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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41211/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo, diretto a rivendicare una diversa qualificazione dei fatti ( da ricondurre all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5, Tus in luogo di quella privilegiata dalla Corte del merito) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( mettendo in luce, in termini di incompatibilità con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa, il rilevante dato quantitativo e qualitativo delle sostanze, do diversa natura, detenute lette alla luce della inconsistenza reddituale della prevenuta, così da ritenere adeguatamente strutturata l'attività illecita sottesa); il secondo motivo diretto ad attingere la tenuta motivazionale della decisione gravata quanto alla congruità dell'aumento apportato per la continuazione è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( punto 4.1.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mnnende.

Così deciso il 23 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo, diretto a rivendicare una diversa qualificazione dei fatti ( da ricondurre all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5, Tus in luogo di quella privilegiata dalla Corte del merito) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( mettendo in luce, in termini di incompatibilità con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa, il rilevante dato quantitativo e qualitativo delle sostanze, do diversa natura, detenute lette alla luce della inconsistenza reddituale della prevenuta, così da ritenere adeguatamente strutturata l'attività illecita sottesa); il secondo motivo diretto ad attingere la tenuta motivazionale della decisione gravata quanto alla congruità dell'aumento apportato per la continuazione è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( punto 4.1.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mnnende. Così deciso il 23 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 41211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris