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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13521/2026

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ianelli, con sede in Soriano nel Cimino (VT) - Via del Mescolaio n. 15([OSCURATO:PERSONA] 06210591001), elettivamente domiciliata in Roma - ViaSimon Boccanegra n. 8 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Codice@ ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende per delega incalce al ricorso.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA] (Ch) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]),in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA],con sede in [OSCURATO:PERSONA] n.

J. 66050 [OSCURATO:PERSONA] (Ch), rappresentatoe difeso per procura speciale ex art. 83 c.p.c., giusta regolaredeliberazione di incarico di G.C. n. 43 del 17.9.2021, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Simone del Foro di Avezzano (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74C09 A515M),elettivamente domicilialo presso il suo studio in Avezzano, Via SabotinoNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/202636, nonché presso il domicilio digitale e RegInde avvherbertsimone @cnfpec.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n° 105 depositata il25 gennaio 2021.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto ditutti i motivi di ricorso.Uditi i difensori delle parti, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente eSimone Herbert per il resistente.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CH) otteneva un decreto ingiuntivo per euro31.405,69 contro la Ese gas s.r.l., operante nel segmento della vendita digas naturale, a titolo di quota per il servizio di distribuzione per gli annitermici 2007-2008 e 2008-2009, ma se lo vedeva opporre dall’ingiunta.All’esito del primo grado l’adito tribunale di Vasto dichiarava la nullità delcontratto di distribuzione del giugno 2005 per mancanza della formascritta, revocava l’ingiunzione e rigettava le domande restitutorieformulate dall’intimata.2.- Su appello principale di Ese gas s.r.l. ed incidentale del Comune laCorte d’appello di L’Aquila riformava la sentenza di primo grado,osservando quanto segue.Era infondata l’eccezione di nullità del contratto di distribuzione del gas traComune ed impresa, sollevata da quest’ultima, in quanto la specialenormativa di settore imponeva requisiti di forma diversi da quelli dellalegge generale.Le condizioni economiche del rapporto, infatti, non erano disciplinateautonomamente dai contraenti, ma erano integralmente imposteNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026dall’Autorità, sicché il contratto aveva carattere predeterminato in tutte lesue parti (come si desumeva dall’art. 24 del d.lgs. n° 164/2000 e dalleDelibere Arera n° 138/2004 e n° 108/2006): era, dunque, evidente laderoga alla generale disciplina della forma dei contratti tra privati e PAprevista dal r.d. n° 2440/1923.Del pari infondata era l’ulteriore eccezione di nullità del contratto,sollevata da Ese gas (sul rilievo che il Comune lo aveva concluso in qualitàdi gestore diretto del servizio di distribuzione, contravvenendo all’art. 14del d.lgs. 23 maggio 2000 n° 164, che impone agli Enti locali di affidare ilservizio di distribuzione tramite gara), non essendo individuabile nelsistema transitorio disciplinato dal d.lgs. n° 164 una norma imperativadalla cui violazione potesse derivare la nullità del contratto in ragione dellosvolgimento diretto del servizio di distribuzione da parte del Comune,senza il previo svolgimento di una gara.La domanda subordinata di risoluzione del contratto di distribuzione,formulata da Ese gas per grave inadempimento del Comune – inparticolare a) per l'omessa lettura dei contatori; b) per la erroneafatturazione del servizio di distribuzione sotto il profilo formale etemporale; c) per la non corretta determinazione e per la mancatatrasmissione ad essa società dei dati di allocazione; d) per l'omessotentativo di raccolta del gas riconsegnato – era infondata.Il Comune non era tenuto alla lettura dei consumi (inadempimento sub a),se non su richiesta della società venditrice, e nella specie non risultava nédedotto, né provato che questa avesse fatto richiesta del servizio, né diavere a riguardo sostenuto un qualche costo, mentre l’inadempimento subb) era di scarsa gravità.L’inadempimento sub c), dal quale erano derivati disallineamenti tra iquantitativi di gas ricevuto da Ese e quello reso in favore dei clienti finaliera dovuto presumibilmente a dispersioni e fughe di gas, a fronte dellequali il Comune, sebbene non immediatamente, si era attivato perNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026eseguire i lavori a suo carico, donde la mancanza di gravitàdell’inadempimento.L’inadempimento sub d), pur pacifico tra le parti, non giustificava larisoluzione, in quanto il sistema prevede un indennizzo automatico.3.- Ricorre per cassazione Ese gas s.r.l., affidando il gravame a novemotivi illustrati da memoria.Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Pubblica Udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo Ese gas s.r.l. lamenta la violazione dell’art. 17 delr.d. n° 2440/1923.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la normativa speciale inmateria di gas (secondo la quale le imprese che operano nel settorerisultano vincolate nei loro comportamenti ai provvedimenti emanatidall'Autorità per l'energia elettrica e il gas) derogherebbe all’art. 17 citato.Per contro, i provvedimenti dell’Autorità, dettanti norme di livellosecondario, non potrebbero derogare alla norma di livello primario; né talederoga potrebbe essere desunta dall’art. 24 del d.lgs. n° 164/2000, datoche esso prevede semplicemente un obbligo del Distributore, parificabilead un monopolista legale, di consentire in linea generale l’accesso alla retein favore delle imprese di vendita, con la conseguenza che anche in questocaso sarebbe stata necessaria la forma scritta del contratto.5.- Il motivo è fondato.Gova premettere una sintetica ricostruzione del tessuto normativo che quiviene in rilievo.A seguito del recepimento della Direttiva 98/30/CE tramite il d.lgs. 23maggio 2000 n° 164 (cosiddetto “Decreto Letta”), il mercato dellaproduzione e vendita del gas è stato suddiviso nei settori di importazione,esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita: attivitàNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026che, pur dichiarate “libere” dall’art. 1 d.lgs. n° 164/2000, sono stateregolamentate dai successivi articoli del Decreto predetto.Non occorre qui esaminare le disposizioni normative che disciplinanol’Approvvigionamento (reperimento della materia prima attraversol’importazione, la prospezione o la coltivazione di giacimenti), né quelleche disciplinano lo Stoccaggio o il Trasporto ed il Dispacciamento.Conviene invece osservare che l’attività di Distribuzione (consistente nellaveicolazione del gas attraverso gasdotti locali, per la consegna al clientefinale) è caratterizzata dal principio di separatezza tra gestore della rete evenditore (art. 14), con ciò sovvertendosi il precedente regime, nel qualel’Ente locale era ad un tempo distributore e venditore della materia prima(in genere tramite le forme previste dall’art. 22 della legge n° 142/1990,ossia per mezzo di società miste ed aziende speciali).L’art. 14 citato impone dunque all’Ente che gestisce la rete (composta daigasdotti locali) di affidare “esclusivamente mediante gara” il servizio didistribuzione, con la precisazione che agli Enti locali rimangono le funzionidi indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo.All’esito della gara, i rapporti tra Ente locale (o, dopo l’art. 46-bis del d.l.1° ottobre 2007 n° 159 ed il d.m. 19 gennaio 2011, i rapporti tra Ambitoterritoriale minimo - ATEM) e l’impresa che gestisce la distribuzione “sonoregolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipopredisposto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed approvato dalMinistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato” (art. 14, primocomma, secondo periodo, del d.lgs. n° 164/2000).Questo contratto tipo, avente natura accessoria al rapporto di carattereconcessorio che si instaura tra Ente locale o Ente d’ambito (che rimanetitolare del servizio di gestione) e Distributore, era disciplinato per ilperiodo che qui interessa (anni termici 2007-2008 e 2008-2009) dallaDelibera dell’Autorità per il gas n° 55/2004, la quale non può derogare allenorme di carattere primario contenute nel r.d. n° 2440/1923, essendo unNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026di secondo grado nella gerarchia delle fonti.Va poi osservato che è la stessa previsione di un contratto tipo – dunquedi un semplice modello contrattuale, avente funzione di mera traccia per i(futuri) contraenti destinata ad essere integrato dalla volontà di questiultimi – ad implicare la necessità di un atto scritto contenente l’incontrodella volontà delle parti in ordine ad ogni aspetto del rapporto economico.Si è, dunque, ben lontani, nella presente fattispecie, da quelle ipotesiprese in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte:Cass., sez.

I, 6 febbraio 2023, n° 3543, con menzione di altri precedenti)in cui il requisito della forma scritta imposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n°2440/1923 è stato considerato sussistente in presenza di unilateraleadesione a condizioni già predeterminate e fisse contenute in unprovvedimento amministrativo, pur in mancanza di un contratto siglato traprivato e [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, nella presente fattispecie, non sembra che vi sia stato unprovvedimento amministrativo di determinazione unilaterale di tutte lecondizioni contrattuali previste dal d.m. di approvazione del contratto tipo,in modo che Ese avrebbe potuto limitarsi ad accettarle.Concludendo, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale,l’invocata specialità della materia (peraltro genericamente predicata) nonimplica affatto una deroga agli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923 sullaforma dei contratti pubblici.E nemmeno la caratteristica di “contratto imposto” (ossia di un contrattodisciplinato nel suo contenuto da fonti normative primarie e secondarie)esimerebbe le parti dal concludere l’accordo per iscritto, sol che siconsideri che, per questo aspetto, la presente fattispecie è analoga aquella dei contratti tra Aziende sanitarie ed erogatori privati, anche quidisciplinati da contratti tipo predisposti dalla regione, per i quali questaNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026Corte ha sempre predicato la necessità del rispetto degli artt. 16 e 17 delr.d. n° 2440/1923 (ex multis: Cass., sez.

I, 17 giugno 2025, n° 16221).La conclusione sopra indicata non sembra preclusa nemmeno dal regimetransitorio del segmento della Distribuzione, disciplinato dall’art. 15 deld.lgs. n° 164, “fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000”(art. 15, settimo comma, del d.lgs. n° 164) e più volte prorogato, sol chesi consideri che la decisione dell’Ente locale di gestire direttamente igasdotti locali di distribuzione non può esentare le parti ([OSCURATO:PERSONA] società Utilizzatrice/Venditrice) dall’onere di disciplinare i rispettivirapporti di dare ed avere nelle forme previste dall’art. 16 del r.d. n°2440/1923.Dunque, il rapporto tra Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed Ese gas s.r.l. avrebbedovuto essere disciplinato da un contratto scritto, la cui mancanzadetermina ovviamente la nullità di ogni altra intesa che abbia rivestitoforme diverse.6.- Col secondo mezzo Ese gas si duole della violazione degli artt. 1418cod. civ. e 14 del d.lgs. n° 164/2000.Con il d.lgs. n° 164 sarebbe venuta meno la possibilità per i Comuni digestire direttamente il servizio di distribuzione del gas naturale, in quantol’art. 14 citato avrebbe previsto quale unica forma di gestione del serviziol’affidamento tramite gara: donde la nullità del contratto stipulato tra lavenditrice Ese gas s.r.l. ed il distributore Comune di [OSCURATO:PERSONA].Col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del capitolo 3.2,quinto comma, lettera m), 11.3, secondo e terzo comma, 11.3.1, settimocomma, del Codice di rete e degli artt. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 della DeliberaAEEG n° 311/2001.La Corte avrebbe respinto la domanda di risoluzione del contratto didistribuzione per inadempimento del Comune, sul rilievo che la lettura deicontatori (cui il Comune non aveva provveduto) non spettasse all’Entelocale.Numero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026Col quarto mezzo la ricorrente lamenta la violazione del capitolo 3.2 delCodice di rete e dell’art. 2697 cod. civ.Secondo la Corte il capitolo 3.2 del Codice di rete prevederebbe che laprestazione accessoria di lettura dei contatori possa essere svolta daldistributore previa richiesta del soggetto interessato e dietro pagamentodi un corrispettivo: richiesta e pagamento che non erano stati né allegati,né dimostrati da Ese.Col quinto motivo Ese gas lamenta la violazione o la falsa applicazionedell’art. 132, secondo comma, n° 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360n° 4 dello stesso codice.La Corte avrebbe ritenuto, in base alla c.t.u., che gli scostamenti tra iquantitativi fatturati dal Comune ad Ese e quelli ricavabili dallafatturazione ai clienti finali erano riconducibili a dispersioni e fughe di gas,ma senza dare conto delle specifiche risultanze della consulenza.Col sesto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360n° 4 dello stesso codice.La Corte, dopo aver ritenuto che ai sensi dell'art. 11.3.1 del Codice di Rete"L'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo dirilevazione dei dati di misura del gas naturale riconsegnato ai Punti diriconsegna (…)” con le frequenze indicate dall’art. 14 del TIVG (TestoIntegrato della [OSCURATO:PERSONA]), aveva anche affermato – con statuizione deltutto illogica – che il sistema (art. 50 del RQDG allegato alla Delibera n°120/2008) prevedeva un indennizzo a fronte di tali inadempimenti e chetale circostanza non consentiva di qualificare come grave l’inadempimentodel Comune, ma imponeva la condanna dell’Ente locale al pagamentodell’indennità.Al contrario, la previsione di un indennizzo non poteva rendere gliinadempimenti del Comune indifferenti sul piano della risoluzione delcontratto.Numero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026Col settimo motivo Ese deduce, sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc.civ., un’omessa pronuncia e, dunque, la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.La Corte avrebbe omesso di rispondere in ordine all’inadempimento delComune consistito nella mancata comunicazione dei dati funzionali alprocesso di allocazione: questione posta nella citazione di primo grado,ritenuta assorbita dal primo giudice (che aveva accolto la domanda dinullità del contratto per mancanza di forma scritta) e riproposta in appello.Con l’ottavo la ricorrente deduce che, anche a ritenere insussistentel’omissione di pronuncia, vi sarebbe in tutta evidenza un viziomotivazionale, poiché la questione sarebbe stata affrontata alle pagine 12e 14 della sentenza, senza fornire ulteriore specificazione.Col nono motivo la ricorrente si duole, ancora, di una omessa pronuncia.La Corte avrebbe rigettato la domanda di risoluzione senza valutare inmodo unitario e globale gli inadempimenti nei quali era incorso il Comune.7.- L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deisuccessivi, sopra sinteticamente riassunti.8.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo ricorso.

Dichiara assorbiti i restanti.

Cassa erinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido MercolinoLuciano Varotti, estensoreNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianelli, con sede in Soriano nel Cimino (VT) - Via del Mescolaio n. 15([OSCURATO:PERSONA] 06210591001), elettivamente domiciliata in Roma - ViaSimon Boccanegra n. 8 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Codice@ ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende per delega incalce al ricorso.RicorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA] (Ch) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]),in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA],con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. J. 66050 [OSCURATO:PERSONA] (Ch), rappresentatoe difeso per procura speciale ex art. 83 c.p.c., giusta regolaredeliberazione di incarico di G.C. n. 43 del 17.9.2021, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Simone del Foro di Avezzano (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74C09 A515M),elettivamente domicilialo presso il suo studio in Avezzano, Via SabotinoNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/202636, nonché presso il domicilio digitale e RegInde avvherbertsimone @cnfpec.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n° 105 depositata il25 gennaio 2021.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto ditutti i motivi di ricorso.Uditi i difensori delle parti, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente eSimone Herbert per il resistente.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CH) otteneva un decreto ingiuntivo per euro31.405,69 contro la Ese gas s.r.l., operante nel segmento della vendita digas naturale, a titolo di quota per il servizio di distribuzione per gli annitermici 2007-2008 e 2008-2009, ma se lo vedeva opporre dall’ingiunta.All’esito del primo grado l’adito tribunale di Vasto dichiarava la nullità delcontratto di distribuzione del giugno 2005 per mancanza della formascritta, revocava l’ingiunzione e rigettava le domande restitutorieformulate dall’intimata.2.- Su appello principale di Ese gas s.r.l. ed incidentale del Comune laCorte d’appello di L’Aquila riformava la sentenza di primo grado,osservando quanto segue.Era infondata l’eccezione di nullità del contratto di distribuzione del gas traComune ed impresa, sollevata da quest’ultima, in quanto la specialenormativa di settore imponeva requisiti di forma diversi da quelli dellalegge generale.Le condizioni economiche del rapporto, infatti, non erano disciplinateautonomamente dai contraenti, ma erano integralmente imposteNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026dall’Autorità, sicché il contratto aveva carattere predeterminato in tutte lesue parti (come si desumeva dall’art. 24 del d.lgs. n° 164/2000 e dalleDelibere Arera n° 138/2004 e n° 108/2006): era, dunque, evidente laderoga alla generale disciplina della forma dei contratti tra privati e PAprevista dal r.d. n° 2440/1923.Del pari infondata era l’ulteriore eccezione di nullità del contratto,sollevata da Ese gas (sul rilievo che il Comune lo aveva concluso in qualitàdi gestore diretto del servizio di distribuzione, contravvenendo all’art. 14del d.lgs. 23 maggio 2000 n° 164, che impone agli Enti locali di affidare ilservizio di distribuzione tramite gara), non essendo individuabile nelsistema transitorio disciplinato dal d.lgs. n° 164 una norma imperativadalla cui violazione potesse derivare la nullità del contratto in ragione dellosvolgimento diretto del servizio di distribuzione da parte del Comune,senza il previo svolgimento di una gara.La domanda subordinata di risoluzione del contratto di distribuzione,formulata da Ese gas per grave inadempimento del Comune – inparticolare a) per l'omessa lettura dei contatori; b) per la erroneafatturazione del servizio di distribuzione sotto il profilo formale etemporale; c) per la non corretta determinazione e per la mancatatrasmissione ad essa società dei dati di allocazione; d) per l'omessotentativo di raccolta del gas riconsegnato – era infondata.Il Comune non era tenuto alla lettura dei consumi (inadempimento sub a),se non su richiesta della società venditrice, e nella specie non risultava nédedotto, né provato che questa avesse fatto richiesta del servizio, né diavere a riguardo sostenuto un qualche costo, mentre l’inadempimento subb) era di scarsa gravità.L’inadempimento sub c), dal quale erano derivati disallineamenti tra iquantitativi di gas ricevuto da Ese e quello reso in favore dei clienti finaliera dovuto presumibilmente a dispersioni e fughe di gas, a fronte dellequali il Comune, sebbene non immediatamente, si era attivato perNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026eseguire i lavori a suo carico, donde la mancanza di gravitàdell’inadempimento.L’inadempimento sub d), pur pacifico tra le parti, non giustificava larisoluzione, in quanto il sistema prevede un indennizzo automatico.3.- Ricorre per cassazione Ese gas s.r.l., affidando il gravame a novemotivi illustrati da memoria.Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Pubblica Udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo Ese gas s.r.l. lamenta la violazione dell’art. 17 delr.d. n° 2440/1923.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la normativa speciale inmateria di gas (secondo la quale le imprese che operano nel settorerisultano vincolate nei loro comportamenti ai provvedimenti emanatidall'Autorità per l'energia elettrica e il gas) derogherebbe all’art. 17 citato.Per contro, i provvedimenti dell’Autorità, dettanti norme di livellosecondario, non potrebbero derogare alla norma di livello primario; né talederoga potrebbe essere desunta dall’art. 24 del d.lgs. n° 164/2000, datoche esso prevede semplicemente un obbligo del Distributore, parificabilead un monopolista legale, di consentire in linea generale l’accesso alla retein favore delle imprese di vendita, con la conseguenza che anche in questocaso sarebbe stata necessaria la forma scritta del contratto.5.- Il motivo è fondato.Gova premettere una sintetica ricostruzione del tessuto normativo che quiviene in rilievo.A seguito del recepimento della Direttiva 98/30/CE tramite il d.lgs. 23maggio 2000 n° 164 (cosiddetto “Decreto Letta”), il mercato dellaproduzione e vendita del gas è stato suddiviso nei settori di importazione,esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita: attivitàNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026che, pur dichiarate “libere” dall’art. 1 d.lgs. n° 164/2000, sono stateregolamentate dai successivi articoli del Decreto predetto.Non occorre qui esaminare le disposizioni normative che disciplinanol’Approvvigionamento (reperimento della materia prima attraversol’importazione, la prospezione o la coltivazione di giacimenti), né quelleche disciplinano lo Stoccaggio o il Trasporto ed il Dispacciamento.Conviene invece osservare che l’attività di Distribuzione (consistente nellaveicolazione del gas attraverso gasdotti locali, per la consegna al clientefinale) è caratterizzata dal principio di separatezza tra gestore della rete evenditore (art. 14), con ciò sovvertendosi il precedente regime, nel qualel’Ente locale era ad un tempo distributore e venditore della materia prima(in genere tramite le forme previste dall’art. 22 della legge n° 142/1990,ossia per mezzo di società miste ed aziende speciali).L’art. 14 citato impone dunque all’Ente che gestisce la rete (composta daigasdotti locali) di affidare “esclusivamente mediante gara” il servizio didistribuzione, con la precisazione che agli Enti locali rimangono le funzionidi indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo.All’esito della gara, i rapporti tra Ente locale (o, dopo l’art. 46-bis del d.l.1° ottobre 2007 n° 159 ed il d.m. 19 gennaio 2011, i rapporti tra Ambitoterritoriale minimo - ATEM) e l’impresa che gestisce la distribuzione “sonoregolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipopredisposto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed approvato dalMinistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato” (art. 14, primocomma, secondo periodo, del d.lgs. n° 164/2000).Questo contratto tipo, avente natura accessoria al rapporto di carattereconcessorio che si instaura tra Ente locale o Ente d’ambito (che rimanetitolare del servizio di gestione) e Distributore, era disciplinato per ilperiodo che qui interessa (anni termici 2007-2008 e 2008-2009) dallaDelibera dell’Autorità per il gas n° 55/2004, la quale non può derogare allenorme di carattere primario contenute nel r.d. n° 2440/1923, essendo unNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026di secondo grado nella gerarchia delle fonti.Va poi osservato che è la stessa previsione di un contratto tipo – dunquedi un semplice modello contrattuale, avente funzione di mera traccia per i(futuri) contraenti destinata ad essere integrato dalla volontà di questiultimi – ad implicare la necessità di un atto scritto contenente l’incontrodella volontà delle parti in ordine ad ogni aspetto del rapporto economico.Si è, dunque, ben lontani, nella presente fattispecie, da quelle ipotesiprese in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte:Cass., sez. I, 6 febbraio 2023, n° 3543, con menzione di altri precedenti)in cui il requisito della forma scritta imposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n°2440/1923 è stato considerato sussistente in presenza di unilateraleadesione a condizioni già predeterminate e fisse contenute in unprovvedimento amministrativo, pur in mancanza di un contratto siglato traprivato e [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, nella presente fattispecie, non sembra che vi sia stato unprovvedimento amministrativo di determinazione unilaterale di tutte lecondizioni contrattuali previste dal d.m. di approvazione del contratto tipo,in modo che Ese avrebbe potuto limitarsi ad accettarle.Concludendo, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale,l’invocata specialità della materia (peraltro genericamente predicata) nonimplica affatto una deroga agli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923 sullaforma dei contratti pubblici.E nemmeno la caratteristica di “contratto imposto” (ossia di un contrattodisciplinato nel suo contenuto da fonti normative primarie e secondarie)esimerebbe le parti dal concludere l’accordo per iscritto, sol che siconsideri che, per questo aspetto, la presente fattispecie è analoga aquella dei contratti tra Aziende sanitarie ed erogatori privati, anche quidisciplinati da contratti tipo predisposti dalla regione, per i quali questaNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026Corte ha sempre predicato la necessità del rispetto degli artt. 16 e 17 delr.d. n° 2440/1923 (ex multis: Cass., sez. I, 17 giugno 2025, n° 16221).La conclusione sopra indicata non sembra preclusa nemmeno dal regimetransitorio del segmento della Distribuzione, disciplinato dall’art. 15 deld.lgs. n° 164, “fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000”(art. 15, settimo comma, del d.lgs. n° 164) e più volte prorogato, sol chesi consideri che la decisione dell’Ente locale di gestire direttamente igasdotti locali di distribuzione non può esentare le parti ([OSCURATO:PERSONA] società Utilizzatrice/Venditrice) dall’onere di disciplinare i rispettivirapporti di dare ed avere nelle forme previste dall’art. 16 del r.d. n°2440/1923.Dunque, il rapporto tra Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed Ese gas s.r.l. avrebbedovuto essere disciplinato da un contratto scritto, la cui mancanzadetermina ovviamente la nullità di ogni altra intesa che abbia rivestitoforme diverse.6.- Col secondo mezzo Ese gas si duole della violazione degli artt. 1418cod. civ. e 14 del d.lgs. n° 164/2000.Con il d.lgs. n° 164 sarebbe venuta meno la possibilità per i Comuni digestire direttamente il servizio di distribuzione del gas naturale, in quantol’art. 14 citato avrebbe previsto quale unica forma di gestione del serviziol’affidamento tramite gara: donde la nullità del contratto stipulato tra lavenditrice Ese gas s.r.l. ed il distributore Comune di [OSCURATO:PERSONA].Col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del capitolo 3.2,quinto comma, lettera m), 11.3, secondo e terzo comma, 11.3.1, settimocomma, del Codice di rete e degli artt. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 della DeliberaAEEG n° 311/2001.La Corte avrebbe respinto la domanda di risoluzione del contratto didistribuzione per inadempimento del Comune, sul rilievo che la lettura deicontatori (cui il Comune non aveva provveduto) non spettasse all’Entelocale.Numero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026Col quarto mezzo la ricorrente lamenta la violazione del capitolo 3.2 delCodice di rete e dell’art. 2697 cod. civ.Secondo la Corte il capitolo 3.2 del Codice di rete prevederebbe che laprestazione accessoria di lettura dei contatori possa essere svolta daldistributore previa richiesta del soggetto interessato e dietro pagamentodi un corrispettivo: richiesta e pagamento che non erano stati né allegati,né dimostrati da Ese.Col quinto motivo Ese gas lamenta la violazione o la falsa applicazionedell’art. 132, secondo comma, n° 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360n° 4 dello stesso codice.La Corte avrebbe ritenuto, in base alla c.t.u., che gli scostamenti tra iquantitativi fatturati dal Comune ad Ese e quelli ricavabili dallafatturazione ai clienti finali erano riconducibili a dispersioni e fughe di gas,ma senza dare conto delle specifiche risultanze della consulenza.Col sesto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360n° 4 dello stesso codice.La Corte, dopo aver ritenuto che ai sensi dell'art. 11.3.1 del Codice di Rete"L'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo dirilevazione dei dati di misura del gas naturale riconsegnato ai Punti diriconsegna (…)” con le frequenze indicate dall’art. 14 del TIVG (TestoIntegrato della [OSCURATO:PERSONA]), aveva anche affermato – con statuizione deltutto illogica – che il sistema (art. 50 del RQDG allegato alla Delibera n°120/2008) prevedeva un indennizzo a fronte di tali inadempimenti e chetale circostanza non consentiva di qualificare come grave l’inadempimentodel Comune, ma imponeva la condanna dell’Ente locale al pagamentodell’indennità.Al contrario, la previsione di un indennizzo non poteva rendere gliinadempimenti del Comune indifferenti sul piano della risoluzione delcontratto.Numero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026Col settimo motivo Ese deduce, sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc.civ., un’omessa pronuncia e, dunque, la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.La Corte avrebbe omesso di rispondere in ordine all’inadempimento delComune consistito nella mancata comunicazione dei dati funzionali alprocesso di allocazione: questione posta nella citazione di primo grado,ritenuta assorbita dal primo giudice (che aveva accolto la domanda dinullità del contratto per mancanza di forma scritta) e riproposta in appello.Con l’ottavo la ricorrente deduce che, anche a ritenere insussistentel’omissione di pronuncia, vi sarebbe in tutta evidenza un viziomotivazionale, poiché la questione sarebbe stata affrontata alle pagine 12e 14 della sentenza, senza fornire ulteriore specificazione.Col nono motivo la ricorrente si duole, ancora, di una omessa pronuncia.La Corte avrebbe rigettato la domanda di risoluzione senza valutare inmodo unitario e globale gli inadempimenti nei quali era incorso il Comune.7.- L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deisuccessivi, sopra sinteticamente riassunti.8.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo ricorso. Dichiara assorbiti i restanti. Cassa erinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido MercolinoLuciano Varotti, estensoreNumero registro generale 20283/2021Numero sezionale 3934/2025Numero di raccolta generale 13521/2026Data pubblicazione 10/05/2026