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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 16812/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà presentata da Leopoldo PIGNALOSA, mentre rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, istanze formulate a seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di due anni di reclusione a lui inflitta, con sentenza del Tribunale di Nola in data 16 ottobre 2017, irrevocabile il 4 dicembre 2017, per il reato di ricettazione, commesso il 5 dicembre 2014.

Il rigetto veniva motivato in ragione del mancato avvio del processo di risocializzazione, tenuto conto della commissione, in data 17 aprile 2021, del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309/1990, ritenuto di indubbia gravità, tenuto conto dell'entità della pena irrogata all'esito del giudizio abbreviato (anni 4 e mesi 2 di reclusione) e della elevata inaffidabilità del condannato circa il rispetto delle prescrizioni delle misure alternative.

Il Tribunale perveniva a quest'ultimo giudizio considerando che, nell'ambito del procedimento relativo alla detenzione e alla cessione di sostanze stupefacenti, era stato disposto un aggravamento della misura cautelare mediante la sostituzione dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'interessato, tramite il difensore, sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 161, comma 4, 666, 678, 178, comma 1, lett. c), 179, cod. proc. pen., lamentando che il decreto di fissazione di udienza non era stato correttamente notificato al condannato e che il Tribunale di sorveglianza, pur essendo a conoscenza dello stato detentivo del predetto, non aveva disposto il rinvio dell'udienza e la sua traduzione.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 47, 47-ter, ord. pen e il vizio della motivazione.

In merito alla misura dell'affidamento in prova, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancanza di un'attività lavorativa non è condizione ostativa alla concessione della misura, e avrebbe valorizzato precedenti, per reati del 2004, e procedimenti pendenti, per reati del 2010 e 2016, non suffragati dal certificato penale e dal certificato dei carichi pendenti.

In merito alla detenzione domiciliare, si censura la valorizzazione del pericolo di recidiva, che riguarda la materia cautelare, e l'illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto inadeguata la concessione della misura sebbene il PIGNALOSA risulti detenuto da un anno agli arresti domiciliari, senza aver commesso alcuna violazione delle prescrizioni, per un reato ritenuto dal Tribunale grave, e che indubbiamente è più grave di quello relativo alla condanna in esecuzione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che il ricorrente risultava elettivamente domiciliato presso il difensore, che aveva ricevuto la notifica dell'avviso di udienza, e che il giudice aveva fatto corretto esercizio del proprio potere discrezionale, incensurabile in assenza di vizi logici risultanti dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. In ordine al primo motivo, si rileva che dall'esame degli atti - consentito a questa Corte quale giudice del "fatto" processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) - e, in particolare, dall'istanza di misure alternative del 12 aprile 2018, il PIGNALOSA, nel presente procedimento, risulta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.

Pertanto, l'avviso di fissazione dell'udienza del 31 marzo 2022 è stato correttamente notificato al solo difensore, sia in proprio che nell'interesse del suo assistito.

3. [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che nel procedimento di sorveglianza non è necessaria la partecipazione del condannato, e dunque "non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente" (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299).

Pertanto, non essendo emerso, nel caso di specie, che il PIGNALOSA avesse avanzato alcuna richiesta in tal senso, la decisione del giudice a quo di non disporre alcun rinvio non presta il fianco a censure (da ultimo, v.

Sez. 1, 20 aprile 2022, n. 26841).

4. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente rilevata la sopravvenuta carenza di interesse relativamente all'istanza di detenzione domiciliare, risultando dal SIDET ([OSCURATO:PERSONA]) del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia che la stessa misura è stata concessa al PIGNALOSA dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 5 agosto 2022, ossia successivamente alla presentazione del ricorso per Cassazione.

5. Quanto alle doglianze relative all'affidamento in prova; le stesse sono infondate e al limite dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

Invero, a fronte dei plurimi indici che hanno portato, con logico argomentare, i giudici di merito ad escludere la concedibilità della misura richiesta, il ricorrente si limita ad evidenziare un asserito travisamento di circostanze, in realtà, ininfluenti nel giudizio del Tribunale, che non solo non ha affrontato il tema relativo al contenuto della proposta risocializzante, e quindi alla sussistenza di un'offerta lavorativa, ma che neppure ha valorizzato, in negativo, i precedenti e i carichi pendenti, fatta eccezione per il reato in materia di stupefacenti.

Il Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la commissione di quel reato in epoca recente e successiva alla commissione di quello in esecuzione e l'aggravamento della misura cautelare disposta in quel procedimento imponessero di reputare al momento inadeguata la misura alternativa richiesta.

Tale giudizio risulta logico, esaustivo, e insindacabile nel merito, risultando conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20 dicembre 2019, Nicolai, Rv. 278174).

6. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà presentata da Leopoldo PIGNALOSA, mentre rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, istanze formulate a seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di due anni di reclusione a lui inflitta, con sentenza del Tribunale di Nola in data 16 ottobre 2017, irrevocabile il 4 dicembre 2017, per il reato di ricettazione, commesso il 5 dicembre 2014. Il rigetto veniva motivato in ragione del mancato avvio del processo di risocializzazione, tenuto conto della commissione, in data 17 aprile 2021, del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309/1990, ritenuto di indubbia gravità, tenuto conto dell'entità della pena irrogata all'esito del giudizio abbreviato (anni 4 e mesi 2 di reclusione) e della elevata inaffidabilità del condannato circa il rispetto delle prescrizioni delle misure alternative. Il Tribunale perveniva a quest'ultimo giudizio considerando che, nell'ambito del procedimento relativo alla detenzione e alla cessione di sostanze stupefacenti, era stato disposto un aggravamento della misura cautelare mediante la sostituzione dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'interessato, tramite il difensore, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 161, comma 4, 666, 678, 178, comma 1, lett. c), 179, cod. proc. pen., lamentando che il decreto di fissazione di udienza non era stato correttamente notificato al condannato e che il Tribunale di sorveglianza, pur essendo a conoscenza dello stato detentivo del predetto, non aveva disposto il rinvio dell'udienza e la sua traduzione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 47, 47-ter, ord. pen e il vizio della motivazione. In merito alla misura dell'affidamento in prova, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancanza di un'attività lavorativa non è condizione ostativa alla concessione della misura, e avrebbe valorizzato precedenti, per reati del 2004, e procedimenti pendenti, per reati del 2010 e 2016, non suffragati dal certificato penale e dal certificato dei carichi pendenti. In merito alla detenzione domiciliare, si censura la valorizzazione del pericolo di recidiva, che riguarda la materia cautelare, e l'illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto inadeguata la concessione della misura sebbene il PIGNALOSA risulti detenuto da un anno agli arresti domiciliari, senza aver commesso alcuna violazione delle prescrizioni, per un reato ritenuto dal Tribunale grave, e che indubbiamente è più grave di quello relativo alla condanna in esecuzione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che il ricorrente risultava elettivamente domiciliato presso il difensore, che aveva ricevuto la notifica dell'avviso di udienza, e che il giudice aveva fatto corretto esercizio del proprio potere discrezionale, incensurabile in assenza di vizi logici risultanti dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. In ordine al primo motivo, si rileva che dall'esame degli atti - consentito a questa Corte quale giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) - e, in particolare, dall'istanza di misure alternative del 12 aprile 2018, il PIGNALOSA, nel presente procedimento, risulta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore. Pertanto, l'avviso di fissazione dell'udienza del 31 marzo 2022 è stato correttamente notificato al solo difensore, sia in proprio che nell'interesse del suo assistito. 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che nel procedimento di sorveglianza non è necessaria la partecipazione del condannato, e dunque "non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente" (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299). Pertanto, non essendo emerso, nel caso di specie, che il PIGNALOSA avesse avanzato alcuna richiesta in tal senso, la decisione del giudice a quo di non disporre alcun rinvio non presta il fianco a censure (da ultimo, v. Sez. 1, 20 aprile 2022, n. 26841). 4. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente rilevata la sopravvenuta carenza di interesse relativamente all'istanza di detenzione domiciliare, risultando dal SIDET ([OSCURATO:PERSONA]) del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia che la stessa misura è stata concessa al PIGNALOSA dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 5 agosto 2022, ossia successivamente alla presentazione del ricorso per Cassazione. 5. Quanto alle doglianze relative all'affidamento in prova; le stesse sono infondate e al limite dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. Invero, a fronte dei plurimi indici che hanno portato, con logico argomentare, i giudici di merito ad escludere la concedibilità della misura richiesta, il ricorrente si limita ad evidenziare un asserito travisamento di circostanze, in realtà, ininfluenti nel giudizio del Tribunale, che non solo non ha affrontato il tema relativo al contenuto della proposta risocializzante, e quindi alla sussistenza di un'offerta lavorativa, ma che neppure ha valorizzato, in negativo, i precedenti e i carichi pendenti, fatta eccezione per il reato in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la commissione di quel reato in epoca recente e successiva alla commissione di quello in esecuzione e l'aggravamento della misura cautelare disposta in quel procedimento imponessero di reputare al momento inadeguata la misura alternativa richiesta. Tale giudizio risulta logico, esaustivo, e insindacabile nel merito, risultando conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20 dicembre 2019, Nicolai, Rv. 278174). 6. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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