CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13922/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato vviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che, come risulta dalla lettura della sentenza e dall'esame degli atti del processo, all'udienza del 16 novembre 2022, la persona offesa ha rimesso la querela; osservato che l'unico reato sopravvissuto, il danneggiamento, essendo in esso fin dal primo grado stato ritenuto come assorbito il reato di cui al capo 1 (minaccia), risulta perseguibile a querela della parte offesa; considerato che, in definitiva, non rimane che annullare la sentenza per la ragione sopra indicata, a seguito dell'estinzione del reato, con condanna dell'imputato alle spese del procedimento, come previsto dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen. (capo 2) è estinto per intervenuta remissione di querela. Spese a carico dell'imputato. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il nsigliere Esten