stabilimento, vietata dall' art. 52 del Trattato e non giustificabile in base all' esistenza di un regime comunitario di contingenti di pesca nazionali, non perseguendo le suddette licenze l' obiettivo di determinare le modalità di utilizzazione di tali contingenti. [OSCURATO:PERSONA] causa C-93/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.

Robert C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] J. Dockery, chief state solicitor, assistito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], senior counsel del foro d' [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, quindi dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig. [OSCURATO:PERSONA], barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 14, boulevard Roosevelt, interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica irlandese, imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N.

Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: J.-G.

Giraud vista la relazione d' udienza, sentite le parti all' udienza del 17 gennaio 1991, nel corso della quale il governo del [OSCURATO:PERSONA] è stato rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], QC, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 marzo 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 marzo 1989, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica irlandese, imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE. 2 L' art. 2 del Fisheries (Amendment) Act 1983 (legge del 1983 recante modifica della legge sulla pesca, in prosieguo: la "legge del 1983") ha inserito nel Fisheries (Consolidation) Act 1959 (legge del 1959 che codifica le norme relative alla pesca, in prosieguo: la "legge del 1959") un art. 222 B. Quest' articolo dispone, al n. 2, che un peschereccio marittimo immatricolato in [OSCURATO:PERSONA] non può essere utilizzato per la pesca in mare, tanto nella zona di pesca esclusiva dell' [OSCURATO:PERSONA] quanto altrove, se non ha ottenuto il rilascio di una licenza da parte del ministro competente. 3 L' art. 222 B, n. 4, lett. a), è del seguente tenore: "Il ministro rilascia una licenza ai sensi del presente articolo soltanto se il peschereccio per il quale la licenza è richiesta sia interamente di proprietà di un cittadino irlandese o di una persona giuridica costituita secondo la legge nazionale e soggetta a quest' ultima, ed abbia il proprio centro principale di attività (principal place of business) all' interno dello Stato". 4 Ritenendo che l' art. 222 B, n. 4, lett. a), della legge del 1959 fosse in contrasto con l' art. 52 del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] instaurava nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato. 5 Con ordinanza 4 ottobre 1989, la Corte ha ammesso il [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell' [OSCURATO:PERSONA]. 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 Deve preliminarmente prendersi atto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA] concordano nel ritenere che oggetto dell' inadempimento contestato siano unicamente le condizioni per il rilascio di una licenza di pesca, dettate dall' art. 222 B, n. 4, lett. a), della legge del 1959, e non anche le condizioni, identiche a quelle previste dalla suddetta disposizione, alle quali la disciplina irlandese subordina l' immatricolazione dei pescherecci marittimi. 8 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l' art. 222 B, n. 4, lett. a), della legge del 1959 è in contrasto con l' art. 52 del Trattato in quanto opera una discriminazione fondata sulla nazionalità nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri proprietari di pescherecci immatricolati in [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, sui cittadini in questione graverebbe, a differenza dei cittadini irlandesi, l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca, subendo in tal guisa contrattempi e spese. 9 Il governo irlandese assume che la norma nazionale de qua non ha natura discriminatoria.

Da un lato, essa non riguarderebbe i cittadini di altri Stati membri, ma sarebbe applicabile a tutti i pescherecci immatricolati o soggetti ad immatricolazione in [OSCURATO:PERSONA].

Dall' altro, essa non impedirebbe ai proprietari dei pescherecci immatricolati in altri Stati membri di stabilirsi in [OSCURATO:PERSONA] ed esercire le loro navi dai porti irlandesi. 10 Con riferimento ai suddetti argomenti, si deve rilevare come nel caso di specie la censura della [OSCURATO:PERSONA] non verta su di una discriminazione tra navi immatricolate in Stati membri differenti, bensì su di una disparità di trattamento, conseguenziale alla norma in questione, tra i cittadini irlandesi proprietari di un peschereccio immatricolato in [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e i cittadini degli altri Stati membri, anch' essi proprietari di un peschereccio immatricolato in [OSCURATO:PERSONA], dall' altro. 11 Tale disparità di trattamento in tema di diritto di stabilimento costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall' art. 52 del Trattato. 12 Il governo irlandese sostiene inoltre che la norma nazionale di cui trattasi trova giustificazione in forza del regime comunitario dei contingenti di pesca, posto che essa mira a salvaguardare i contingenti assegnati all' [OSCURATO:PERSONA] dagli abusi, noti sotto la denominazione "saccheggio di contingenti" (quota hopping).

Aggiunge il medesimo che la corretta applicazione di tale regime ad opera degli Stati membri è riconducibile alla nozione di ordine pubblico ai sensi dell' art. 56, n. 1, del Trattato CEE. 13 E' anzitutto necessario richiamare le sentenze 14 dicembre 1989, Agegate (causa C-3/87, Racc. pag. 4459) e Jaderow (causa C-216/87, Racc. pag. 4509), nelle quali la Corte ha dichiarato che gli Stati membri, nell' esercizio della competenza loro attribuita per la determinazione delle modalità di utilizzazione dei loro contingenti, possono stabilire quali siano i pescherecci della loro flotta autorizzati ad imputare le loro catture nei contingenti nazionali, a condizione che i criteri utilizzati siano compatibili con il diritto comunitario.

Segnatamente nell' ultima sentenza, la Corte ha affermato che uno Stato membro può imporre condizioni intese a garantire che la nave abbia un legame economico effettivo con tale Stato, sempreché tale legame riguardi unicamente i rapporti tra le attività di pesca di tale nave e le popolazioni che dipendono dalla pesca e le industrie connesse. 14 Va rilevato, a tale riguardo, che le licenze previste dalla norma nazionale controversa, non riferendosi specificamente alle specie ittiche contingentate, non perseguono l' obiettivo di determinare le modalità di utilizzazione dei contingenti irlandesi, bensì quello di autorizzare l' esercizio della pesca in generale ad opera di qualsiasi peschereccio immatricolato in [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, a prescindere dagli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, una simile norma non può trovare giustificazione in base all' esistenza del regime comunitario di contingenti nazionali. 15 Ciò posto, si deve constatare che, imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, la Repubblica irlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La Repubblica irlandese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a sostegno delle conclusioni della Repubblica irlandese, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, la Repubblica irlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE. 2) La Repubblica irlandese è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0093 - IT Avis juridique important | 61989J0093 SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 OTTOBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA]. - PESCA - LICENZE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-93/89. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04569 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Pesca - Rilascio da parte di uno Stato membro di licenze di pesca per i pescherecci iscritti nei suoi registri - Rilascio subordinato, per i soli cittadini degli altri Stati membri, alla costituzione di una società di diritto nazionale - Inammissibilità (Trattato CEE, art. 52) [OSCURATO:PERSONA] circostanza che uno Stato membro subordini, per i cittadini degli altri Stati membri proprietari di un peschereccio iscritto nei suoi registri, il rilascio di una licenza di pesca alla costituzione di una società disciplinata dal suo diritto nazionale, mentre i suoi cittadini non soggiacciono ad un simile onere, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità nel settore del diritto di stabilimento, vietata dall' art. 52 del Trattato e non giustificabile in base all' esistenza di un regime comunitario di contingenti di pesca nazionali, non perseguendo le suddette licenze l' obiettivo di determinare le modalità di utilizzazione di tali contingenti. [OSCURATO:PERSONA] causa C-93/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Robert C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] J. Dockery, chief state solicitor, assistito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], senior counsel del foro d' [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, quindi dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig. [OSCURATO:PERSONA], barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 14, boulevard Roosevelt, interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica irlandese, imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: J.-G. Giraud vista la relazione d' udienza, sentite le parti all' udienza del 17 gennaio 1991, nel corso della quale il governo del [OSCURATO:PERSONA] è stato rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], QC, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 marzo 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 marzo 1989, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica irlandese, imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE. 2 L' art. 2 del Fisheries (Amendment) Act 1983 (legge del 1983 recante modifica della legge sulla pesca, in prosieguo: la "legge del 1983") ha inserito nel Fisheries (Consolidation) Act 1959 (legge del 1959 che codifica le norme relative alla pesca, in prosieguo: la "legge del 1959") un art. 222 B. Quest' articolo dispone, al n. 2, che un peschereccio marittimo immatricolato in [OSCURATO:PERSONA] non può essere utilizzato per la pesca in mare, tanto nella zona di pesca esclusiva dell' [OSCURATO:PERSONA] quanto altrove, se non ha ottenuto il rilascio di una licenza da parte del ministro competente. 3 L' art. 222 B, n. 4, lett. a), è del seguente tenore: "Il ministro rilascia una licenza ai sensi del presente articolo soltanto se il peschereccio per il quale la licenza è richiesta sia interamente di proprietà di un cittadino irlandese o di una persona giuridica costituita secondo la legge nazionale e soggetta a quest' ultima, ed abbia il proprio centro principale di attività (principal place of business) all' interno dello Stato". 4 Ritenendo che l' art. 222 B, n. 4, lett. a), della legge del 1959 fosse in contrasto con l' art. 52 del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] instaurava nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato. 5 Con ordinanza 4 ottobre 1989, la Corte ha ammesso il [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell' [OSCURATO:PERSONA]. 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 Deve preliminarmente prendersi atto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA] concordano nel ritenere che oggetto dell' inadempimento contestato siano unicamente le condizioni per il rilascio di una licenza di pesca, dettate dall' art. 222 B, n. 4, lett. a), della legge del 1959, e non anche le condizioni, identiche a quelle previste dalla suddetta disposizione, alle quali la disciplina irlandese subordina l' immatricolazione dei pescherecci marittimi. 8 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l' art. 222 B, n. 4, lett. a), della legge del 1959 è in contrasto con l' art. 52 del Trattato in quanto opera una discriminazione fondata sulla nazionalità nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri proprietari di pescherecci immatricolati in [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, sui cittadini in questione graverebbe, a differenza dei cittadini irlandesi, l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca, subendo in tal guisa contrattempi e spese. 9 Il governo irlandese assume che la norma nazionale de qua non ha natura discriminatoria. Da un lato, essa non riguarderebbe i cittadini di altri Stati membri, ma sarebbe applicabile a tutti i pescherecci immatricolati o soggetti ad immatricolazione in [OSCURATO:PERSONA]. Dall' altro, essa non impedirebbe ai proprietari dei pescherecci immatricolati in altri Stati membri di stabilirsi in [OSCURATO:PERSONA] ed esercire le loro navi dai porti irlandesi. 10 Con riferimento ai suddetti argomenti, si deve rilevare come nel caso di specie la censura della [OSCURATO:PERSONA] non verta su di una discriminazione tra navi immatricolate in Stati membri differenti, bensì su di una disparità di trattamento, conseguenziale alla norma in questione, tra i cittadini irlandesi proprietari di un peschereccio immatricolato in [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e i cittadini degli altri Stati membri, anch' essi proprietari di un peschereccio immatricolato in [OSCURATO:PERSONA], dall' altro. 11 Tale disparità di trattamento in tema di diritto di stabilimento costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall' art. 52 del Trattato. 12 Il governo irlandese sostiene inoltre che la norma nazionale di cui trattasi trova giustificazione in forza del regime comunitario dei contingenti di pesca, posto che essa mira a salvaguardare i contingenti assegnati all' [OSCURATO:PERSONA] dagli abusi, noti sotto la denominazione "saccheggio di contingenti" (quota hopping). Aggiunge il medesimo che la corretta applicazione di tale regime ad opera degli Stati membri è riconducibile alla nozione di ordine pubblico ai sensi dell' art. 56, n. 1, del Trattato CEE. 13 E' anzitutto necessario richiamare le sentenze 14 dicembre 1989, Agegate (causa C-3/87, Racc. pag. 4459) e Jaderow (causa C-216/87, Racc. pag. 4509), nelle quali la Corte ha dichiarato che gli Stati membri, nell' esercizio della competenza loro attribuita per la determinazione delle modalità di utilizzazione dei loro contingenti, possono stabilire quali siano i pescherecci della loro flotta autorizzati ad imputare le loro catture nei contingenti nazionali, a condizione che i criteri utilizzati siano compatibili con il diritto comunitario. Segnatamente nell' ultima sentenza, la Corte ha affermato che uno Stato membro può imporre condizioni intese a garantire che la nave abbia un legame economico effettivo con tale Stato, sempreché tale legame riguardi unicamente i rapporti tra le attività di pesca di tale nave e le popolazioni che dipendono dalla pesca e le industrie connesse. 14 Va rilevato, a tale riguardo, che le licenze previste dalla norma nazionale controversa, non riferendosi specificamente alle specie ittiche contingentate, non perseguono l' obiettivo di determinare le modalità di utilizzazione dei contingenti irlandesi, bensì quello di autorizzare l' esercizio della pesca in generale ad opera di qualsiasi peschereccio immatricolato in [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, a prescindere dagli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, una simile norma non può trovare giustificazione in base all' esistenza del regime comunitario di contingenti nazionali. 15 Ciò posto, si deve constatare che, imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, la Repubblica irlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE. Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica irlandese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a sostegno delle conclusioni della Repubblica irlandese, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Imponendo ai cittadini degli altri Stati membri l' onere di costituire una società di diritto irlandese per ottenere il rilascio di una licenza di pesca marittima, la Repubblica irlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 52 del Trattato CEE. 2) La Repubblica irlandese è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
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