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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32652/2021

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nte Rep.

ORDINANZA C sul ricorso iscritto al numero 15414 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CVA )LY 66D63 D086C) [OSCURATO:PERSONA] Patrizia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T48 D086F) [OSCURATO:PERSONA] Debora (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R67 D086T) MAZZUCCA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39R56 D086D) rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 37P08 C765D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E64 H501R) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in rappre- sentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H13 D086A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44B07 B352N) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tanzaro n. 2036/2017, pubblicata in data 20 novembre 2017; toU udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio iU3.3 del 26 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha intimato precetto di pagamento dell'importo di C 175.993,61 ad [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s., sulla base di titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]. e garantito da ipoteca su un immobile di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s..

Gli intimati hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

Il Tribunale di Cosenza, preso atto della rinuncia al precetto da parte dell'intimante, ha rigettato la domanda di accerta- mento dell'inesistenza e dell'inefficacia del titolo esecutivo, di- chiarando cessata la materia del contendere con riguardo alle ulteriori domande.

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Patrizia e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quali eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] e comproprietarie della comunione di azienda conse- guente alla trasformazione della società [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 cod.proc.civ. nel processo di esecuzione, dove non è compati- bile la dissociazione tra titolarità ed interesse ad agire e dove, quindi, il creditore procedente ha l'onere di dimostrare la tito- larità del diritto azionato: art. 360 n. 3 c.p.c.

Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 Violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disci- plinano il potere dispositivo e probatorio nel processo di ese- cuzione, anche in relazione all'art. 2697 cod.civ.: art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., 81 c.p.c. e 2907 cod.civ. e più in generale dei principi e norme che disci- plinano la titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio e la rilevabilità d'ufficio del difetto di detto requisito, in ogni sta- to e grado del giudizio, anche in relazione al processo di ese- cuzione ed alle caratteristiche e finalità di detto processo: art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disci- plinano il processo di esecuzione ed il potere del Giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare, anche d'ufficio, l'esistenza e l'idoneità del titolo posto a base dell'esecuzione stessa, e ciò anche in relazione all'art. 112 c.p.c.: art. 360 n.3 c.p.c.».

Le ricorrenti affermano che, con la comparsa conclusionale di appello, avevano dedotto che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (creditrice intimante il precetto opposto, per mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].) non aveva dimostrato la propria legitti- mazione sostanziale quale titolare del credito derivante dal mutuo costituente titolo esecutivo, stipulato da altra società ([OSCURATO:SOCIETA].), in virtù di due successive cessioni di credito in blocco (prima a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), allegate nel precetto ma non documentate nel giudizio di opposizione.

La corte di appello non ha preso in esame l'eccezione, in quanto formulata solo in una comparsa conclusionale deposi- tata tardivamente e come tale inammissibile.

Secondo le ricorrenti, peraltro, il giudice dell'opposizione all'esecuzione sarebbe tenuto a verificare anche di ufficio la sussistenza del titolo esecutivo e a tal fine la corte avrebbe Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 dovuto esaminare gli atti di cessione, richiamati ma non pro- dotti, anche a prescindere da una sua eccezione in proposito.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una questione nuova che (anche prescindere dalla sua effettiva rilevabilità di ufficio da parte del giudice dell'opposizione) richiede accertamenti di fatto e che risulta espressamente avanzata per la prima volta in sede di legitti- mità, in quanto in sede di merito non è mai stata proposta, se non in una comparsa conclusionale di per sé inammissibile, in quanto depositata fuori termine, che correttamente la corte di appello non ha preso in considerazione.

In altri termini, anche a volere ammettere che - come so- stengono le ricorrenti - si trattava di una questione rilevabile di ufficio dal giudice dell'opposizione, poiché comunque ciò non è avvenuto e nel corso del giudizio di merito la questione non è stata posta (se non con una comparsa conclusionale tardiva e, quindi, radicalmente inammissibile), essa, compor- tando la necessità di accertamenti di fatto, non può in nessun caso essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità.

