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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43666/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1980 avverso la sentenza resa il 14 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 23 ottobre 2017 dal Tribunale di Milano che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], realizzato inviandogli numerosi messaggi telefonici riportati in dettaglio nel capo di imputazione. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avere riportato integralmente i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, ha dedotto: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'inquadramento giuridico della vicenda poiché la condotta avrebbe dovuto essere più correttamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la corte non ha adeguatamente considerato che la persona offesa non ha percepito le parole dell'imputato come una reale minaccia e che il Massei aveva eseguito in favore della persona offesa lavori edili che non erano stati remunerati, sicché agiva per ottenere il loro pagamento, sia pure utilizzando lo spauracchio di rivelare le pregresse condotte illecite del suo interlocutore.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

La corte infatti ha fornito adeguata motivazione nel respingere la richiesta di riqualificazione della condotta ascritta all'imputato nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sottolineando che il tenore inequivoco dei messaggi telefonici riportati anche nel capo d'imputazione e le dichiarazioni della persona offesa non lasciano residuare alcun dubbio in ordine al carattere estorsivo della condotta assunta dall'imputato che, attraverso le minacce formulate, mirava ad ottenere un ingiusto profitto, reclamando un'esorbitante pretesa economica, che non trova alcuna giustificazione nei pregressi rapporti di lavoro con la persona offesa.

Deve peraltro osservarsi come, pur sostenendo formalmente una pretesa contraddittorietà della motivazione, il ricorrente deduce lacune dell'iter argomentativo che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità ed esulano dal sindacato di questa corte; inoltre non si confronta con la motivazione della corte e mira ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio introducendo censure di merito che non sono consentite in questa sede. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Motivazione semplificata Così deciso il 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore il [OSCURATO:PERSONA]‘ o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1980 avverso la sentenza resa il 14 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 23 ottobre 2017 dal Tribunale di Milano che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], realizzato inviandogli numerosi messaggi telefonici riportati in dettaglio nel capo di imputazione. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avere riportato integralmente i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, ha dedotto: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'inquadramento giuridico della vicenda poiché la condotta avrebbe dovuto essere più correttamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la corte non ha adeguatamente considerato che la persona offesa non ha percepito le parole dell'imputato come una reale minaccia e che il Massei aveva eseguito in favore della persona offesa lavori edili che non erano stati remunerati, sicché agiva per ottenere il loro pagamento, sia pure utilizzando lo spauracchio di rivelare le pregresse condotte illecite del suo interlocutore. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La corte infatti ha fornito adeguata motivazione nel respingere la richiesta di riqualificazione della condotta ascritta all'imputato nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sottolineando che il tenore inequivoco dei messaggi telefonici riportati anche nel capo d'imputazione e le dichiarazioni della persona offesa non lasciano residuare alcun dubbio in ordine al carattere estorsivo della condotta assunta dall'imputato che, attraverso le minacce formulate, mirava ad ottenere un ingiusto profitto, reclamando un'esorbitante pretesa economica, che non trova alcuna giustificazione nei pregressi rapporti di lavoro con la persona offesa. Deve peraltro osservarsi come, pur sostenendo formalmente una pretesa contraddittorietà della motivazione, il ricorrente deduce lacune dell'iter argomentativo che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità ed esulano dal sindacato di questa corte; inoltre non si confronta con la motivazione della corte e mira ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio introducendo censure di merito che non sono consentite in questa sede. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Così deciso il 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore il [OSCURATO:PERSONA]‘ o
Sentenza Cassazione n. 43666/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris