CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 1964
Cassazione n. 32275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1972/2021proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro ECOSTSTEM S.R.L.,con sede in Nusco, alla [OSCURATO:PERSONA] nt ino F 1 ( P.I VA: 02268680648), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21.6.1964 (C.F.: RSSSBT641121F839F ) rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: MTCNDR38R2 1F 839 W ), congiuntamente e disgiuntamente Avviso accertamento Ires, Irap e Iva –Maggior reddito all' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MTC F RZ68CO 1 F839A) , ele t t ivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla V ia Tortona n. 4; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2953 / 2 / 20 20 emessa dalla CTR Campan ia il 16/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva determinato a suo carico un maggior reddito per Ires, Irap ed Iva relativo all’anno d’imposta 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che, quanto al conto corrente n. 44/05/005, difettava la prova dei presupposti di fatto per l’applicabilità delle censure formulate dall’Ufficio e che era illegittimo il mancato riconoscimento della deducibilità della fattura n. 2 del 31.3.2015, considerata erroneamente come relativa ad operazioni inesistenti. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione e la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR limitata, a fronte delle deduzioni difensive dell’Ufficio, a rilevare, con motivazione apparente, che l’Agenzia aveva reiterato le argomentazioni di cui all’atto impugnato, senza esplicitare il percorso logico in base al quale ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado. 1.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (cfr., di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021). Il giudice del gravame deve dar conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui lacorte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Tuttavia, nella fattispecie in esame, da un lato, la CTR ha evidenziato che l’Agenzia delle Entrate aveva reiterato in sede di gravame quanto già dedotto in primo grado e, dall’altro, la ricorrente si è limitata a riprodurre nel corpo del ricorso il punto 6 del PVC (poi ripreso nell’avviso di accertamento impugnato), anziché riportare, in ossequio al principio di specificità, i motivi di appello formulati con riferimento ai profili della prova delle anomalie riscontrate sul c/c n. 44/05/005 intestato alla società contribuente e della indeducibilità della fattura n. 2 del 31.3.2015, siccome relativa ad operazioni inesistenti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 dPR n. 917/1986, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che con l’atto di appello l’Ufficio, nel censurare il decisum di prime cure, aveva rimarcato la legittimità dei rilievi, come estrinsecati nel p.v.c. e nella motivazione dell’avviso di accertamento. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non si traduce in una censura delle affermazioni contenute nelle sentenze di merito, ma si esaurisce nel riprodurre nuovamente il medesimo stralcio del p.v.c. trascritto nel corpo del primo motivo e nel dare atto di aver preso in considerazione, in sede di contraddittorio conclusivo del 9.7.2018, le deduzioni della società contribuente. In ogni caso, mentre l’asserita violazione dell’art. 88 del dPR n. 918/1986 sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede, non è configurabile la violazione degli artt.2697 c.c. e 116 c.p.c. Quanto al primo perché la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, laddove nel caso di specie la CTR ha escluso che l’Ufficio avesse fornito “la prova dei presupposti di fatto per l’applicabilità delle suecensure”. Del resto, in tema di imposte sul reddito di impresa, ai fini della imputabilità dei ricavi, delle spese e degli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi (ed è il caso di specie), e ilcontribuente con riguardo ai componenti negativi (Sez. 5, Ordinanza n. 19166 del 06/07/2021). Ciò nell’ottica secondo cui, sempre nell’ambito delle imposte sui redditi, è l'Ufficio che deve individuare indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui poi grava l’eventuale prova contraria. Quanto alla seconda censura, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 dPR n. 633/1972, 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con riferimento alla fattura n. 2 del 31.3.2015, l’Ufficio aveva nei propri scritti difensivi dedotto puntualmente gli elementi da cui desumere che l’operazione contestata era stata oggettivamente inesistente. 3.1. Il motivo incorre nei medesimi rilievi di inammissibilità formulati nell’analisi del precedente, da intendersi qui per interamente richiamati. D’altra parte, rappresenta un principio consolidato quello per cui solo una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr., fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 e Sez. 5, Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020). Sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima. 4.In conclusione, il ricorso non merita accoglimento. Le spese relative al presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per spese, rimbo