Va comunque ribadito che l'oggetto del processo di opposizio- ne all'esecuzione (o agli atti esecutivi) resta delimitato dai motivi di opposizione e, dunque, non è possibile accogliere una opposizione per ragioni diverse da quelle dedotte dall'opponente come motivi di opposizione, fatta salva la pos- sibile cessazione della materia del contendere, laddove so- pravvenga una pacifica causa di caducazione del titolo esecu- tivo.

2. Con il secondo motivo si denunzia: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano la novazione anche in rela- zione al negozio transattivo: art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. e più in generale dei principi e norme che disciplinano Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 l'interpretazione del contratto anche in relazione agli artt. 1230 e 1232 cod.civ.: art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida e, comunque, dell'art. 276 c.p.c.: art. 360 n. 3 c.p.c.».

Con il terzo motivo si denunzia: «Violazione e falsa applicazione art. 1456 cod.civ. e più in ge- nerale dei principi secondo cui resta estranea alla citata norma la clausola redatta con generico riferimento a tutte le obbliga- zioni contenute nel contratto: art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c. c. in relazione ai principi e norme che disciplinano l'interpretazione del con- tratto: art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c. c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all'art. 2697 c.c.: art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c. c. in relazione al comportamento successivo della parte contraente non ina- dempiente e, quindi, in relazione ad un comportamento con il quale il creditore ha manifestato la sua volontà di rinunciare agli effetti della risoluzione: art. 360 n. 3 c.p.c.».

Il secondo e il terzo motivo hanno ad oggetto la questione della natura novativa o meno della transazione stipulata nel 1999 con la (allora) creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e quella dell'esistenza, nell'accordo transattivo, di una valida ed effica- ce clausola risolutiva espressa.

Si tratta di questioni coperte dal giudicato esterno, come del resto espressamente eccepito dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] diario S.p.A. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.: questa Corte ha infatti già deciso tali questioni (carattere novativo della transazione ed efficacia della clauso- la risolutiva in essa contenuta) tra le stesse parti (eredi [OSCURATO:SOCIETA]. in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) in relazione alla medesima transazione, anche se con Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 riguardo a diverse opposizioni, correlate a minaccia di espro- priazione su diversi immobili (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018, Rv. 649436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16905 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 26/05/2020), in tutti i casi in senso sfavorevole agli assunti delle ricorrenti. 2.1 Anche a prescindere dal giudicato, con riguardo alle sud- dette questioni va comunque certamente dato seguito alle af- fermazioni contenute nelle sentenze appena richiamate, che risultano del tutto condivisibili.

Il tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto assorbita la pro- blematica della natura novativa o meno della transazione, ri- tenendo decisiva l'avvenuta risoluzione della transazione stes- sa, ma aggiungendo comunque che la transazione non poteva ritenersi novativa, con motivazione per relationem, di rinvio a precedenti provvedimenti giudiziari tra le parti.

La corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, sebbene con "rivisitazione del percorso logico compiuto dal primo giudice", ed ha quindi affermato espressamente (sulla base di ampia e adeguata motivazione, con la quale viene for- nita una più che plausibile interpretazione della volontà nego- ziale delle parti) sia la natura non novativa della transazione, sia la piena efficacia della clausola in base alla quale, in caso di inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni di cui all'accordo transattivo, la banca avrebbe potuto liberamente agire in giudizio per il recupero coattivo dell'intero credito, do- vendo intendersi tale clausola come previsione della possibilità di azionare il precedente titolo esecutivo (cioè il mutuo) per la sua intera portata, nonché le relative garanzie.

Ha inoltre ritenuto che il tribunale avrebbe correttamente de- ciso sulla base della ragione più liquida, dichiarando risolta la transazione e assorbita la questione della natura novativa o meno della stessa, anche ai sensi dell'art. 276 c.p.c..

Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 Le ricorrenti insistono nel sostenere che in realtà la transazio- ne avrebbe carattere novativo e deducono inoltre che sarebbe stata erroneamente ritenuta assorbita tale questione, in con- siderazione della avvenuta risoluzione della stessa, in quanto, a loro avviso, ammesso il carattere novativo della transazione, comunque dovrebbe escludersi la possibilità di reviviscenza del precedente titolo esecutivo, ormai caducato.

Insistono al- tresì nel sostenere l'invalidità e l'inefficacia della clausola riso- lutiva.

Tutte le censure sono in parte infondate e in parte inammissi- bili 2.2 La questione della natura novativa o meno della transa- zione costituisce un accertamento di fatto in ordine alla rico- struzione della volontà negoziale delle parti, accertamento operato dalla corte di appello sulla base di una motivazione del tutto adeguata (non apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede e, comunque, del tutto condivisibile in concreto nel suo esito finale), rispetto al quale risultano generiche le censure in ordine alla violazione delle norme di interpretazione negoziale, censure che si risolvono nella mera proposta di una interpretazione del contratto diversa e più gradita alla parte ricorrente.

In ogni caso, la corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto in tema di criteri distintivi tra transazione novativa e conservativa (su cui cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinan- za n. 21371 del 06/10/2020, Rv. 659246 - 01; Sez. 1, Ordi- nanza n. 7194 del 13/03/2019, Rv. 653632 - 02; Sez. 1, Sen- tenza n. 23064 del 11/11/2016, Rv. 642407 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011, Rv. 618562 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25403 del 03/12/2009, Rv. 611074 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 13717 del 14/06/2006, Rv. 590340 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4455 del 28/02/2006, Rv. 586621 - 01; Sez. 3, Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 Sentenza n. 421 del 12/01/2006, Rv. 586218 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27448 del 13/12/2005, Rv. 586098 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7830 del 19/05/2003, Rv. 563293 - 01), ravvi- sando nella specie un accordo avente ad oggetto una regola- mentazione che integrava e non sostituiva quella precedente, comportando in sostanza una mera rinunzia della banca a par- te dell'importo dovuto dal debitore, con una dilazione di pa- gamento e con rinunzia alle garanzie solo al momento dell'integrale pagamento della somma ridotta. 2.3 Risulta corretto, in diritto, anche il rilievo per cui la avve- nuta risoluzione della transazione, novativa o meno che fosse, comportava comunque la caducazione degli effetti della stes- sa, facendo venir meno radicalmente l'effetto di estinzione delle precedenti obbligazioni e dei precedenti titoli e garanzie (e comportando quindi la sostanziale "reviviscenza" del titolo esecutivo preesistente), con conseguente assorbimento della questione della natura novativa o meno dell'accordo transatti- vo (sulla reviviscenza del rapporto originario al verificarsi della condizione risolutiva della transazione, ad onta del carattere novativo della stessa, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019, Rv. 656211 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 09/08/1969, Rv. 342858 - 01). 2.4 Con riguardo all'efficacia della clausola risolutiva, poi, la corte di appello ha chiarito, ancora sulla base di motivazione adeguata (non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de e anche in questo caso del tutto condivisibile), che le ob- bligazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] erano sostanzialmente quelle rela- tive al pagamento di 12 miliardi di lire ed alla rinunzia alle op- posizioni a decreto ingiuntivo proposte e che, dal contesto complessivo dell'accordo, emergeva chiaramente l'intenzione delle parti di voler prevedere, per il caso di inadempimento del debitore ai suoi obblighi, il riacquisto da parte della banca Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 di ogni diritto derivante dalle originarie obbligazioni ed il libero esercizio delle relative azioni, anche esecutive.

Sotto il profilo in esame, le censure si risolvono ancora una volta nella contestazione di un accertamento di fatto in ordine all'interpretazione della volontà negoziale. 2.5 Non potrebbero trovare accoglimento, infine, neanche le ulteriori censure avanzate con i motivi di ricorso in esame.

Quella relativa alla qualità di parte del contratto del [OSCURATO:PERSONA] ri- guarda, infatti, una affermazione della corte territoriale del tutto superflua ai fini della decisione, e quindi non è conferen- te.

Quella relativa ai comportamenti successivi della banca intro- duce una questione nuova che richiede accertamenti di fatto, questione che non è stata presa in esame nella sentenza im- pugnata e in relazione alla quale, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le ricorrenti non indicano se ed in quali termini essa era stata sollevata nel corso del giudizio di meri- to; di conseguenza si tratta di censura inammissibile.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 10.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA C sul ricorso iscritto al numero 15414 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CVA )LY 66D63 D086C) [OSCURATO:PERSONA] Patrizia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T48 D086F) [OSCURATO:PERSONA] Debora (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R67 D086T) MAZZUCCA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39R56 D086D) rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 37P08 C765D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E64 H501R) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in rappre- sentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H13 D086A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44B07 B352N) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tanzaro n. 2036/2017, pubblicata in data 20 novembre 2017; toU udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio iU3.3 del 26 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha intimato precetto di pagamento dell'importo di C 175.993,61 ad [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s., sulla base di titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]. e garantito da ipoteca su un immobile di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s.. Gli intimati hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Il Tribunale di Cosenza, preso atto della rinuncia al precetto da parte dell'intimante, ha rigettato la domanda di accerta- mento dell'inesistenza e dell'inefficacia del titolo esecutivo, di- chiarando cessata la materia del contendere con riguardo alle ulteriori domande. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Patrizia e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quali eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] e comproprietarie della comunione di azienda conse- guente alla trasformazione della società [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 cod.proc.civ. nel processo di esecuzione, dove non è compati- bile la dissociazione tra titolarità ed interesse ad agire e dove, quindi, il creditore procedente ha l'onere di dimostrare la tito- larità del diritto azionato: art. 360 n. 3 c.p.c. Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 Violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disci- plinano il potere dispositivo e probatorio nel processo di ese- cuzione, anche in relazione all'art. 2697 cod.civ.: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., 81 c.p.c. e 2907 cod.civ. e più in generale dei principi e norme che disci- plinano la titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio e la rilevabilità d'ufficio del difetto di detto requisito, in ogni sta- to e grado del giudizio, anche in relazione al processo di ese- cuzione ed alle caratteristiche e finalità di detto processo: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disci- plinano il processo di esecuzione ed il potere del Giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare, anche d'ufficio, l'esistenza e l'idoneità del titolo posto a base dell'esecuzione stessa, e ciò anche in relazione all'art. 112 c.p.c.: art. 360 n.3 c.p.c.». Le ricorrenti affermano che, con la comparsa conclusionale di appello, avevano dedotto che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (creditrice intimante il precetto opposto, per mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].) non aveva dimostrato la propria legitti- mazione sostanziale quale titolare del credito derivante dal mutuo costituente titolo esecutivo, stipulato da altra società ([OSCURATO:SOCIETA].), in virtù di due successive cessioni di credito in blocco (prima a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), allegate nel precetto ma non documentate nel giudizio di opposizione. La corte di appello non ha preso in esame l'eccezione, in quanto formulata solo in una comparsa conclusionale deposi- tata tardivamente e come tale inammissibile. Secondo le ricorrenti, peraltro, il giudice dell'opposizione all'esecuzione sarebbe tenuto a verificare anche di ufficio la sussistenza del titolo esecutivo e a tal fine la corte avrebbe Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 dovuto esaminare gli atti di cessione, richiamati ma non pro- dotti, anche a prescindere da una sua eccezione in proposito. Il motivo è inammissibile. Si tratta di una questione nuova che (anche prescindere dalla sua effettiva rilevabilità di ufficio da parte del giudice dell'opposizione) richiede accertamenti di fatto e che risulta espressamente avanzata per la prima volta in sede di legitti- mità, in quanto in sede di merito non è mai stata proposta, se non in una comparsa conclusionale di per sé inammissibile, in quanto depositata fuori termine, che correttamente la corte di appello non ha preso in considerazione. In altri termini, anche a volere ammettere che - come so- stengono le ricorrenti - si trattava di una questione rilevabile di ufficio dal giudice dell'opposizione, poiché comunque ciò non è avvenuto e nel corso del giudizio di merito la questione non è stata posta (se non con una comparsa conclusionale tardiva e, quindi, radicalmente inammissibile), essa, compor- tando la necessità di accertamenti di fatto, non può in nessun caso essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità. Va comunque ribadito che l'oggetto del processo di opposizio- ne all'esecuzione (o agli atti esecutivi) resta delimitato dai motivi di opposizione e, dunque, non è possibile accogliere una opposizione per ragioni diverse da quelle dedotte dall'opponente come motivi di opposizione, fatta salva la pos- sibile cessazione della materia del contendere, laddove so- pravvenga una pacifica causa di caducazione del titolo esecu- tivo. 2. Con il secondo motivo si denunzia: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano la novazione anche in rela- zione al negozio transattivo: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. e più in generale dei principi e norme che disciplinano Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 l'interpretazione del contratto anche in relazione agli artt. 1230 e 1232 cod.civ.: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida e, comunque, dell'art. 276 c.p.c.: art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia: «Violazione e falsa applicazione art. 1456 cod.civ. e più in ge- nerale dei principi secondo cui resta estranea alla citata norma la clausola redatta con generico riferimento a tutte le obbliga- zioni contenute nel contratto: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c. c. in relazione ai principi e norme che disciplinano l'interpretazione del con- tratto: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c. c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all'art. 2697 c.c.: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c. c. in relazione al comportamento successivo della parte contraente non ina- dempiente e, quindi, in relazione ad un comportamento con il quale il creditore ha manifestato la sua volontà di rinunciare agli effetti della risoluzione: art. 360 n. 3 c.p.c.». Il secondo e il terzo motivo hanno ad oggetto la questione della natura novativa o meno della transazione stipulata nel 1999 con la (allora) creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e quella dell'esistenza, nell'accordo transattivo, di una valida ed effica- ce clausola risolutiva espressa. Si tratta di questioni coperte dal giudicato esterno, come del resto espressamente eccepito dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] diario S.p.A. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.: questa Corte ha infatti già deciso tali questioni (carattere novativo della transazione ed efficacia della clauso- la risolutiva in essa contenuta) tra le stesse parti (eredi [OSCURATO:SOCIETA]. in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) in relazione alla medesima transazione, anche se con Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 riguardo a diverse opposizioni, correlate a minaccia di espro- priazione su diversi immobili (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018, Rv. 649436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16905 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 26/05/2020), in tutti i casi in senso sfavorevole agli assunti delle ricorrenti. 2.1 Anche a prescindere dal giudicato, con riguardo alle sud- dette questioni va comunque certamente dato seguito alle af- fermazioni contenute nelle sentenze appena richiamate, che risultano del tutto condivisibili. Il tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto assorbita la pro- blematica della natura novativa o meno della transazione, ri- tenendo decisiva l'avvenuta risoluzione della transazione stes- sa, ma aggiungendo comunque che la transazione non poteva ritenersi novativa, con motivazione per relationem, di rinvio a precedenti provvedimenti giudiziari tra le parti. La corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, sebbene con "rivisitazione del percorso logico compiuto dal primo giudice", ed ha quindi affermato espressamente (sulla base di ampia e adeguata motivazione, con la quale viene for- nita una più che plausibile interpretazione della volontà nego- ziale delle parti) sia la natura non novativa della transazione, sia la piena efficacia della clausola in base alla quale, in caso di inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni di cui all'accordo transattivo, la banca avrebbe potuto liberamente agire in giudizio per il recupero coattivo dell'intero credito, do- vendo intendersi tale clausola come previsione della possibilità di azionare il precedente titolo esecutivo (cioè il mutuo) per la sua intera portata, nonché le relative garanzie. Ha inoltre ritenuto che il tribunale avrebbe correttamente de- ciso sulla base della ragione più liquida, dichiarando risolta la transazione e assorbita la questione della natura novativa o meno della stessa, anche ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 Le ricorrenti insistono nel sostenere che in realtà la transazio- ne avrebbe carattere novativo e deducono inoltre che sarebbe stata erroneamente ritenuta assorbita tale questione, in con- siderazione della avvenuta risoluzione della stessa, in quanto, a loro avviso, ammesso il carattere novativo della transazione, comunque dovrebbe escludersi la possibilità di reviviscenza del precedente titolo esecutivo, ormai caducato. Insistono al- tresì nel sostenere l'invalidità e l'inefficacia della clausola riso- lutiva. Tutte le censure sono in parte infondate e in parte inammissi- bili 2.2 La questione della natura novativa o meno della transa- zione costituisce un accertamento di fatto in ordine alla rico- struzione della volontà negoziale delle parti, accertamento operato dalla corte di appello sulla base di una motivazione del tutto adeguata (non apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede e, comunque, del tutto condivisibile in concreto nel suo esito finale), rispetto al quale risultano generiche le censure in ordine alla violazione delle norme di interpretazione negoziale, censure che si risolvono nella mera proposta di una interpretazione del contratto diversa e più gradita alla parte ricorrente. In ogni caso, la corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto in tema di criteri distintivi tra transazione novativa e conservativa (su cui cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinan- za n. 21371 del 06/10/2020, Rv. 659246 - 01; Sez. 1, Ordi- nanza n. 7194 del 13/03/2019, Rv. 653632 - 02; Sez. 1, Sen- tenza n. 23064 del 11/11/2016, Rv. 642407 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011, Rv. 618562 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25403 del 03/12/2009, Rv. 611074 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13717 del 14/06/2006, Rv. 590340 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4455 del 28/02/2006, Rv. 586621 - 01; Sez. 3, Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 Sentenza n. 421 del 12/01/2006, Rv. 586218 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27448 del 13/12/2005, Rv. 586098 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7830 del 19/05/2003, Rv. 563293 - 01), ravvi- sando nella specie un accordo avente ad oggetto una regola- mentazione che integrava e non sostituiva quella precedente, comportando in sostanza una mera rinunzia della banca a par- te dell'importo dovuto dal debitore, con una dilazione di pa- gamento e con rinunzia alle garanzie solo al momento dell'integrale pagamento della somma ridotta. 2.3 Risulta corretto, in diritto, anche il rilievo per cui la avve- nuta risoluzione della transazione, novativa o meno che fosse, comportava comunque la caducazione degli effetti della stes- sa, facendo venir meno radicalmente l'effetto di estinzione delle precedenti obbligazioni e dei precedenti titoli e garanzie (e comportando quindi la sostanziale "reviviscenza" del titolo esecutivo preesistente), con conseguente assorbimento della questione della natura novativa o meno dell'accordo transatti- vo (sulla reviviscenza del rapporto originario al verificarsi della condizione risolutiva della transazione, ad onta del carattere novativo della stessa, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019, Rv. 656211 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 09/08/1969, Rv. 342858 - 01). 2.4 Con riguardo all'efficacia della clausola risolutiva, poi, la corte di appello ha chiarito, ancora sulla base di motivazione adeguata (non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de e anche in questo caso del tutto condivisibile), che le ob- bligazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] erano sostanzialmente quelle rela- tive al pagamento di 12 miliardi di lire ed alla rinunzia alle op- posizioni a decreto ingiuntivo proposte e che, dal contesto complessivo dell'accordo, emergeva chiaramente l'intenzione delle parti di voler prevedere, per il caso di inadempimento del debitore ai suoi obblighi, il riacquisto da parte della banca Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 di ogni diritto derivante dalle originarie obbligazioni ed il libero esercizio delle relative azioni, anche esecutive. Sotto il profilo in esame, le censure si risolvono ancora una volta nella contestazione di un accertamento di fatto in ordine all'interpretazione della volontà negoziale. 2.5 Non potrebbero trovare accoglimento, infine, neanche le ulteriori censure avanzate con i motivi di ricorso in esame. Quella relativa alla qualità di parte del contratto del [OSCURATO:PERSONA] ri- guarda, infatti, una affermazione della corte territoriale del tutto superflua ai fini della decisione, e quindi non è conferen- te. Quella relativa ai comportamenti successivi della banca intro- duce una questione nuova che richiede accertamenti di fatto, questione che non è stata presa in esame nella sentenza im- pugnata e in relazione alla quale, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le ricorrenti non indicano se ed in quali termini essa era stata sollevata nel corso del giudizio di meri- to; di conseguenza si tratta di censura inammissibile. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 10.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 15414/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
Sentenza Cassazione n. 32652/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris