CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/2/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 19 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. 2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto ostativo alla concessione della causa di non punibilità, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., l'unico precedente specifico a carico dell'imputata. Ciò in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui l'abitualità è ostativa ma il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti penali, oltre quello preso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello ha errato nell'affermare che «non può accedersi alla richiesta di assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto annovera un precedente specifico, che induce a concludere che la condotta accertata a suo carico sia abituale». Questa Corte, difatti, ha affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Si è chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione —nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui 4-ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.). 3. Nel caso in esame, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto ostativa la sussistenza di un solo precedente, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di