CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 23492/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12011-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 529/2019; Oggetto R.G.N.12011/2021 Cron. Rep. Ud11/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 369/2020 della Corte d’Appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti che, in un giudizio promosso in opposizione ad intimazione di pagamento, aveva ritenuto prescritto il credito [OSCURATO:PERSONA] portato in una cartella di pagamento e respinto l’opposizione in relazione a due avvisi di addebito, essendo intercorsi meno di 5 anni tra la notifica degli stessi e la notifica della intimazione. Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone un unico motivo di censura, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999: sostiene che, pur essendo pacifico che gli atti impositivi prodromici erano stati ritualmente notificati e non erano stati opposti nel termine di 40 giorni, il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero errato nel ritenere inammissibile l’azione volta a far valere la prescrizione maturata prima della notifica di detti atti, in quanto portanti crediti risalenti agli inizi degli anni 90. Il ricorso è infondato e va rigettato. La sentenza impugnata ha deciso la questione applicando pacifici principi di diritto costanti nella giurisprudenza di questa Corte per cui il credito portato in cartella non opposta nel termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile (ex multis,da ultimo, Cass. n. 11705/2025) e tale irretrattabilità determina a sua volta l’impossibilità di far valere in executivis ogni questione di merito relativa a tutto quanto statuito nel titolo esecutivo ormai divenuto definitivo, potendo tali questioni essere poste esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione validamente instaurato nei termini di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (Cass. n.17188/2024). Inoltre, il motivo nulla dice in merito a quella parte della motivazione in cui la Corte rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente “si era limitato a dedurre la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito mentre solo in appello ha eccepito la prescrizione che sarebbe maturata tra la data di insorgenza dei crediti previdenziali (1990-1997) e la data di notificazione dei due avvisi di addebito”. Il ricorso va, pertanto rigettato, con condanna al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unico costituito, secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma dello st