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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01730/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della gravità del fatto, considerate le valutazioni espresse sulla gravità della condotta di resistenza che non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della gravità del fatto, considerate le valutazioni espresse sulla gravità della condotta di resistenza che non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dent
Sentenza Cassazione n. 01730/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris