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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 07393/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Letta la nota difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata (così riqualificata l'originaria imputazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso, quest'ultima aggravante essendo stata esclusa dai giudici di merito), per aver costretto [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], incaricato da [OSCURATO:PERSONA], marito della proprietaria [OSCURATO:PERSONA], della potatura di alberi di ulivo in un terreno sito in Filandari, ad andar via dal terreno e ad abbandonare il legname che avrebbe dovuto portare via come compenso del lavoro prestato, - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 125 co.3, 192 co. 1 e 2 , 546 co. 1 cod. proc. pen., nonché dell'art. 610 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del delitto di violenza privata.

Sostiene la Difesa ricorrente che la Corte di appello ha immotivatamente dato rilievo, ai fini dell'affermazione di responsabilità, al contenuto di una intercettazione, nonostante questa fosse contrastante con quanto affermato da tutti i testi in dibattimento, nessuno dei quali ha riferito di minacce proferite dall'imputato, anzi fescludendo che ciò fosse avvenuto.

Inoltre, la Corte di appello non ha risposto ai rilievi difensivi, circa la sussistenza della violenza privata, né ha verificato l'idoneità della minaccia a coartare la libertà personale delle persone offese.

Ci si duole del mancato rilievo del fine dell'asserita minaccia; in realtà, costituirebbe una mera presunzione dei giudici di merito quella per cui le persone offese avrebbero omesso qualcosa in conseguenza della condotta dell'imputato, non potendo escludersi, invece, differenti valutazioni fatte dalle persone offese, una volta venute a conoscenza dell'acquisto del terreno già effettuato dall'imputato.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessiva afflittività del trattamento sanzionatorio, peraltro, sulla base di una illegittima valutazione dei medesimi indicatori fattuali.

3. Con successiva memoria in data 02/01/2023, il difensore ha chiesto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente contesta, in primo luogo, la sussistenza del reato, dal punto di vista oggettivo, poiché il contenuto di una intercettazione ambientale, posto a base dell'affermazione di responsabilità, sarebbe contrastante con quanto riferito da tutti i testi in dibattimento; d'altro canto, non sarebbe stato evidenziato il fine dell'asserita minaccia. i Il a.-

1.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di minaccia, adeguatamente contestualizzando la condotta.1.2.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell'individuo, e la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicchè, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge, e, per consolidato orientamento di legittimità, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa ( tra le tante, Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009, rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicchè alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese - Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017Rv. 271212).

In tale ottica, si ritiene che la nozione di violenza sia riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente, che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo, che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico ( Cass. 39941/2002 rv. 222847; Cass.1176/2013 rv. 254126), potendo essa consistere anche in una violenza «impropria», che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (tra le tante, Sez. 5, n. 10133 del 05/02/2018 ; Rv. 272672; Sez. 5, n. 10498 del 16/01/2018, Rv. 272666), ed essere rilevante anche senza che il responsabile risulti aver compiuto atti di violenza o minaccia strictu sensu, in presenza di atti costrittivi o comunque impeditivi, idonei a incidere sulla libertà di autodeterminazione, soprattutto quando il contegno dell'agente assuma carattere d'intimidazione in rapporto all'ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà (Sez. 6, n. 15805 del 26/01/2005, Alagna,Rv. 231351 -01).

1.3. Contestualizzando, quindi, i fatti/per come ricostruiti dai giudici di merito, la Corte di merito ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, della minaccia implicita, concretamente efficace, attuata dall'imputato, recandosi su un terreno altrui, che aveva intenzione di comprare, dove interrompeva i lavori di potatur e allontanava gli operai, sostenendo di essere il proprietario del terreno, e, dunque, anche e gna degli ulivi, che, invece, spettava ai due Soriano, quale compenso per l'opera da loro prestata.

La motivazione fornita dal giudice di merito si appalesa, dunque, adeguata ai fatti, giuridicamente corretta, perché fondata saldamente sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, e logicamente supportata, donde la sua incensurabilità in questa sede, e la infondatezza del motivo.

2. Parimenti infondato il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione espressa in sede di trattamento sanzionatorio.2.1.

Il diniego delle attenuanti generiche è motivato su argomenti non manifestamente illogici, né contraddittori, per cui la statuizione non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01), dal momento che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione, dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la concreta gravità dei fatti accertati.

2.2. Quanto alla illegittima sovrapposizione della valutazione dei medesimi indicatori fattuali, le cose non stanno come le rappresenta la Difesa, dal momento che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dall'assenza di positivi indici valorizzabili in favore del ricorrente, avuto riguardo alla gravità dell'azione e al contesto in cui essa è maturata, mentre l'entità della sanzione, con sensibile scostamento dal minimo edittale, in particolar modo valorizzando la biografia criminale del ricorrente, connotata da gravi precedenti per delitti contro il patrimonio e detenzione di armi e sostanze stupefacenti.

