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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34029/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato, in punto di penale responsabilità, la sentenza di condanna dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Napoli in ordine al delitto di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta.

Infatti, le invocate attenuanti sono state già concesse dalla corte territoriale in regime di equivalenza alle contestate aggravanti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato, in punto di penale responsabilità, la sentenza di condanna dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Napoli in ordine al delitto di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta. Infatti, le invocate attenuanti sono state già concesse dalla corte territoriale in regime di equivalenza alle contestate aggravanti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 34029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris