CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 44672/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIBUNALE DI CATANIAEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nonché - nell'interesse del ricorrente, i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 marzo 2021 (dep. il 1° aprile 2021) il Tribunale di Catania, a seguito del riesame proposto (ex art. 324 cod. proc. pen.) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] SIVERINO, ha confermato il decreto in data 28 gennaio 2021 emesso dal del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di società ritenute riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] SIVERINO, nonché al padre Antonio SIVERINO, di beni immobili riferibili ai membri della famiglia e di rapporti finanziari agli stessi intestati - tranne che per un terreno e un immobile siti in Adrano (meglio specificati nella stessa ordinanza), limitatamente ai quali ha annullato il provvedimento cautelare gravato - in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (di cui il SIVERINO è stato ritenuto gravemente indiziato) e al fine della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori di [OSCURATO:PERSONA] SIVERINO hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata addotta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza al fumus commissi delicti e in particolare degli elementi costitutivi del concorso esterno in associazione mafiosa, avuto riguardo al contributo dell'indagato al sodalizio. La difesa ha rappresentato che, secondo il Tribunale del riesame, i SIVERINO non avrebbero occultato il patrimonio del boss SCARVAGLIERI, escludendo la sussistenza dei gravi indizi in ordine a numerose imputazioni provvisorie di trasferimento fraudolento di valori, sicché il contributo economico all'associazione risulta limitato alle sole elargizioni in denaro a favore delle cosche. E l'ordinanza presenterebbe vizi di motivazione, poiché è giunta contraddittoriamente a sostenere che l'imprenditore colluso possa anche essere vittima dell'associazione criminale ed è priva di motivazione relativamente alle ragioni che avrebbero determinato le "elargizioni" da parte dei SIVERINO e la loro destinazione al rafforzamento dell'associazione, tanto più che non è stato delineato un contributo dotato di efficienza causale dedotto da un'accertata frequenza delle elargizioni, che, al contrario, non è sostenuta da gravi indizi. Il ricorso ha poi denunciato la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, su cui pure si fonderebbe la cautela reale, ai fini della valutazione del necessario nesso condizionalistico, nonché l'illogicità del provvedimento impugnato che, da un lato, evidenzia il ruolo di "vittima" dei SIVERINO, mentre, dall'altro, li trasforma in "collusi" senza adeguata motivazione volta a modificare le ragioni delle elargizioni o a individuarne entità e frequenza. In ordine a tale aspetto il provvedimento impugnato merita censura per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione di legge in relazione alla sussistenza del fumus commissi ì delicti relativamente agli elementi costitutivi del concorso esterno in associazione mafiosa, avuto riguardo al ritenuto vantaggio ricevuto dall'associazione integrante il rapporto sinallagmatico tra i SIVERINO e l'associazione criminale. Ad avviso della difesa, che ha richiamato - alla luce della giurisprudenza di questa Corte - la distinzione tra l'imprenditore vittima dell'organizzazione criminale e l'imprenditore colluso, il Tribunale del riesame avrebbe delineato il "vantaggio" per i SIVERINO con una motivazione del tutto mancante sul piano dell'individuazione della prova e del tutto illogica nel contenuto, in particolare sotto il profilo della crescita economica dei SIVERINO e delle loro aziende, da attribuirsi invece alla loro capacità imprenditoriale; tanto che la stessa ordinanza impugnata ha escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di trasferimento fraudolento di valori e la "posizione di privilegio" derivante dalla protezione del clan non sarebbe stata identificata in termini concreti. Piuttosto, il denaro e i beni sequestrati dovrebbero essere attribuiti a un'attività imprenditoriale esercitata senza alcun vantaggio proveniente da ambienti mafiosi; e la serena esistenza economica all'interno di un'area dominata dai clan mafiosi - cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata - non potrebbe essere considerato un vantaggio innaturale, essendo esso coincidente con il vantaggio conseguito dall'imprenditore che versi somme di denaro in quanto vittima dell'attività estorsiva dell'associazione mafiosa; e la motivazione sarebbe parimenti illogica nella parte in cui ha affermato che le aziende dei SIVERINO sarebbero state favorite da risparmi conseguenti alla protezione e ai servizi ricevuti. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Le deduzioni difensive non possono essere qualificate sub specie della violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.): esso, infatti, riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Nel caso in esame, gli assedi a sostegno dell'impugnazione si sostanziano in una censura all'impianto motivo del provvedimento impugnato (che quanto al fumus ha richiamato l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in pari data, all'esito del riesame proposto ex art. 309 cod. prod. pen. da [OSCURATO:PERSONA] SIVERINO in ordine alla misura cautelare personale a lui applicata), di cui contestano la logica e compiuta valutazione degli elementi di fatto sotto il profilo della sussistenza - nell'ottica indiziaria richiesta perché possa disporsi una cautela reale quale quella de qua - del delitto di concorso c.d. esterno in associazione di tipo mafioso attribuito a [OSCURATO:PERSONA] SIVERINO (e al padre Antonio). Né può dirsi, alla luce delle predette censure che hanno attinto più profili dell'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente abbia dedotto che la motivazione sia inesistente o apparente, ipotesi che rileverebbe quale violazione di legge (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) e che può ravvisarsi in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare come la motivazione, per il tramite del detto richiamo - non oggetto di censura - all'ordinanza resa contestualmente dallo stesso Giudice del riesame in relazione alla cautela personale applicata a [OSCURATO:PERSONA] SIVERINO (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01), abbia dato conto dei dati di fatto in forza dei quali ha ritenuto ben più del fumus del reato sopra indicato, ossia dell'apprezzamento compiuto al riguardo e del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione (cfr. Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686) 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del