CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22985/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 612/2020 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 12/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/20261. L'arch. [OSCURATO:PERSONA] adì, dapprima, il Tribunale di Milano e,poi, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale di quest’ultimo, ilTribunale di Mantova, al fine di ottenere l'emissione di un'ingiunzione dipagamento — in suo favore e a carico di [OSCURATO:PERSONA] — dellacomplessiva somma di euro 56.976,84, oltre interessi, CPA ed IVA.A sostegno della domanda la ricorrente asserì di aver ricevuto dalla Mazzolal'incarico di progettazione di ristrutturazione, direzione dei lavori eprogettazione degli arredi di un antico casale sito in Roncoferraro (MN) e diaver ottenuto la corresponsione, a titolo di acconto, dell'importo di euro24.480,00 in due tranches.Nell’opporsi al decreto ingiuntivo, la [OSCURATO:PERSONA] invocò la declaratoria dellarisoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte.Il Tribunale di Mantova, a seguito dell'espletamento di una CTU tecnica edell'assunzione delle prove orali, in parziale accoglimento dell'opposizioneproposta dalla committente, dichiarò risolto il contratto intercorso tra leparti, e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettò tutte le ulterioridomande proposte dalle parti.2. Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] e incidentale della [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello di Milano respinse il primo e accolse parzialmente il secondo,affermando che: a) non era chiaro in che misura il limite massimo di budgetdi euro 600.000, pur provato, sarebbe stato vincolante e quali sarebberostate le conseguenze del suo eventuale sforamento; b) il tenore ed ilcontenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l'avvenutacessazione dell'incarico testimoniava che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestatoalla controparte alcun inadempimento (“limitandosi a contestare non l'andell'obbligazione di pagamento, ma soltanto il quantum”); c) il tenore ed ilcontenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l'avvenutacessazione dell'incarico testimoniava che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestatoalla controparte alcun inadempimento; d) in mancanza di ulteriori riscontri,2 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026era verosimile che l'appellante avesse esercitato il recesso unilaterale delcontratto dopo il 18/10/2007; e) l'accoglimento della censura formulatadall'arch. [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello incidentale, avente ad oggettola declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, assorbival'esame del primo motivo del gravame principale, che, avendo ad oggetto ilrigetto della domanda di restituzione dell'acconto versato dall'appellante,presupponeva necessariamente la conferma della predetta pronuncia; f) ladomanda risarcitoria formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] si basava sull'asserzionesecondo cui l'arch. [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe prospettato la necessità diconferire i predetti incarichi, onde ottenere il rilascio del permesso dicostruire, salvo, poi, scoprire che lo avrebbe ottenuto anche in mancanzadei predetti elaborati progettuali; senonché, l'odierna appellante non avevadato prova di aver ricevuto tale indicazione da parte dell'arch. RossiCattaneo, che, a sua volta, sosteneva di aver prospettato alla [OSCURATO:PERSONA] lanecessità dei citati progetti al fine di ottenere il rilascio del certificato diabitabilità, e non del permesso di costruire, e, in ogni caso, per altre finalitàconnesse all'esigenza di porre in sicurezza l'immobile da ristrutturare.3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sullabase di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corted’appello, in assenza di domanda, implicitamente riformato il capo dellasentenza di primo grado che aveva espressamente statuito che il contrattod'opera intellettuale dedotto in giudizio aveva quale oggetto esclusivol'attività di progettazione strettamente funzionale all'ottenimento delpermesso di costruire, e non anche la direzione dei lavori.3 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Cortedi merito, in assenza di domanda (già abbandonata in primo grado in sededi precisazione delle conclusioni), riformato il capo della sentenza delTribunale di Mantova che aveva espressamente escluso la giuridicapossibilità di ravvisare sussistente il recesso della committente dal contrattod'opera intellettuale oggetto di giudizio perché integralmente eseguito(redazione del progetto fatto oggetto di concessione edificatoria).3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 329c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corted’appello implicitamente riformato il capo della sentenza di primo grado sulquale era calato, a suo dire, il giudicato interno per mancanza di appelloincidentale da parte dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] e che aveva espressamente statuitoche il contratto d'opera intellettuale dedotto in giudizio aveva quale oggettoesclusivo l'attività di progettazione strettamente funzionale all'ottenimentodel permesso di costruire, e non anche la direzione dei lavori.4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 329c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corteterritoriale riformato il capo della sentenza di primo grado sul quale era, asuo dire, calato il giudicato interno per mancanza di appello incidentale daparte dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] e che aveva espressamente escluso la giuridicapossibilità di ravvisare sussistente il recesso della committente dal contrattod'opera intellettuale oggetto di giudizio perché integralmente eseguito(redazione del progetto fatto oggetto di concessione edificatoria).5. I primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamenteconnessi (il terzo e il quarto sono quasi sovrapponibili), sono in parteinammissibili e in parte infondati.Secondo la ricorrente, il capo della sentenza di primo grado che avevaaccertato l'esatto perimetro dell'oggetto del contratto d'opera intellettualededotto in giudizio (individuandolo nell'incarico di redazione di un progetto4 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026di ristrutturazione di un immobile rurale – strettamente funzionaleall’ottenimento del permesso di costruire -, con il limite massimo di spesanell'importo di euro 600.000,00, e dichiarando estranea all'oggetto delcontratto la direzione lavori), nonché dichiarato la risoluzione del contrattoper inadempimento della controparte (per aver reso una prestazioneinesatta rispetto a quanto pattuito), non sarebbe stato fatto oggetto diappello incidentale da parte dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che nonpotrebbe disquisirsi di un recesso unilaterale, avendo l’architetto realizzatoin toto la propria prestazione (sia pure, come detto, in modo inesatto) comeconcordato tra le parti.La ricorrente ha, tuttavia, omesso di riprodurre, almeno nei suoi passaggimaggiormente significativi, la comparsa di costituzione in appello dellacontroparte, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di scrutinare sela stessa avesse, o meno, contestato con l’appello incidentale la sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva accertato il suo inadempimento(soprattutto rispetto al budget massimo pattuito) e, conseguentemente,dichiarato la risoluzione del contratto d’opera intellettuale. In sensocontrario sembra deporre l’affermazione, contenuta alla p. 8 della sentenzaqui impugnata, secondo cui l’arch. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe censurato la sentenza diprimo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, “omessa la correttaricostruzione dei fatti di causa, ha accertato e dichiarato il suoinadempimento”. Ad avvalorare tale circostanza depone in terminiinequivoci la trascrizione della comparsa di costituzione in appello operatadalla resistente alle pagine da 17 a 22 del controricorso.Inoltre, premesso che il precedente di questa Corte (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019) richiamato dalla ricorrente non èpertinente (riferendosi alla mancata riproposizione di un'eccezione almomento della precisazione delle conclusioni), quando, a norma dell'art. 50c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronunciadichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente5 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, ilprocesso continua davanti al nuovo giudice mantenendo una strutturaunitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali diquello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione noncomporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce laprosecuzione di quello originario (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9915 del09/04/2019; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021).Ragion per cui è irrilevante che nella comparsa di risposta depositata dallaRossi all'atto della costituzione nel procedimento riassunto avanti alTribunale di Mantova non si rinvenga la domanda sottesa al prospettatorecesso della committente.La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di unadomanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione dirinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendonecessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condottaprocessuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire menodel suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.12756 del 09/05/2024; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14170 del27/05/2025). Ne deriva che per il solo fatto che la domanda non sia statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni non può ritenersi che siastata abbandonata.È evidente, infine, che, nel momento in cui deve escludersi la violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve al contempoescludersi la violazione del connesso principio del contraddittorio, peraltrosolo velatamente sostenuta.Senza tralasciare che, a ben vedere, le censure non attingono la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzianell’evidenziare che “a prescindere dalle considerazioni sopra esposte, vaosservato che il tenore ed il contenuto della corrispondenza intercorsa trale parti dopo l'avvenuta cessazione dell'incarico testimonia che la Sig.ra6 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026Mazzola non contestò alla controparte alcun inadempimento” (pag. 10 dellasentenza impugnata). In questo contesto, il successivo rilievo secondo cui“In mancanza di ulteriori riscontri, è verosimile che l'appellante esercitò ilrecesso unilaterale del contratto dopo il 18/10/2007” rappresenta una meraaffermazione ad abundantiam.6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte dimerito dichiarato inammissibile - per mancanza dei requisiti di cui ai numeri1 e 2 del medesimo art. 342 c.p.c. - l'appello incidentale svolto dall'Arch.[OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo della sentenza di primo grado che haespressamente escluso la giuridica possibilità di ravvisare sussistente ilrecesso della committente dal contratto d'opera intellettuale oggetto digiudizio perché integralmente eseguito (redazione del progetto fattooggetto di concessione edificatoria).6.1. Il motivo è infondato.Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza, però, che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U,Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).Orbene, come si è già detto nell’analizzare i primi quattro motivi, laresistente ha trascritto, alle pagine da 17 a 22 del controricorso, alcunipassaggi della comparsa di costituzione depositata in appello, dalle quali si7 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026evince che ha analiticamente preso posizione sulle argomentazioni espostenella sentenza di primo grado, avuto altresì riguardo alla pattuizione di unbudget massimo e alla configurabilità di un recesso unilaterale dellacommittente.7. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1373 e2237 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCorte d’appello ritenuto "(...) la domanda di declaratoria di risoluzione delcontratto per inadempimento (è) priva di fondamento, avendo l’odiernaappellante esercitato un recesso unilaterale incondizionato, almeno nell'andell'obbligazione (...)", ancorché il contratto d'opera intellettuale oggetto digiudizio fosse stato integralmente eseguito (redazione del progetto fattooggetto di concessione edificatoria).7.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, a ben vedere, sollecita unarivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede dilegittimità.In ogni caso, dagli ampi stralci della sentenza di primo grado riprodotti dallaricorrente si evince che l’inadempimento della professionista è stato basatosul mancato rispetto del budget massimo di spesa di euro 600.000 (sulpunto, peraltro, la Corte d’appello ha sottolineato che solo nellacomunicazione inviata il 28/12/2007 - che fece seguito a varie sollecitazionidi pagamento dell’architetto contenenti un'ulteriore nota pro-forma - laMazzola richiamò il budget di euro 600.000,00, ma solo al fine diindividuarlo come parametro per la quantificazione dell'onorario), nonavendo in alcun passaggio logico il Tribunale accertato, sia pure in viaincidentale, che l’incarico allo stesso conferito fosse limitato alla faseprogettuale, non estendendosi alla direzione dei lavori.In quest’ottica, riprendendo concetti già espressi in precedenza, va ribaditoche la Corte d’appello ha fondato l’accoglimento dell’appello incidentale sullaconsiderazione secondo cui, pur ritenendo dimostrata (in base agli esiti delledeposizioni rese dai testimoni escussi nella precedente fase di giudizio) la8 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026fissazione di un budget di spesa, “non è nemmeno chiaro in che misuradetto budget sarebbe stato vincolante e quali sarebbero state leconseguenze del suo eventuale sforamento”. Inoltre, la medesima Corte haosservato che “il tenore ed il contenuto della corrispondenza intercorsa trale parti dopo l'avvenuta cessazione dell'incarico testimonia che la Sig.raMazzola non contestò alla controparte alcun inadempimento” (“limitandosia contestare non l'an dell'obbligazione di pagamento, ma soltanto ilquantum”). Infine, il successivo rilievo a mente del quale “In mancanza diulteriori riscontri, è verosimile che l'appellante esercitò il recesso unilateraledel contratto dopo il 18/10/2007” rappresenta una mera affermazione adabundantiam.Del resto, una volta escluso l’inadempimento a carico della professionista,la Corte d’appello ha correttamente ritenuto operante l’istituto del recessoad nutum, fermo restando che nel caso di specie trova applicazione l’art.2237 c.c. (secondo cui il cliente-committente può recedere in ogni momentodal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute epagando il compenso per l’opera svolta), e non l’art. 1373 c.c. invocato dallaricorrente (in base al quale la facoltà di recesso può essere esercitata finchèil contratto non abbia avuto un principio di esecuzione).La Corte d’appello, pertanto, nel qualificare la fattispecie come recesso(esercitabile a prescindere dall’avvenuta ultimazione o meno dell’opera), haesercitato il proprio potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti dicausa, rimanendo pienamente all’interno del thema decidendum devolutole(Cass., Sez. 2, n. 11955 del 07/05/2019).Da ultimo (pur evidenziando che, alla luce della lettera dell’arch [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] – in cui venivano prospettate due soluzioni per il contenimentodei costi -, non sembra che il lavoro fosse terminato), va ricordato che l'art.2237 c.c. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazionedi opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo aquanto stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di9 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento delprestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o menodi giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trovala sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al caratterefiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartital'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatoredelle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da luisvolta (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5775 del 11/06/1999; conf. Cass., Sez.L, Sentenza n. 14702 del 25/06/2007). Anche di recente questa Sezione(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29745 del 29/12/2020) ha ribadito che, inmateria di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato omeno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se nonnel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo perl'opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo,correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data delrecesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'interocompenso.8. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 111Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., in ragione del fatto che la decisione della Corteterritoriale sarebbe imperniata su di una motivazione apparente ovveroperplessa.8.1. Il motivo è all’evidenza infondato, fondandosi la decisione quiimpugnata, per quanto esposto nell’analisi dei precedenti, su unamotivazione che si pone ampiamente al di sopra del cd. minimocostituzionale.9. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1453,1458, 2033 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peraver la Corte di merito riformato la sentenza di primo grado che avevaaccolto la domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale, nonché10 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026per aver disatteso la domanda di condanna dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione in favore della committente delle somme divenute per l'effettoindebite e per non aver accolto la pertinente domanda di risarcimento deldanno.9.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.Quanto alla domanda restitutoria degli acconti versati, è evidente che, nelmomento in cui è stata rigettata quella prodromica di risoluzione delcontratto per inadempimento del prestatore d’opera intellettuale, è venutameno altresì la possibilità di far valere la cd. condictio indebiti.Invero, solo una volta accertata la mancanza di causa adquirendi a seguitodella risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dallalegge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione delcontratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 423 del 08/01/2025).In quest’ottica, corretta si rivela, sul piano giuridico, l’affermazione dellaCorte d’appello secondo cui “l'accoglimento della censura formulatadall'arch. [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello incidentale, avente ad oggettola declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, assorbel'esame del primo motivo del gravame principale, che, avendo ad oggetto ilrigetto della domanda di restituzione dell'acconto versato dall'appellante,presuppone necessariamente la conferma della predetta pronuncia.”.A ben vedere, la ricorrente censura, piuttosto che la sentenza di secondogrado, quella di primo grado, nella parte in cui ha affermato non dovuta larestituzione dell'acconto già percepito, in quanto una delle due prestazioni(quella di natura professionale resa dall'arch. [OSCURATO:PERSONA]) era infungibilee poiché "le obbligazioni di restituzione conseguenti alla invalidità orisoluzione del negozio sono tra loro condizionate nel senso che ciascunaparte è tenuta a restituire quanto ricevuto solo ove controparte sia in gradodi adempiere al proprio obbligo restitutorio ove una delle due prestazionirisulti irripetibile ontologicamente (come la prestazione professionale di11 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026progettazione resa dall'architetto ingiungente), il corrispettivo pecuniariogià versato non può essere ripetuto".9.2. Quanto al risarcimento del danno richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] con specificoriferimento alle spese sostenute per la redazione dei progetti per l'impiantoelettrico, termoidraulico e strutturale, la ricorrente concentra, anche insiffatta evenienza, le proprie attenzioni sulla decisione di prime cure, con laquale il Tribunale ritenne che la circostanza non fosse statatempestivamente contestata dalla predetta in primo grado e che —comunque — il danno dedotto non fosse stato dimostrato.[OSCURATO:PERSONA] non si confronta, invece, con la ratio decidendi sottesa allapronuncia di secondo grado, secondo cui «La domanda risarcitoria formulatadalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si basa sull'asserzione secondo cui l'arch. RossiCattaneo le avrebbe prospettato la necessità di conferire i predetti incarichi,onde ottenere il rilascio del permesso di costruire, salvo, poi, scoprire chelo avrebbe ottenuto anche in mancanza dei predetti elaborati progettuali.Senonché, l'odierna appellante non ha dato prova di aver ricevuto taleindicazione da parte dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, sostiene diaver prospettato alla [OSCURATO:PERSONA] la necessità dei citati progetti al fine diottenere il rilascio del certificato di abitabilità, e non del permesso dicostruire, e, in ogni caso, per altre finalità connesse all'esigenza di porre insicurezza l'immobile da ristrutturare».In definitiva, la doglianza si concentra sull’asserita inutilità degli ulterioriprogetti al fine di conseguire il permesso di costruire, laddove la decisionesi fonda sulla mancata dimostrazione del fatto che l’architetto le avesseprospettato la necessità di predisporre i detti progetti al fine di ottenere ilpermesso di costruire, anziché il certificato di abitabilità.10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.12 di 13Numero registro generale 24021/2020Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 22985/2026Data pubblicazione 09/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.300,00, oltre ad euro 200,00 peresborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.6.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo13 di 13