Giova ricordare che, tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall'art. 133 cod. pen., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte. (Sez. 6, n. 20818 del 23/01/2002, Rv. 222020).

Ne consegue che legittimamente il giudice può determinare la pena, tenendo distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l'aspetto oggettivo della condotta criminosa, da quella concernente il diniego delle attenuanti generiche, sulla base di gravi precedenti giudiziari.

3. L'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere atto della insussistenza della condizione di procedibilità, come sollecitato dalla Difesa con memoria scritta.

3.1. Atteso, cioè, che il procedimento in esame ha ad oggetto un reato - la violenza privata - che, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del D. L.vo n. 150 del 2022, come modificato dalla legge n, 199 del 2002, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, si pone il problema di definire l'impatto di tale innovazione sui reati commessi antecedentemente, per i quali sia già iniziato il procedimento; in particolare, occorre stabilire se occorra attendere ( in ossequio alle disposizioni transitorie di cui all'art. 85 D. Lgs. n. 150/2002) la decorrenza del termine di mesi tre per la presentazione della querela da parte della p.o., oppure sia possibile dichiarare immediatamente la inammissibilità del ricorso.

3.2. La questione è stata già affrontata dalle Sezioni unite 'Salatino' che, pronunciandosi con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno affermato il principio per cui, in tema di condizioni di procedibilità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querel (Sez.

U n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551).

Nelle prime pronunce di questa Corte, successive all'entrata in vigore della richiamata novella, il principio è stato confermato, affermandosi che "in tema di condizione di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela costituisca una ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso" ( notizia di decisione n. 1/2023 sez. 5 in relazione alle decisioni assunte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei procedimenti nn. 34563/2022 e n. 33010/2022).

Si è, più precisamente, "considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela (con previsione di un termine per consentire alla p. o. la formalizzazione della querela in precedenza non necessaria) non opera come una ipotesi di abolitio criminis che ( in quanto deducibile in sede esecutiva, e quindi a fortiori, per ragioni di economia processuale, rilevabile anche in sede di legittimità) potrebbe prevalere sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed, inoltre, che la parte interessata è gravata all'onere di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione (con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice), deve ritenersi, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie de quibus, che, in presenza di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente".

Per tali ragioni, va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso" (notizia di decisione n.1/2023 /sez. 2 - in relazione alla sentenza resa nel proc. n. 15408/2022 in data 19/01/2023 - ric.

Evangelista).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la nota difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata (così riqualificata l'originaria imputazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso, quest'ultima aggravante essendo stata esclusa dai giudici di merito), per aver costretto [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], incaricato da [OSCURATO:PERSONA], marito della proprietaria [OSCURATO:PERSONA], della potatura di alberi di ulivo in un terreno sito in Filandari, ad andar via dal terreno e ad abbandonare il legname che avrebbe dovuto portare via come compenso del lavoro prestato, - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 125 co.3, 192 co. 1 e 2 , 546 co. 1 cod. proc. pen., nonché dell'art. 610 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del delitto di violenza privata. Sostiene la Difesa ricorrente che la Corte di appello ha immotivatamente dato rilievo, ai fini dell'affermazione di responsabilità, al contenuto di una intercettazione, nonostante questa fosse contrastante con quanto affermato da tutti i testi in dibattimento, nessuno dei quali ha riferito di minacce proferite dall'imputato, anzi fescludendo che ciò fosse avvenuto. Inoltre, la Corte di appello non ha risposto ai rilievi difensivi, circa la sussistenza della violenza privata, né ha verificato l'idoneità della minaccia a coartare la libertà personale delle persone offese. Ci si duole del mancato rilievo del fine dell'asserita minaccia; in realtà, costituirebbe una mera presunzione dei giudici di merito quella per cui le persone offese avrebbero omesso qualcosa in conseguenza della condotta dell'imputato, non potendo escludersi, invece, differenti valutazioni fatte dalle persone offese, una volta venute a conoscenza dell'acquisto del terreno già effettuato dall'imputato. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessiva afflittività del trattamento sanzionatorio, peraltro, sulla base di una illegittima valutazione dei medesimi indicatori fattuali. 3. Con successiva memoria in data 02/01/2023, il difensore ha chiesto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente contesta, in primo luogo, la sussistenza del reato, dal punto di vista oggettivo, poiché il contenuto di una intercettazione ambientale, posto a base dell'affermazione di responsabilità, sarebbe contrastante con quanto riferito da tutti i testi in dibattimento; d'altro canto, non sarebbe stato evidenziato il fine dell'asserita minaccia. i Il a.- 1.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di minaccia, adeguatamente contestualizzando la condotta.1.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell'individuo, e la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicchè, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge, e, per consolidato orientamento di legittimità, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa ( tra le tante, Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009, rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicchè alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese - Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017Rv. 271212). In tale ottica, si ritiene che la nozione di violenza sia riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente, che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo, che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico ( Cass. 39941/2002 rv. 222847; Cass.1176/2013 rv. 254126), potendo essa consistere anche in una violenza «impropria», che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (tra le tante, Sez. 5, n. 10133 del 05/02/2018 ; Rv. 272672; Sez. 5, n. 10498 del 16/01/2018, Rv. 272666), ed essere rilevante anche senza che il responsabile risulti aver compiuto atti di violenza o minaccia strictu sensu, in presenza di atti costrittivi o comunque impeditivi, idonei a incidere sulla libertà di autodeterminazione, soprattutto quando il contegno dell'agente assuma carattere d'intimidazione in rapporto all'ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà (Sez. 6, n. 15805 del 26/01/2005, Alagna,Rv. 231351 -01). 1.3. Contestualizzando, quindi, i fatti/per come ricostruiti dai giudici di merito, la Corte di merito ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, della minaccia implicita, concretamente efficace, attuata dall'imputato, recandosi su un terreno altrui, che aveva intenzione di comprare, dove interrompeva i lavori di potatur e allontanava gli operai, sostenendo di essere il proprietario del terreno, e, dunque, anche e gna degli ulivi, che, invece, spettava ai due Soriano, quale compenso per l'opera da loro prestata. La motivazione fornita dal giudice di merito si appalesa, dunque, adeguata ai fatti, giuridicamente corretta, perché fondata saldamente sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, e logicamente supportata, donde la sua incensurabilità in questa sede, e la infondatezza del motivo. 2. Parimenti infondato il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione espressa in sede di trattamento sanzionatorio.2.1. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato su argomenti non manifestamente illogici, né contraddittori, per cui la statuizione non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01), dal momento che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione, dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la concreta gravità dei fatti accertati. 2.2. Quanto alla illegittima sovrapposizione della valutazione dei medesimi indicatori fattuali, le cose non stanno come le rappresenta la Difesa, dal momento che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dall'assenza di positivi indici valorizzabili in favore del ricorrente, avuto riguardo alla gravità dell'azione e al contesto in cui essa è maturata, mentre l'entità della sanzione, con sensibile scostamento dal minimo edittale, in particolar modo valorizzando la biografia criminale del ricorrente, connotata da gravi precedenti per delitti contro il patrimonio e detenzione di armi e sostanze stupefacenti. Giova ricordare che, tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall'art. 133 cod. pen., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte. (Sez. 6, n. 20818 del 23/01/2002, Rv. 222020). Ne consegue che legittimamente il giudice può determinare la pena, tenendo distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l'aspetto oggettivo della condotta criminosa, da quella concernente il diniego delle attenuanti generiche, sulla base di gravi precedenti giudiziari. 3. L'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere atto della insussistenza della condizione di procedibilità, come sollecitato dalla Difesa con memoria scritta. 3.1. Atteso, cioè, che il procedimento in esame ha ad oggetto un reato - la violenza privata - che, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del D. L.vo n. 150 del 2022, come modificato dalla legge n, 199 del 2002, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, si pone il problema di definire l'impatto di tale innovazione sui reati commessi antecedentemente, per i quali sia già iniziato il procedimento; in particolare, occorre stabilire se occorra attendere ( in ossequio alle disposizioni transitorie di cui all'art. 85 D. Lgs. n. 150/2002) la decorrenza del termine di mesi tre per la presentazione della querela da parte della p.o., oppure sia possibile dichiarare immediatamente la inammissibilità del ricorso. 3.2. La questione è stata già affrontata dalle Sezioni unite 'Salatino' che, pronunciandosi con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno affermato il principio per cui, in tema di condizioni di procedibilità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querel (Sez. U n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551). Nelle prime pronunce di questa Corte, successive all'entrata in vigore della richiamata novella, il principio è stato confermato, affermandosi che "in tema di condizione di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela costituisca una ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso" ( notizia di decisione n. 1/2023 sez. 5 in relazione alle decisioni assunte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei procedimenti nn. 34563/2022 e n. 33010/2022). Si è, più precisamente, "considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela (con previsione di un termine per consentire alla p. o. la formalizzazione della querela in precedenza non necessaria) non opera come una ipotesi di abolitio criminis che ( in quanto deducibile in sede esecutiva, e quindi a fortiori, per ragioni di economia processuale, rilevabile anche in sede di legittimità) potrebbe prevalere sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed, inoltre, che la parte interessata è gravata all'onere di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione (con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice), deve ritenersi, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie de quibus, che, in presenza di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente". Per tali ragioni, va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso" (notizia di decisione n.1/2023 /sez. 2 - in relazione alla sentenza resa nel proc. n. 15408/2022 in data 19/01/2023 - ric. Evangelista). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 07393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris