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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 10216/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza in data 15/9/2023, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, ex art. 444 cod. proc. pen. le pene concordate dalle parti in relazione al delitto di rapina aggravata loro ascritto.

Entrambi i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l'Acquaviva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e il Fratepietro il vizio di motivazione in ordine all'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso dell'Acquaviva è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., così come il ricorso proposto dal Fratepietro, atteso che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato.

Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 610 bis cod. pen., i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 L'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza in data 15/9/2023, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, ex art. 444 cod. proc. pen. le pene concordate dalle parti in relazione al delitto di rapina aggravata loro ascritto. Entrambi i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l'Acquaviva il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e il Fratepietro il vizio di motivazione in ordine all'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso dell'Acquaviva è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., così come il ricorso proposto dal Fratepietro, atteso che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato. Per tali motivi, all'esito di trattazione de plano, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 610 bis cod. pen., i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 L'
Sentenza Cassazione n. 10216/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris