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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40111/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con particolare riferimento alle modalità dell'azione; Considerato, inoltre, che ad analoga conclusione si espone il motivo relativo all'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, risultando il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, in relazione ai plurimi precedenti penali e alla negativa personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con particolare riferimento alle modalità dell'azione; Considerato, inoltre, che ad analoga conclusione si espone il motivo relativo all'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, risultando il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, in relazione ai plurimi precedenti penali e alla negativa personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris