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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 29494/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità desunta dalla reiterazione delle violazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le censure in merito alla applicazione della recidiva appaiono reiterative dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata rispetto alla gravità ed epoca del precedente penale; ritenuto che il motivo dedotto sulla prescrizione del reato è manifestamente infondato perché non considera la sospensione intervenuta ex lege nel corso del giudizio di primo grado (rinvio su richiesta della difesa dell'udienza del 7 luglio 2017 all'udienza del 25 maggio 2018), nonché, con riferimento alla prescrizione intermedia, che, non solo la sentenza di primo grado del 25/05/2018, ma anche il decreto di citazione a giudizio per l'appello costituiscono atti interruttivi (Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023 Rv. 284734); ritenuto che la memoria difensiva del 10/06/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]- -stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità desunta dalla reiterazione delle violazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le censure in merito alla applicazione della recidiva appaiono reiterative dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata rispetto alla gravità ed epoca del precedente penale; ritenuto che il motivo dedotto sulla prescrizione del reato è manifestamente infondato perché non considera la sospensione intervenuta ex lege nel corso del giudizio di primo grado (rinvio su richiesta della difesa dell'udienza del 7 luglio 2017 all'udienza del 25 maggio 2018), nonché, con riferimento alla prescrizione intermedia, che, non solo la sentenza di primo grado del 25/05/2018, ma anche il decreto di citazione a giudizio per l'appello costituiscono atti interruttivi (Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023 Rv. 284734); ritenuto che la memoria difensiva del 10/06/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]- -stensore Il
Decreto Cassazione n. 29494/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris