CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 1984
Cassazione n. 06602/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/7/1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/2/1971 avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udita l'Avvocatura generale dello Stato nella persona dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, che si riporta alle conclusioni scritte; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte; Udito per ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento;udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, per quel che qui rileva, ha rideterminato in anni sette e mesi dieci di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], e in anni cinque e mesi cinque di reclusione quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati, rispettivamente agente scelto in servizio presso la sottosezione della Polstrada di [OSCURATO:PERSONA] e titolare della G.D Service, sono stati ritenuti responsabili di numerosi episodi di concussione (art. 317 cod. pen.) ascritti in concorso ai capi 1), 2), 3), 6); nonché Deleonibus dei reati di cui agli artt. 314 cod. pen., ascrittigli ai capi 4) e 15); artt. 479, in rei. all'art. 476, comma 2, cod. pen. ascrittigli ai capi 5) e 8); art. 606 cod. pen. ascrittogli al capo 7); art. 368 cod. pen., ascrittogli al capo 9); art. 628 cod. pen. ascrittogli al capo 10) e art. 323 cod. pen., ascrittogli al capo 11); il Grossi, altresì, del reato di cui all'art. 318-321 cod. pen., ascrittogli al capo 14). A seguito di denuncia proposta da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato sub capo 1), erano iniziate operazioni di intercettazioni telefoniche che, attraverso le dichiarazioni rese dalla persone via via interessate dalle operazioni di ascolto e di acquisizione della relativa documentazione amministrativa, consentivano di accertare che a seguito del fermo e controllo compiuti sulla strada dall'agente [OSCURATO:PERSONA] (e dal suo collega, nei cui confronti si è proceduto separatamente), venivano elevate contestazioni agli utenti della strada, tra i quali anche conducenti di veicoli adibiti al prelievo e trasporto in depositeria di mezzi incidentati, oltre al citato Zappalà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costretti, dietro minaccia di fermo amministrativo, a chiamare il carro attrezzi della società del Grossi per il traino in depositeria dei veicoli stessi. Si tratta di uno schema in buona sostanza replicato in occasione del controllo e fermo del veicolo condotto anche da [OSCURATO:PERSONA] (sub capo 3), trovato sovraccarico, reati al quale cono connessi quelli sub capi 4) e 5). In una occasione, si tratta dei fatti contestati rispettivamente ai capi 6), 7), 8), 9) e 10), in danno delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fermo del veicolo - anche in tal caso sovraccarico - e seguente trasporto alla depositeria, aveva fatto seguito, dopo la tentata fuga delle vittime, l'arresto in flagranza di reato - per il reato di resistenza- di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la redazione di falsi atti di polizia giudiziaria, contenenti accuse rivelatesi calunniose e la rapina, in danno dei predetti, delle somme detenute nel portafogli. Infine, al Deleonibus è ascritta la condotta di peculato (capo 15), per essersi appropriato della somma riscossa per una contravvenzione stradale, immediatamente oblata dal destinatario.2.Con i motivi di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, in via generale articolando poi ulteriori rilievi con riferimento alla concreta vicenda, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di concussione e, dunque il vizio di violazione di legge sub specie dell'erronea applicazione della legge penale, fatti che, con maggiore rispondenza all'elemento strutturale del reato, avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie di abuso, di cui all'art. 323 cod. pen. (quanto ai reati sub capi 1), 2), 3) e 6) e nel delitto di istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) quello di cui al capo 14). In relazione alle fattispecie di concussione erronea è la motivazione dei giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto sussistente una condotta costrittiva dell'agente di polizia e della consapevolezza, in capo al Grossi, dell'esercizio di poteri "costrittivi" da parte del pubblico ufficiale omettendo l'esame dei motivi di appello svolti con riferimento ai singoli episodi. In particolare con riferimento: 2.1. al reato sub capo 1), persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sono erronee le conclusioni della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto "legittimo" il trasporto di un autoveicolo incidentato da parte dello Zappalà in quanto effettuato da soggetto privo di conto terzi e non collegato al primo soccorso del veicolo coinvolto nell'incidente. La legittimità della contestazione mossa allo Zappalà rende evidente che non vi è stato abuso costrittivo del pubblico ufficiale e che lo Zappalà, che poi neppure corrispose il prezzo del servizio, non soggiacque ad un abuso costrittivo ma, sulla base di un preciso calcolo economico, accettò i rilievi mossigli e, quindi, l'incarico di trasporto commissionato alla G.D. Service; 2.2. al reato di cui al capo 2), in danno di [OSCURATO:PERSONA], sussiste vizio di motivazione e mancata valutazione delle circostanze allegate dalla difesa con i motivi di appello a comprova della impossibilità di far uscire dall'autostrada il mezzo, impossibilità che aveva determinato tutto lo sviluppo del servizio di inversione della marca del mezzo di soccorso e il suo successivo traino alla depositeria del Grossi; 2.3. al reato di cui al capo 3), in danno di [OSCURATO:PERSONA], non si è in presenza di abuso costrittivo del pubblico ufficiale poiché il conducente del veicolo versava in condizione di illegittimità (sovraccarico) e accettava la soluzione propostagli per evitare più gravi conseguenze e, soprattutto, la custodia del mezzo in depositeria fino al termine delle ferie pasquali; 2.4. al reato di cui al capo capo 6) persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sussistono vizio di motivazione della sentenza impugnata e omesso esame del motivo di appello, incentrato sulla mancanza di abuso costrittivo attraverso la prospettazione di un danno antigiuridico; 2.5. al reato di cui al capo 14), è ravvisabile l' erronea qualificazione giuridica del fatto sulla scorta degli elementi che emergono dalle conversazioni intercettate che comprovano la riluttanza del Grossi ad eseguire le riparazioni; non vi è stata accettazione delle proposta del Tenne (e non si è pertanto in presenza di un accordo illecito) ma una mera sollecitazione del Tenne.3.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., denuncia: 3.1: violazione di legge in relazione all'art. 317 cod. pen per i reati contestati ai capi 1), 2), 3) e 6) per carenza dell'elemento strutturale del reato cioè l'abuso costrittivo. Nei casi in esame non si è in presenza di una minaccia esteriorizzata verso i destinatari ma, al più in una forma di timore autoindotto. I fatti contestati devono essere sussunti nella fattispecie di abuso di atti di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen.; 3.2. con riguardo al reato di cui al capo 3), previa riqualificazione nel reato di abuso, si chiede di escludere il concorso formale fra reati, in relazione al reato di falso sub capo 5) risolvendosi la condotta in quella di falso, reato punito più gravemente. 3.3. erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 444, 125 e 530 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 6), 7), 8), 9) e 10): la ricostruzione è il risultato dell'amplificazione di fatti modesti per i quali gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avanzato richiesta di applicazione pena, venendo, poi, prosciolti. Si è in presenza della superfetazione degli elementi raccolti e rispetto ai quali non si è mai proceduto ad ascoltare l'odierno imputato per il quale si perviene a condanna in violazione delle regole di grammatica probatoria che ne avrebbero, invece, imposto il proscioglimento; 3.4. manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 15), frutto del travisamento della prova e di macroscopici errori di valutazione delle prove nelle sentenze di merito non essendo state adeguatamente valutate le circostanze allegate dalla difesa con i motivi di appello e relativi ad assenza di qualsiasi rilievo all'imputato in tutto il periodo di servizio e l'emergere poi di insanabili contrasti fra gli operanti della Polstrada addetti alla Sezione con minacce reciproche, emergenti anche da una conversazione intercettata con conseguente inattendibilità delle prove dichiarative a acquisite. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti per motivi generici e manifestamente infondati. 2.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed alla denuncia del vizio di violazione di legge, per effetto dell'erronea sussunzione delle condotte nella fattispecie di concussione, deve, in via generale rilevarsi che sono corrette le coordinate ermeneutiche dalle quali il ricorso muove ai fini della individuazione degli elementi strutturali del reato e dei rapporti con i reati di abuso (art.323 cod. pen.) e 319 -quater cod. pen. come tracciati nella più risalente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470), e nelle sentenze successive che hanno precisato i connotati dell'abuso costrittivo dell'agente pubblico approfondendolo proprio in quei casi cd. limite, già individuati nella sentenza Maldera, vuoi perché si è in presenza di situazioni cd. miste, in cui danno ingiusto e vantaggio indebito del privato si mischiano inscindibilmente, vuoi perché si è in presenza della prospettazione, da parte del pubblico ufficiale, dell'esercizio sfavorevole del potere discrezionale nei confronti del l'extraneus. Premesso che nella presente vicenda sono contestati al Deleonibus, pubblico ufficiale, correo del ricorrente, sia l'abuso della qualità che l'abuso dei poteri, con riguardo al primo aspetto è dato pacifico quello che l'abuso della qualità, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277). Si tratta di un connotato innestato sulla condotta dell'agente pubblico, chiarissimo nella descrizione della fattispecie incriminatrice e che dà luogo a un reato a forma vincolata in ragione delle modalità della condotta e quindi dell'offesa descritta nel suo effetto costrittivo, in contrapposizione, sul piano esegetico, alla condotta di induzione indebita di cui all'art. 319 -quater cod. pen. che si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. Come è stato autorevolmente affermato a partire dalla sentenza Maldera, la minaccia, attraverso la quale si realizza l'abuso costrittivo della fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen., non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, ma può essere anche implicita, velata, allusiva ed assumere finanche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora: essa può quindi manifestarsi anche con toni apparentemente "morbidi" e "concilianti", quando sia comunque idonea ad incutere timore nella persona offesa in relazione a tutte le circostanze del caso concreto e alla personalità dell'agente. Essenziale, dunque, ai fini della configurabilità della condotta, è l'accertamento della coartazione della volontà dell'extraneus in correlazione causale con le modalità della condotta del pubblico ufficiale. Lo stato di costrizione, secondo la condivisibile impostazione della giurisprudenza di questa Corte, non è concepito come una nozione puramente descrittivo-naturalistica sulla base di indicatori che quantifichino l'elemento soggettivo-motivazionale della costrizione, non essendo sufficiente stabilire quando un soggetto possa dirsi psicologicamente costretto a fare qualcosa secondo leggi psicologiche e pertinenti massime di esperienza atteggiandosi, invece, a concetto che va costruito su coefficienti normativi in cui assume rilevanza l'antigiuridicità del danno preannunciato dal pubblico ufficiale e l'estraneità del vantaggio indebito alla sfera delle determinazioni motivazionali della prestazione illecita. E', questo, in termini squisitamente oggettivo-normativi, il criterio guida indicato anche nella stessa sentenza Maldera come criterio di selezione dei casi cd. dubbi o di confine, per ricavarne elementi utili alla ricostruzione della proiezione finalistica avuta di mira dal soggetto passivo del reato. Proiezione che rimanda alla costrizione quando il privato aspira ad ottenere un atto legittimo e Vintraneus prospetta l'esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale al solo fine di costringerlo alla prestazione indebita e che si risolve nella minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del pubblico interesse. Il privato, in questa ipotesi, si piega all'abuso per scongiurare effetti per lui sfavorevoli. 3.La corretta sussunzione dei fatti ascritti al Grossi nel reato di concorso in concussione ne postula, in primo luogo, la ricostruzione e precisazione alla stregua delle risultanze processuali. L'esame dei motivi di ricorso, concernenti il vizio di violazione di legge, non può che seguire, dunque, la verifica dei motivi di ricorso che attengono alla ricostruzione del fatto e, dunque, all'esame dei denunciati vizi di motivazione che, secondo il ricorrente, inficiano la ricostruzione dei singoli episodi. A questo riguardo ritiene il Collegio che le conclusioni alle quali la sentenza impugnata è pervenuta sono ineccepibili alla stregua della ricostruzione in fatto delle singole vicende, alla quale, in buona sostanza, il ricorrente oppone una ricostruzione alternativa, caratterizzata da un parziale esame delle risultanze processuali che, nelle conformi sentenze di merito, sono state db oggetto di precisa e puntuale disamina. Deve rilevarsi, inoltre, con riguardo alla sentenza di appello, che la motivazione del giudice dell'impugnazione si muove sul piano del continuo confronto con le argomentazioni difensive: da qui la manifesta infondatezza del motivo con il quale il ricorrente denuncia l'omesso esame delle deduzioni difensive svolte con l'atto di appello e in tale fase di giudizio. 3.1. Con riferimento al reato contestato al capo 1) della rubrica - la concussione in danno di [OSCURATO:PERSONA] - il difensore concentra l'attenzione sulla legittimità dell'operato del Deleonibus poiché lo Zappalà stava eseguendo, con il proprio carroattrezzi, il trasporto di un'auto incidentata ed è fondato sull'assunto che tale trasporto gli era precluso trattandosi di trasporto per conto terzi - diverso dal trasporto di primo soccorso - al quale lo Zappalà non sarebbe stato abilitato. Da qui la legittimità e, comunque, la buona fede dell'agente Deleonibus che aveva agito richiamando l'interpretazione in materia di una circolare del Ministero dei Trasporti (2/2012/TSI) seguita, del resto, dall'accettazione da parte dello Zappalà del trasporto poi commissionato al Grossi e che si era deciso a chiamare la D.G. Service non già per effetto dell'abuso costrittivo del Deleonibus - del quale non era, comunque, consapevole - ma per evitare di pagare una multa elevata nella quale era incorso per effetto del trasporto abusivo effettuato. La ricostruzione della difesa- come ben evidenziato nella sentenza impugnata- trascura dati essenziali ai fini della ricostruzione del fatto e, cioè che poco prima di essere fermato [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato l'autovettura incidentata proprio presso la G.D. Service del Grossi; che nessuna contravvenzione era stata elevata allo Zappalà per la presunta violazione, anzi il verbale di contravvenzione era stato strappato; che il veicolo di soccorso dello Zappalà, costretto a servirsi del servizio di trasporto anche per tale automezzo oltre che per quello incidentato, era, invece, perfettamente funzionante e che alle osservazioni dello Zappalà, [OSCURATO:PERSONA] aveva ribattuto che a Novara "non interveniva nessun altro"; in seguito, a fronte delle rimostranze dello Zappalà, Deleonibus aveva osservato di essere ancora in tempo ad elevare il verbale di contravvenzione per il trasporto "abusivo". La concreta dinamica del fatto - descritta nella sentenza impugnata e sopra sinteticamente riportata - integra, secondo le corrette conclusioni dei giudici del merito, l'abuso della qualità del Deleonibus e la condotta costrittiva che ha determinato [OSCURATO:PERSONA], per evitare un danno ingiusto quale la multa per trasporto abusivo, a chiamare in soccorso la D.G. Service e, ragionevolmente, è stata valorizzata per ritenere concorrente nel reato anche il Grossi dal quale, verosimilmente, era partita l'iniziativa di sollecitare l'intervento del Deleonibus, ma che, soprattutto, era presente personalmente alle descritte operazioni di carico e che, durante la conversazione con Zappalà, aveva rivendicato la sua "esclusiva" nella zona interessata. Deve escludersi, secondo la corretta ricostruzione dei giudici del merito, che [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato acquiescenza all'operazione di trasporto per conseguire un tornaconto personale quale quello di evitare la sanzione che poteva essergli comminata per il trasporto abusivo, in realtà insussistente e prospettatagli solo per costringerlo a chiamare in soccorso la G.D. Service alla quale corrispose il prezzo del trasporto non solo dell'auto incidentata e trainata ma anche quello del proprio mezzo di soccorso, che incidentato non era. Già la sentenza di primo grado, esaminando la portata della circolare del Ministro dei Trasporti, aveva concluso nel senso della legittimità del trasporto effettuato dallo Zappalà conclusione che appare inoppugnabile a stregua del contenuto della circolare che la difesa ha richiamato solo in parte e che prosegue evidenziando che " qualora, si verifichi l'ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo - e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso - le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo". Nessun elemento rinvia alla necessità che ad eseguire il trasporto, in siffatta evenienza, sia il mezzo intervenuto per primo - e che nel caso doveva essere il carroattrezzi del Grossi, presso la cui depositeria il mezzo di trovava - e del resto la circolare era intervenuta proprio per chiarire le caratteristiche regolamentari del mezzo di soccorso, che prescindono dal cd. conto-terzi, trattandosi di un veicolo speciale ed aveva precisato che rientra nella descritta tipologia il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati. Mentre è da ritenersi non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico "carro attrezzi".3.2.Le argomentazioni del ricorrente, con riferimento al reato di cui al capo 2), sono ineluttabilmente versate in fatto perché intese a dimostrare come fosse impossibile l'uscita dal casello più vicino a quello del luogo in cui era stata elevata la contravvenzione al Cavalieri, a fronte della precisa ricostruzione delle reiterate anomalie che hanno contrassegnato l'operato del Deieonibus sia al momento dei plurimi controlli (senza carico e con carico) effettuati nei confronti del Cavalieri sia con riferimento ai movimenti imposti al conducente del veicolo e alle notizie, non vere, comunicate alla sala radio - che gestiva le operazioni di soccorso - anomalie che, secondo la puntuale analisi dei giudici del merito, erano funzionali a legittimare l'intervento della G.D. Service in ragione della competenza territoriale di tale società sul casello ove il veicolo del Cavalieri era stato "dirottato" e ufficialmente fermato. Seguiva l'intervento, cosi preordinato, del Grossi e una discussione sul prezzo richiesto, contestato dal Cavalieri perché esorbitante (595,00 euro per un trasporto di 150 mt) ma alfine accettato perché la persona offesa voleva tornare tempestivamente in possesso del proprio veicolo. In questa fattispecie, è evidente l'abusivo esercizio dei poteri da parte del Deieonibus, poiché il potere conferito all'agente pubblico, dopo che era stata correttamente elevata la contravvenzione stradale, è stato dispiegato non già per ripristinare la situazione di legalità - perché in tal caso il mezzo doveva essere fatto uscire dall'autostrada immediatamente, al casello più vicino - ma solo al fine di precostituire le condizioni che legittimavano l'intervento della G.D. Service, reato di concussione che si perfezionato anche con l'intervento del Grossi, in veste di "esattore" del pagamento ingiunto al privato che non ha avuto altra scelta se non quella di assoggettarsi al pagamento impostogli per il recupero immediato della disponibilità del proprio carroattrezzi. L'abuso dei poteri del pubblico ufficiale lungi dal risolversi, secondo la prospettazione difensiva, nel reato di abuso in atti di ufficio (art. 323 cod. pen.), che come noto costituisce una fattispecie residuale, è stato funzionale a costringere il privato alla dazione indebita utilizzando i poteri dell'agente pubblico al di là dei limiti stabiliti e per fini diversi da quelli legittimamente attribuitigli 3.3. Anche con riferimento al reato sub capo 3) la sentenza impugnata descrive le anomalie della condotta dell'agente pubblico e delle trattative che, alla presenza del Grossi, avevano contrassegnato la dinamica dell'incarico di trasporto dei veicoli, contravvenzionati per eccesso del peso trasportato. Anche in questo caso legittimamente il conducente del veicolo era stato contravvenzionato ma, contrariamente a ogni regola, il Deieonibus, invece che consentire il ripristino del carico a cura di un mezzo della ditta incaricata del trasporto che aveva inviato il proprio personale per la bisogna, aveva imposto al conducente il trasporto del pulmino e del rimorchio, a cura della D.G. Service presso la depositeria di tale società. Il corrispettivo per il trasporto, in questa occasione, era stato esosa mente richiesto in euro 1.500,00 per l'immediata consegna dei mezzi e dietro minaccia di trattenere i mezzi stessi (incaricati del trasporto di rumeni nel paese di origine) fino al successivo lunedì, creando un danno enorme alla ditta incaricata che avrebbe dovuto farsi carico di ospitare i passeggeri. Risulta, peraltro, che accettato di pagare il prezzo del trasporto e senza arrivare alla depositeria per effettuare lo scarico della merce, i mezzi trainati furono immediatamente rilasciati e poterono, così riprendere la strada. Anche in tal caso, la contravvenzione legittimamente elevata per le violazioni del codice della strada a carico del conducente del veicolo, ha costituito l'occasione sulla quale si è innestato l'abuso dei poteri del pubblico ufficiale funzionale, attraverso la costrizione delle persone offese, a creare un vantaggio alla G.D. Service ed al Grossi. 3.4. Lo schema descritto con riguardo al capo 3) è stato replicato, con un corredo di ulteriori imputazioni ascritte al solo Deleonibus, in relazione alla vicenda sub capo 6), persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: anche in questo caso si constatava che il carrello trainato dal conducente del veicolo era fuori peso e infatti il veicolo venne contravvenzionato con pagamento immediato della contravvenzione stradale perché il veicolo era dotato di targa estera. Lungi dal consentire la messa a norma del mezzo, fu chiamato il mezzo della G.D. Service che caricò veicolo e rimorchio trainandoli presso la depositeria. La sequela dei fatti (e dei reati commessi dal Deleonibus) è davvero impressionante: le due parti civili, infatti, giunti alla depositeria si diedero alla fuga venendo poi bloccati dal dipendente del Grossi, da questi e dalla pattuglia del Deleonibus. Ma quanto alla prima fase, che riguarda il Grossi, non sconta alcuna irragionevolezza o contraddizione la conclusione della Corte di appello di ritenere integrato il delitto di concussione - piuttosto che quello di abuso in atti di ufficio- poiché sarebbe riduttivo individuare nel solo vantaggio indebito conseguito dal Grossi l'elemento materiale caratterizzante del fatto a fronte della concreta dinamica della condotta: anche in tal caso, il coinvolgimento della D.G. Service è passato attraverso l'abuso dei poteri del pubblico ufficiale, con il prezzo in sovramercato di costringere al traino non solo il carrello ma anche il furgone, e attraverso modalità operative che si sono realizzate attraverso la costrizione delle persone offese ad accettare il trasporto, funzionale a realizzare un vantaggio alla G.D. Service ed al Grossi. Conclusivamente, in relazione a tutte e ciascuna delle vicende descritte, la sentenza impugnata a conferma dello stato di soggezione in cui si erano trovate le persone offese per effetto dell'abuso dell'agente di polizia, si è soffermata nell'analisi delle condizioni, obiettivamente precarie, in cui le predette versavano al cospetto del pubblico funzionario nel momento del controllo su strada trovandosi esposte al pericolo che il pubblico ufficiale esercitasse in senso a loro sfavorevole immediati poteri pubblicistici, in realtà non previsti nel caso concreto, quali quello di elevazione di un verbale che contemplava una multa decisamente esosa (per [OSCURATO:PERSONA] si parlava di una multa di dodicimila euro) oltre al fermo del mezzo; il sequestro del mezzo di soccorso, per [OSCURATO:PERSONA]; il fermo degli automezzi che i conducenti hanno potuto evitare, dopo avere pagato la contravvenzione per violazione del codice della strada, solo attraverso il traino del mezzo in depositeria per la riduzione del carico trasportato, nei casi del Dascalu e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e senza poter attendere che arrivasse il veicolo privato, da costoro chiamato in soccorso, per ripristinare il carico e riprendere così la marcia. In tale precipitosa situazione le persone offese erano state costrette a servirsi dei servizi della G.D. Service per evitare danni maggiori che Deleonibus poteva loro cagionare attraverso il fermo dei veicoli. Si tratta, come anticipato di un'analisi incentrata su indici di quantificazione delle condizioni di coartazione psicologica delle persone offese correlata alla descritta antigiuridicità del danno minacciato dal Deleonibus ed al suo potere arbitrario in sostanza rimesso alla sua iniziativa e diverso da quello, già esercitato, di elevare contravvenzioni per la violazione del codice della strada. In ciascuno degli episodi emerge, poi, la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l'abuso e la costrizione agìti dal Deleonibus e coinvolto non solo perché complice del Deleonibus nella organizzazione del "sistema" resa palese dalla descritta "complementarità", richiamata nella sentenza di primo grado, delle azioni Deleonibus-Grossi in relazione alla vicenda Zappalà e dalla rivendicazione di "esclusiva", e diretto beneficiario delle utilità economiche derivanti dai trasporti ma derivante dal diretto coinvolgimento in ciascuna delle vicende descritte: in ognuno dei casi esaminati i giudici di merito hanno evidenziato la presenza del Grossi alle operazioni di carico, effettuate in assenza di verbale di fermo amministrativo del veicolo, alla imposizione ed esazione del prezzo del trasporto a deposito. 3.5. Sono manifestamente infondate anche le argomentazioni del ricorso sul capo 14) che, secondo la ricostruzione difensiva, dovrebbe essere sussunto nella fattispecie di istigazione alla corruzione non essendo provato un accordo corruttivo tra il pubblico ufficiale e il Grossi. Il ricorrente concentra l'esame sul contenuto di una conversazione intercettata dalla quale emerge che era stato il Tenne a presentarsi presso l'autocarrozzeria per la esecuzione di lavori ma non anche "l'accettazione" della proposta da parte del Grossi che, anzi, al telefono con la moglie, lamentava il costo che avrebbe dovuto sopportare per le riparazioni che gli venivano richieste. La sentenza impugnata descrive una ben diversa dinamica dei rapporti a cominciare da un intervento di prelievo non legale effettuato dal Grossi, scortato dal Tenne, passando attraverso l'aiuto del Tenne al Grossi per scrivere una lettera con la quale lamentava di essere "scavalcato" nell'assegnazione dei servizi di soccorso per finire con una ricerca, attraverso lo sdi, effettuata dal Tenne a richiesta della moglie del Grossi. Frequentissimi alla stregua dei servizi di osservazione e delle conversazioni intercettate sono risultati i contatti - quasi quotidiani- tra il Tenne e il Grossi che, da parte sua, non mancava di lamentarsi della esosità dei costi di riparazione delle vetture del Tenne oltre che con la moglie anche con Deleonibus e che, infine, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di avere effettuato le riparazioni eseguite sull'auto del funzionario sostenendo di essere stato retribuito con il pagamento di un carico di legna (pagamento e consegna mai provati). Dalla ricostruzione sviluppata nella sentenza impugnata emerge come si sia in presenza non di una mera istigazione alla corruzione da parte del funzionario - secondo la riduttiva ricostruzione difensiva- ma di un vero e proprio accordo, conclamato dalla condotta degli agenti sia pubblico che dell'extraneus, accertata attraverso i servizi di osservazione e il contenuto delle conversazioni intercettate e tale da integrare il reato di corruzione per l'esercizio della funzicffle r , previsto dall'art.318 cod.pen., in quanto denota lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del ricorrente, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata (cfr, Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801). 4.1 motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono ancor prima che manifestamente infondati, generici. 4.1.Con riferimento ai reati di concussione di cui ai capi 1), 2), 3 e 6) dopo avere svolto una premessa sulla configurabilità del reato di concussione, il ricorso perviene alla conclusione che le condotte del Deleonibus devono essere ricondotte al delitto di abuso di ufficio "in quanto abusive e in contrasto con lo spirito della qualità ricoperta e dei poteri esercitati, attuate al solo fine di procurare un ingiusto proficco al Grossi". Si tratta di mere asserzioni che contrastano con la ricostruzione in fatto della sentenza impugnata che "fotografa" la costrizione delle vittime attraverso le pretese esattive dell'imputato, agente pubblico al quale è direttamente riconducibile l'abuso della qualità e l'abuso dei poteri. L'assertività del motivo di ricorso rende sufficiente il rinvio alle considerazioni che si sono svolte trattando i motivi di ricorso del Grossi. 4.2. La conferma della qualificazione giuridica del reato sub 3) come concussione preclude l'esame del secondo motivo di ricorso nella parte in cui si chiede l'assorbimento del delitto di falso in quello di abuso in atti di ufficio, con l'ulteriore precisazione che anche in tal caso l'abuso dei poteri del pubblico ufficiale non si è esaurito nella falsificazione dell'atto ma costituisce una parte della più ampia condotta di concussione. 4.3. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso poiché dalla sentenza di primo grado si rileva la compiuta attività istruttoria, con l'acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale ha potuto esercitarsi, attraverso il controesame, appieno il diritto di difesa dell'odierno ricorrente che non discende dalla meccanicistica valutazione della sentenza di applicazione pena. 4.4. Il motivo di ricorso sul giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 15) suggerisce una alternativa valutazione delle prove che sono state oggetto di accurata analisi nelle sentenze di merito incentrate sulla precisa ricostruzione della disponibilità della somma trovata nella tasca dell'imputato; della infondatezza della sua versione difensiva (prelievo bancomat, smentita dall'accertamento) a giustificazione della provenienza; della verificata "scomparsa" della somma dal cassetto in cui era stata riposta a cura dello stesso imputato: elementi che per la loro significatività e concludenza escludono che l'accusa possa ritenersi frutto di dichiarazioni calunniose o, comunque, false a carico dell'imputato provenienti dai colleghi di lavoro. 5.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella proposizione di ricorso inammissibile della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Alla soccombenza consegue, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] boari, [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dell'Interno che liquida, per ognuna di esse, in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge, se dovuti tenuto conto dei criteri di cui al d.m. 55 del 2014 e successive modifiche e in ragione dell'impegno per la preparazione e partecipazione all'odierna udienza di discussione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dell'Interno che liquida, per ognuna di esse, in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso il 18 gennaio 2022 k Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] rtuigi 1i Stef' rio A [OSCURATO:PERSONA] 11- 23 FEB 2022 -\ [OSCURATO:PERSONA],NCERJEltE Parri49 fe, iz o [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE - i i ' ,..(1) (.,,\•.<3, , ..--, k,,-.,,,,,,,_,1:1Q L,--\ / ( , C: '), i ,,,• 'n.2; ("L \!-J 3-1 \ • I • , A., '‘'• ' --L• '''''' \ L, ..)..),-)-n,-, i, 1,, 3