CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 21 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 9 dicembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 640, 61 n. 11 quater, cod. pen., ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi: improcedibilità dei reati per remissione delle querele; violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata e carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle richieste. Deve precisarsi che la ricorrente ha solo affermato che sarebbero intervenute le remissioni delle querele, senza, tuttavia, dare riscontro a tale deduzione. Deve, dunque, affermarsi che le censure difettano di specificità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA I