CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 37917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13788/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 518/2021depositata in data 11.2.2021; N. 13788/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Lombardia accolse l’ appell o di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso lasentenza n. 406 /201 3 della C.T.P. di M ilano , operando quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n. 33018 del 14.12.2019, che ne aveva accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso contro la prima decisione d’appello; in particolare, la citata Cass. n. 33018/2019(ord.) aveva cassato quest’ultima sentenza per aver ritenuto applicabile alla richiesta di rimborso del credito IVA avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2010 il termine biennale ex art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, anziché il termine ordinario decennale ex art.2946 c.c., come dalla stessa invece sostenuto; nel riformare la sentenza d i primo grado, la C.T.R. del rinvio osservò che la contribuente aveva chiesto il rimborso del credito in dichiarazione, mentre l’Ufficio non ne aveva negato l’esistenza; aggiunseche, nel corso del giudizio, il credito era stato provato dalla contribuente, mediante la produzione della dichiarazione dei redditi, dei Modd. F24, della comunicazione di irregolarità, riportando i relativi conteggi, che non erano stati contestati dall’Ufficio; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorsoBizmatica [OSCURATO:SOCIETA].; consideratoche: N. 13788/21 R.G. 1.1 – c o n l’unico motivo si denuncia la falsa applicazione de gli art t . 19 e 30 d.P.R. n. 633/1972;rileva la ricorrente che la C.T.R. non ha fatto buongoverno di quanto statuito dalla citata Cass. n. 33018/2019, giacché – ferma l’applicabilità del termine decennale all’istanza di rimborso per cui è processo– restava comunque impregiudicata la questione circa la spettanza del credito, da dimostrarsi secondo le regole ordinarie, con relativo onere probatorio a carico della contribuente; tuttavia, il giudice d’appello ha acriticamente accolto le istanze della società, senza affatto verificare se il credito le spettasse o meno, tanto più che esso era stato espressamente disconosciuto dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio; rileva ancora la ricorrente che la C.T.R. ha attribuito rilevanza, ai fini probatori, alla dichiarazione dei redditi, ai Modd. F24, alla comunicazione di irregolarità inviata alla contribuente e ad una inesistente non contestazione, elementi tuttavia inidonei allo scopo; 1.2– in proposito, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della inammissibilità del ricorso, per mascherare la descritta doglianza una mera richiesta di rivisitazione delle risultanze istruttorie, l’unico mezzo proposto dall’Agenzia investendo al contrario il preteso malgoverno delle disposizioni rubricate, da parte della C.T.R.; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 1.3 – deve ora rilevarsi l’infondatezza del le eccezioni di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di autosufficienza e violazione dell’art. 366, comma N. 13788/21 R.G. 1, nn. 3 e 6, c.p.c.(in via ulteriore rispetto al profilo già disatteso), per non aver la ricorrente (in tesi) indicato alcun documento , anche in relazione alla collocazione, né aver sufficientemente esposto il contenuto degli atti e delle difese articolate dalla società; il ricorso, infatti, risponde pienamente ai dettami di contenuto-forma prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c.; anzitutto, quanto alla mancata indicazione documentale, è ben noto che detto onere deve essere rispettato nel solo caso in cui il ricorso si fondi su uno o più documenti, il requisito essendo ovviamente funzionale allo scopo che la legge processuale si prefigge ( Cass., Sez. Un., n. 16887/2013) ; ne discende che, poiché il vizio in esame investe l’inidoneità, già in astratto, dei documenti apprezzati dalla C.T.R. in ordine alla prova del credito da eccedenza IVA, la loro mancata indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non può determinare alcuna inammissibilità, perché l’esame e la comprensione di detto vizio prescinde dall’esamedei documenti stessi; quanto invece all’esposizione contenuta in ricorso, essaè da ritenersi del tutto idonea, giacché la funzione del requisito di cui al n. 3 della citata disposizione codicistica consiste nel consentire alla Corte di cassazione di “percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, esattamente, Cass. n. 593/2013, in motivazione), il che nella specieè indubitabile; 1.4 –ciò posto, il motivo è fondato; N. 13788/21 R.G. infatti, è noto che “In tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda dirimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onereprobatorio sullo stesso gravante” (Cass. n. 1822/2019), e che “Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di uncredito d'imposta, l'onere d i provare i fatti costitutivi dell'esistenza delcredito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché ilcredito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo”; discende da quanto precede che nella specie , esclusa l’ ipotesi di non contestazione del credito da parte dell’Ufficio(come anche rilevato dalla ripetuta Cass. n. 33018/2019 - v. in particolare par. 2.8) , il credito stesso deve essere dimostrato dalla società contribuente ab imis, ossia mediante specifica riprova delle operazioni attive e passive che, nel periodo di riferimento (anno d’imposta 2006), hannogenerato quella eccedenza IVA – poi chiesta a rimborso - secondo il meccanismo operativo della stessa imposta, ex art.30 d.P.R. n. 633/1972; è quindi evidente che gli elementi di prova presi a tal fine in considerazionedalla C.T.R. (e prima evidenziati) sono del tutto inidonei allo scopo , sicché si impone un nuovo esame del giudice del merito, onde ve rificare se il credito per cui è processo sia effettivo o meno, sulla base delle prove documentali già acquisite in giudizio; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della N. 13788/21 R.G. Lombardia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche