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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20592/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserilile le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la stessa Corte aveva rigettato la loro istanza di restituzione relativa a preziosi e gioielli.

Nell'ordinanza si premette che: - tali beni erano stati sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini che vedevano coinvolto, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile di una rapina alla filiale di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e condannato con sentenza ormai divenuta irrevocabile; - relativamente a detti beni, in modifica della decisione del primo Giudice che aveva stabilito la confisca, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 4/12/2012, aveva disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto a condizione che dimostrassero «la legittima proprietà del singolo oggetto di volta in volta da restituire» con statuizione divenuta irrevocabile.

Tanto premesso, il Giudice dell'opposizione rileva che: - i richiedenti la restituzione, pur auto-qualificandosi aventi diritto alla stessa, non hanno dato prova di essere legittimi proprietari dei beni; - la produzione di certificati di garanzia, peraltro neppure sempre corrispondenti ai beni di cui si rivendica la proprietà, così come il possesso di custodie originali, non appaiono dirimenti in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere rapinato una banca, depredando dalle cassette di sicurezza, dove notoriamente, oltre agli oggetti preziosi, vengono conservate tali custodie; - nessun valore può essere attribuito alla produzione di scontrini fiscali privi della descrizione precisa del bene, (1\_ acquistato e dell'indicazione del nome dell'acquirente; - altrettanto è a dirsi rispetto al materiale fotografico allegato al ricorso originario, costituito da mere fotocopie in nessun modo idonee a dimostrare la corrispondenza tra i preziosi di cui si pretende la restituzione e quelli riprodotti.

2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione, tramite il proprio comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 1153 cod. civ. e vizio di motivazione.

La difesa rileva che: - non essendo stato provato il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e la rapina commessa da Colasberna, correttamente la Corte di appello di Torino revocava la confisca; - chiedere la prova della legittima proprietà dei beni significa imporre una probabb diabolica, incompatibile con il nostro codice civile secondo cui, nel caso di beni mobili, il possesso vale titolo; - a ogni modo i ricorrenti nel fornire gli scontrini, le custodie e quant'altro risultano avere offerto una prova indiretta o indiziaria della legittima proprietà dei beni.

Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi (Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019 - dep. 2020, Papis, Rv. 278236: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, non ritenendo sufficiente il favor possessionis, ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio).

Nel caso in esame a fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici circa l'assenza di prova positiva, da parte degli istanti, del loro jus possidendi, i ricorsi insistono sulla sufficienza del possesso, pure a fronte di una condanna per rapina, e sul fatto che comunque sia stata offerta la suddetta prova, incorrendo nella manifesta infondatezza e nella aspecificità e, nel contempo, richiedendo una rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserilile le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la stessa Corte aveva rigettato la loro istanza di restituzione relativa a preziosi e gioielli. Nell'ordinanza si premette che: - tali beni erano stati sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini che vedevano coinvolto, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile di una rapina alla filiale di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e condannato con sentenza ormai divenuta irrevocabile; - relativamente a detti beni, in modifica della decisione del primo Giudice che aveva stabilito la confisca, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 4/12/2012, aveva disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto a condizione che dimostrassero «la legittima proprietà del singolo oggetto di volta in volta da restituire» con statuizione divenuta irrevocabile. Tanto premesso, il Giudice dell'opposizione rileva che: - i richiedenti la restituzione, pur auto-qualificandosi aventi diritto alla stessa, non hanno dato prova di essere legittimi proprietari dei beni; - la produzione di certificati di garanzia, peraltro neppure sempre corrispondenti ai beni di cui si rivendica la proprietà, così come il possesso di custodie originali, non appaiono dirimenti in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere rapinato una banca, depredando dalle cassette di sicurezza, dove notoriamente, oltre agli oggetti preziosi, vengono conservate tali custodie; - nessun valore può essere attribuito alla produzione di scontrini fiscali privi della descrizione precisa del bene, (1\_ acquistato e dell'indicazione del nome dell'acquirente; - altrettanto è a dirsi rispetto al materiale fotografico allegato al ricorso originario, costituito da mere fotocopie in nessun modo idonee a dimostrare la corrispondenza tra i preziosi di cui si pretende la restituzione e quelli riprodotti. 2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione, tramite il proprio comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 1153 cod. civ. e vizio di motivazione. La difesa rileva che: - non essendo stato provato il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e la rapina commessa da Colasberna, correttamente la Corte di appello di Torino revocava la confisca; - chiedere la prova della legittima proprietà dei beni significa imporre una probabb diabolica, incompatibile con il nostro codice civile secondo cui, nel caso di beni mobili, il possesso vale titolo; - a ogni modo i ricorrenti nel fornire gli scontrini, le custodie e quant'altro risultano avere offerto una prova indiretta o indiziaria della legittima proprietà dei beni. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi (Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019 - dep. 2020, Papis, Rv. 278236: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, non ritenendo sufficiente il favor possessionis, ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio). Nel caso in esame a fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici circa l'assenza di prova positiva, da parte degli istanti, del loro jus possidendi, i ricorsi insistono sulla sufficienza del possesso, pure a fronte di una condanna per rapina, e sul fatto che comunque sia stata offerta la suddetta prova, incorrendo nella manifesta infondatezza e nella aspecificità e, nel contempo, richiedendo una rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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