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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 20055/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 21 aprile 2021 La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 9.01.2019 dal Tribunale di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Enrico, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4

I. 110/75 e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Enrico deducendo:

I. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, in relazione all'art. 4 L. 110/75 e all'art. 533, co.1, cod. proc. pen..

II. estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.1 Il contenuto delle doglianze è stato ribadito con memoria difensiva del 17 novembre 2022.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

Va peraltro rilevato che la decisione impugnata è intervenuta entro i termini di prescrizione e che il periodo posteriore non è utile a tal fine, in presenza di causa di inammissibilità del ricorso (v.

Sez.

U [OSCURATO:PERSONA] n.32 del 2000).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 21 aprile 2021 La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 9.01.2019 dal Tribunale di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Enrico, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 I. 110/75 e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Enrico deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, in relazione all'art. 4 L. 110/75 e all'art. 533, co.1, cod. proc. pen.. II. estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.1 Il contenuto delle doglianze è stato ribadito con memoria difensiva del 17 novembre 2022. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Va peraltro rilevato che la decisione impugnata è intervenuta entro i termini di prescrizione e che il periodo posteriore non è utile a tal fine, in presenza di causa di inammissibilità del ricorso (v. Sez. U [OSCURATO:PERSONA] n.32 del 2000). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P es
Sentenza Cassazione n. 20055/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris