CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se-nti«te le conclusioni del PG 'kt<" Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan camorristico "Formicola" e in esecuzione definitiva della pena per i delitti di associazione di tipo mafioso, omicidio ed estorsione aggravati e altro omicidio per il quale gli è stata concessa l'attenuante dell'art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203, ricorre avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma con il quale è stata rigettata l'istanza di detenzione domiciliare speciale a collaboratore di giustizia ai sensi dell'art. 16-nonies dl. n. 8 del 15 gennaio 1991 come convertito dalla legge 15 marzo 1991 n. 82. Le dichiarazioni rese da Battaglia quale collaboratore di giustizia erano state ritenute attendibili contro il proprio clan e gli altri (in particolare contro il clan Mazzarella). In data 19.2.2021 il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato analoga istanza. 2. Col primo motivo denuncia che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che fino al 2018 egli aveva ricevuto permessi premio e che durante gli arresti domiciliari aveva dato prova di rispetto delle regole. Inoltre, non avrebbe tenuto conto delle relazioni di sintesi sul percorso di revisione critica intrapreso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e, come tale, debba essere rigettato. Battaglia, infatti, non si confronta con la specifica motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, nei quale sono espresse argomentazioni non manifestamente illogiche svolte dai giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] ed Antiterrorismo aveva espresso parere contrario alla concessione della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha spiegato infatti che, nonostante i pareri postivi di avvio del percorso di revisione critica del passato deviante, a causa della condotta di reato successiva alla scelta di collaborare è stata effettuata per un tempo apprezzabile l'osservazione della sua personalità, che non ha dato esiti soddisfacenti, stante l'attivazione da parte di Battaglia di meccanismi difensivi di rimozione degli efferati delitti commessi; in questa valutazione hanno avuto sicura rilevanza l'intervenuta violazione delle prescrizioni dei dorniciiiari, la condanna per evasione, minacce all'ex convivente e le condotte di resistenza a pubblico ufficiale, per le quali è intervenuta condanna pronunciata con la sentenza Tribunale di Novara in data 8.10.2013, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 13.2.2014. Dalla relazione di aggiornamento dell'esperto della Casa circondariale di Alessandria riportata a pagg. 2 e 3 dell'ordinanza emerge che Battaglia affronta malvolentieri i fatti criminosi che lo vedono protagonista, li definisce «cose brutte» e cambia tono dell'umore ponendosi quindi in una condizione che non consente l'approfondimento personologico e non fornisce elementi di certezza in ordine alla destrutturazione dell'impostazione di vita e valoriale pregressa, sicché per i giudici l'istante non è in grado di superare le motivazioni e le cause che avevano condotto a così gravi reati. Stante la residua pericolosità di Battaglia e la sua ritenuta immaturità a partecipare in modo affidabile al processo rieducativo in stato di detenzione domiciliare si è ritenuto, quindi, che non si potesse pervenire ad un giudizio di affidabilità nei suoi confronti, che costituisce il presupposto indefettibile per la concessione della detenzione domiciliare richiesta. Non hanno quindi fondamento le censure denunciate, perché i giudici hanno complessivamente tenuto conto delle relazioni redatte nei suoi confronti, ma con le motivazioni sopra esposte, devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, essendo state siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni dei convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2. Al rigetto del ricorso consegue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al