Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:T:1995:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995B0002 - IT Avis juridique important | 61995B0002 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 24 FEBBRAIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] DELL'UNIONE EUROPEA. - DUMPING - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE. - CAUSA T-2/95 R. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00485 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ tProcedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo ° Presupposti per la concessione ° Specificità del danno ° Costituzione di una cauzione (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale deve valutarsi rispetto alla necessità esistente di pronunciarsi in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento subisca un danno grave e irreparabile.

Un danno d' ordine puramente economico non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

Qualora la domanda riguardi la sospensione dell' esecuzione di un regolamento antidumping, non basta appellarsi agli effetti conseguenti all' istituzione del dazio imposto, cioè un aumento del prezzo del prodotto gravato da detto dazio e una correlativa limitazione delle quote di mercato detenute nella [OSCURATO:PERSONA], dato che la reale finalità di un dazio antidumping è quella di aumentare il prezzo del prodotto in questione per compensare il margine di dumping constatato; bisogna quanto meno poter menzionare elementi di prova da cui risulti che in mancanza di tale sospensione la richiedente vedrebbe minacciata la sua stessa sopravvivenza o compromessa in maniera irreversibile la sua posizione sul mercato.

Comunque, il giudice dell' urgenza, non essendo in grado di valutare con sufficiente certezza la legittimità del regolamento antidumping impugnato, potrà accordare la sospensione richiesta solo a condizione che la richiedente presti adeguate garanzie a copertura degli importi dovuti in applicazione di detto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-2/95 R, [OSCURATO:PERSONA] des poudres sphériques, società di diritto francese, con sede in Annemasse (Francia), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], 62, avenue Guillaume, richiedente, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister of Lincoln' s Inn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, resistente, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione, nei confronti della richiedente, del regolamento (CE) del Consiglio 19 ottobre 1994, n. 2557, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 270, pag. 27),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti 1 Il 18 settembre 1989 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2808/89, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 271, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2808/89").

Detto regolamento contemplava un dazio antidumping del 21,8% sulle importazioni di calcio metallico originarie della Repubblica popolare cinese e del 22% sulle importazioni dello stesso prodotto originarie dell' Unione Sovietica. 2 Il regolamento n. 2808/89 è stato impugnato con ricorso d' annullamento dalla richiedente che contemporaneamente poneva una domanda di provvedimenti provvisori, allorché operava ancora con la ragione sociale "[OSCURATO:PERSONA] SA".

La domanda di provvedimenti provvisori veniva disattesa con ordinanza del presidente della Corte 14 febbraio 1990, causa C-358/89 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag.

I-431), in quanto la richiedente non era riuscita a dimostrare l' imminenza del rischio paventato di vedere la propria esistenza compromessa in seguito all' imposizione del dazio antidumping. 3 Il ricorso d' annullamento dell' [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato ricevibile con sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 2501).

Con sentenza 11 giugno 1992 la Corte annullava il regolamento n. 2808/89 (causa C-358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. 3813) per il motivo che le istituzioni comunitarie avevano omesso di esaminare il punto se la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), unico fabbricante comunitario del prodotto contemplato dal regolamento in questione, non avesse contribuito, con il suo rifiuto di vendita, al danno patito e non avevano dimostrato che il pregiudizio constatato non conseguiva da fattori estranei al dumping, come quelli elencati dalla richiedente. 4 Ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni, la Commissione continuava l' istruttoria e, il 21 aprile 1994, adottava il regolamento (CE) n. 892, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 104, pag. 5, in prosieguo: il "regolamento n. 892/94").

Il dazio imposto era pari a 2 074 ECU per tonnellata per il calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e a 2 120 ECU per tonnellata per il calcio metallico originario della Russia.

Il 19 novembre 1994, su proposta della Commissione, il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 2557, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 270, pag. 27, in prosieguo: il "regolamento impugnato").

L' aliquota del dazio rimaneva invariata rispetto a quella fissata dal regolamento n. 892/94. 5 Dai 'considerando' del regolamento impugnato emerge che l' attività della richiedente consiste, in particolare, nel trasformare in granuli il calcio metallico.

Date le caratteristiche del procedimento di trasformazione, nel quale è indispensabile una certa percentuale di ossigeno del calcio metallico impiegato, insorgevano difficoltà tecniche quando si faceva uso del prodotto della [OSCURATO:PERSONA] nella forma attualmente disponibile.

Tuttavia, sempre secondo i 'considerando' del regolamento impugnato, in considerazione degli sforzi di detto produttore comunitario e degli investimenti operati dallo stesso, detta circostanza non autorizza a concludere che detto produttore sia direttamente responsabile del danno che esso ha subito, come invece sosteneva la richiedente.

Infine, i 'considerando' del regolamento impugnato stabiliscono che la Commissione lo riesaminerà "dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, se le condizioni della concorrenza possono giustificarlo.

In caso contrario la revisione verrà effettuata dopo un anno". 6 Ritenendo che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di fornirle un prodotto confacente alle sue esigenze costituisse abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato CE, la richiedente ha presentato un reclamo alla Commissione il 12 luglio 1994.

Procedimento 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 1995, la richiedente ha presentato, a norma dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso mirante, in via principale, a far annullare il regolamento impugnato o, in subordine, a farlo dichiarare inopponibile nei suoi confronti. 8 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha proposto, a norma dell' art. 185 del Trattato CE, la presente domanda di sospensione dell' esecuzione nei suoi confronti del regolamento impugnato. 9 Il Consiglio ha presentato le sue memorie sulla presente domanda di procedimento sommario il 18 gennaio 1995.

Le parti hanno presentato le loro difese orali il 30 gennaio 1995.

Durante l' udienza, il presidente del Tribunale le ha invitate a intavolare negoziati per giungere, entro cinque giorni, a una composizione extragiudiziale della controversia attualmente sub iudice.

Alla scadenza del termine prescritto, le parti hanno reso noto che i negoziati erano stati infruttuosi.

Nel pieno rispetto del termine fissato dal presidente del Tribunale, il 1 febbraio 1995 il Consiglio ha presentato le sue memorie sulla documentazione prodotta dalla richiedente nel corso dell' udienza, memorie alle quali quest' ultima ha replicato con documenti depositati il 1 e il 3 febbraio. 10 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 1 e il 13 febbraio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione hanno chiesto di essere ammesse a intervenire nel presente procedimento a sostegno del Consiglio.

In diritto Sulla domanda di sospensione dell' esecuzione 11 In virtù del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), nella versione modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari. 12 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le istanze relative a provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato devono specificare i motivi d' urgenza, nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

I provvedimenti sollecitati devono avere carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la pronuncia sul merito (v. ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag.

II-1265, punto 9, e causa T-301/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag.

II-1279, punto 10).

Argomenti delle parti 13 Per dimostrare che appaiono fondate prima facie le sue pretese, la richiedente si richiama ai sette motivi dedotti a sostegno del suo ricorso principale.

Detti motivi sono tratti, rispettivamente, dalla violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento di base"), e del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione, in esito all' annullamento del regolamento n. 2808/89 in forza della sentenza 11 giugno 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, ha "riaperto l' istruttoria"; dall' infrazione agli artt. 7 e 8 del regolamento di base nonché dalla violazione dei diritti della difesa; dall' infrazione agli artt. 4, n. 4, e 2, n. 12, del regolamento di base, nonché da un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che il prodotto importato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia fosse simile a quello fabbricato nella [OSCURATO:PERSONA]; dall' infrazione all' art. 4 del regolamento di base nonché da un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ha considerato che l' industria comunitaria avesse subito un grave pregiudizio; dalla violazione dell' art. 12 del regolamento di base nonché da un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ha ritenuto necessario, nell' interesse della [OSCURATO:PERSONA], istituire dazi definitivi; dalla violazione dell' art. 190 del Trattato, poiché il Consiglio è venuto meno all' obbligo di motivare la sua decisione relativa alla denuncia per abuso di posizione dominante, presentata dalla richiedente alla Commissione; dallo sviamento di potere, in quanto la Commissione ha consentito che si ricorresse a una procedura antidumping per fini anticoncorrenziali. 14 Quanto all' urgenza, la richiedente, la quale sostiene che il settore del calcio rappresenta una parte notevole della sua attività globale, afferma che rischia di subire un danno grave e irreparabile per effetto dell' imposizione del dazio antidumping istituito con il regolamento impugnato.

A questo proposito osserva che, allorché il Tribunale risolverà la controversia di merito, l' onere del dazio avrà ormai provocato il suo tracollo economico. 15 Infatti, secondo la richiedente, il dazio imposto ammonta a circa il 70% del prezzo del prodotto mentre, se deve impiegare il calcio del produttore comunitario, dovrà affrontare un aumento di costi pari al 77%.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe finora stata in grado di fornirle un prodotto rispondente alle sue esigenze, nonostante i mezzi di cui dispone, ma avrebbe invece cercato di escluderla dal mercato.

Per questo motivo, alla richiedente non rimarrebbe più alcuna fonte di approvvigionamento al di fuori dei produttori russi e cinesi.

A questo proposito la richiedente ricorda che esistono solo cinque produttori di calcio in tutto il mondo, e uno solo nella [OSCURATO:PERSONA], cioè la [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver esaminato le caratteristiche del prodotto offerto da due società stabilite rispettivamente negli [OSCURATO:PERSONA] d' America e in Canada, essa conclude che la prima potrebbe far fronte al suo fabbisogno solo per un sesto e con termini di consegna di sei mesi e la seconda, tenuto conto della sua politica attuale, non sarebbe in grado di effettuare alcuna fornitura. 16 La richiedente sostiene inoltre che, dopo l' introduzione di un dazio antidumping provvisorio ad opera del regolamento n. 892/84, ha perso quattro dei suoi principali clienti europei, vale a dire il 76% del suo mercato europeo, passati alla [OSCURATO:PERSONA], suo principale concorrente per il prodotto trasformato, il che avrebbe rafforzato la posizione dominante di detta società su tutti i mercati del calcio.

Per non scomparire da detti mercati, la richiedente dovrebbe perciò promuovere l' esportazione dei suoi prodotti verso paesi extraeuropei.

Orbene, a lungo andare anche questi sbocchi le verrebbero preclusi, perché la [OSCURATO:PERSONA], forte della sua posizione dominante, è in grado di condurre una politica commerciale aggressiva nei paesi di cui sopra. 17 La richiedente ritiene pure che la clausola di riesame inclusa nei 'considerando' del regolamento impugnato non elimini i rischi che per essa comporta l' applicazione di detta normativa.

Da un lato, il tenore di detta clausola conferisce piena discrezionalità alla Commissione quanto all' instaurazione o meno della procedura di riesame.

Dall' altro, poiché la richiedente ha ormai perso le quote di mercato menzionate in precedenza, già al momento dell' inserzione della clausola in questione le condizioni di concorrenza sarebbero state radicalmente modificate a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. 18 La richiedente conclude osservando che un equo raffronto degli interessi in gioco dovrebbe indurre a concedere il provvedimento di sospensione.

A questo proposito fa rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcun pregiudizio per effetto delle importazioni di calcio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia effettuate dalla richiedente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] finora non è riuscita a fornirle un prodotto comparabile.

Nell' ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] subisse effettivamente un danno ai sensi del regolamento di base, detto pregiudizio non andrebbe oltre il 30% delle importazioni di calcio russo e cinese nella [OSCURATO:PERSONA], perché la richiedente, da sola, importa calcio da questi paesi in quantità variante tra il 62% e il 97% del totale di dette importazioni.

Inoltre, l' attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore in questione rappresenterebbe lo 0,05% dell' attività del gruppo al quale appartiene detta società. 19 In primo luogo, il Consiglio manifesta dubbi sulla ricevibilità del ricorso nella causa principale.

A giudizio del Consiglio, l' accoglimento di un ricorso di questo tipo metterebbe a repentaglio la coerenza del sistema giuridico comunitario.

Infatti, se si riconoscesse la legittimazione della richiedente a chiedere l' annullamento del regolamento impugnato solo nei punti che la riguardano, gli altri importatori potrebbero, se del caso, eludere il versamento dei dazi acquistando il prodotto che essa importa.

Se invece fosse riconosciuta la sua legittimazione a chiedere l' annullamento del regolamento nel suo insieme, ciò potrebbe sfociare nell' abnorme risultato di annullare una misura di portata generale su domanda di un singolo che è toccato solo nella sua qualità obiettiva di importatore. 20 Per ribattere ai motivi dedotti dalla richiedente, il Consiglio osserva, in primo luogo, che la richiedente si limita a richiamarsi genericamente ai motivi dedotti nell' atto introduttivo della causa principale, senza specificare gli elementi che potrebbero giustificare prima facie la concessione della misura sollecitata.

Quanto al primo motivo invocato dalla richiedente, il Consiglio fa notare che, avendo la sentenza 11 giugno 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, annullato il regolamento n. 2808/89 come misura che chiude l' indagine, detta indagine non può ritenersi conclusa.

D' altro canto, dopo la pronuncia della sentenza, alla Commissione sarebbero stati forniti dal produttore comunitario interessato elementi probanti circa il dumping e il pregiudizio, che l' hanno costretta a proseguire l' indagine.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio nega che la richiedente ° contrariamente a quanto sostiene ° non sia stata posta in grado di tutelare i propri interessi.

Per ribattere al terzo, quarto e quinto motivo, il Consiglio fa osservare che i fatti invocati dalla richiedente non sono sufficienti per far considerare assodato il carattere manifesto degli errori eventualmente commessi.

Quanto al sesto motivo, con il quale la richiedente fa carico al Consiglio di essere venuto meno al suo obbligo di motivazione nel rispondere alla propria denuncia per abuso di posizione dominante, il Consiglio ritiene che le questioni relative a un abuso del genere rientrino nella competenza della Commissione.

Quanto al settimo motivo, tratto dallo sviamento di potere, il Consiglio fa osservare che gli argomenti della richiedente non sono corroborati da alcuna prova. 21 Quanto all' urgenza, il Consiglio sostiene che la richiedente non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni circa l' impossibilità di rifornirsi presso produttori stabiliti, rispettivamente, negli [OSCURATO:PERSONA] d' America e in Canada né del fatto che le verrebbero precluse le esportazioni nei paesi extraeuropei.

Sempre secondo il Consiglio, non sarebbe del pari stata dimostrata la presunta perdita di clientela e di quote di mercato, passate nella sfera d' influenza del produttore comunitario.

Inoltre, pur se fossero corroborati da prove, siffatti elementi sarebbero conseguenze naturali dell' imposizione di un dazio antidumping, al pari del fatto che questo implica un aumento dei costi di produzione dell' operatore interessato.

Questa constatazione rimane valida nonostante le allegazioni della richiedente circa il presunto rifiuto di vendita del produttore comunitario, allegazioni che il Consiglio avrebbe peraltro disatteso nei 'considerando' del regolamento impugnato.

Per dimostrare l' urgenza della sua istanza, non è sufficiente che la richiedente invochi effetti di questo tipo; dovrebbe invece dimostrare di subire un danno specifico.

Orbene, la richiedente non avrebbe fornito prove in questo senso.

Il Consiglio ricorda infine che, ad ogni modo, è la Commissione l' istituzione competente ad adottare sanzioni contro un abuso di posizione dominante da parte della [OSCURATO:PERSONA], come pure ad adottare provvedimenti urgenti in materia. 22 Quanto al determinare se in seguito ad una ponderazione degli interessi in gioco risulti opportuno adottare provvedimenti di sospensione, il Consiglio ritiene che la richiedente non abbia prodotto prove a sostegno di tale opportunità.

In proposito il Consiglio ribadisce le constatazioni contenute nel regolamento impugnato, circa il pregiudizio che avrebbe subito il produttore comunitario e l' interesse della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare misure antidumping.

D' altro canto, il fatto che, secondo la richiedente, la produzione di calcio metallico della [OSCURATO:PERSONA] costituisca una percentuale esigua rispetto all' attività globale del gruppo del quale fa parte detta società sarebbe irrilevante, poiché la disciplina antidumping mirerebbe a tutelare tutti i settori di produzione. 23 Il Consiglio aggiunge che, qualora il giudice dell' urgenza ritenesse, accogliendo il punto di vista opposto a quello del Consiglio, che si devono adottare misure provvisorie, dette misure andrebbero subordinate a due condizioni sostanziali.

Anzitutto, si dovrebbe fare in modo che la richiedente non possa rivendere, senza trasformazioni, le merci importate dalla Cina e dalla Russia e, in secondo luogo, si dovrebbe esigere la costituzione di una garanzia bancaria per il pagamento del dazio antidumping qualora venisse respinto il ricorso principale, giacché questa garanzia è essenziale per l' equilibrio dei rispettivi interessi della richiedente e del produttore comunitario.

Giudizio del giudice dell' urgenza 24 In relazione alla ricevibilità del ricorso principale, si deve constatare che detto ricorso non può considerarsi, prima facie, manifestamente irricevibile.

Infatti la Corte nella sentenza 16 maggio 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già ricordata, ha dichiarato ricevibile il ricorso d' annullamento promosso dalla richiedente avverso il regolamento n. 2808/89.

In detta sentenza la Corte ha riconosciuto, da un lato, che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, anche se in realtà hanno carattere normativo, possono tuttavia in determinate circostanze toccare individualmente taluni operatori economici.

Dall' altro, ha ritenuto che la richiedente fosse interessata individualmente dal regolamento in questione, dati alcuni elementi che la collocavano in una particolare situazione che, sotto il profilo di detto regolamento, la distingueva da tutti gli altri operatori economici.

Orbene, detti elementi, riassunti al punto 17 della sentenza summenzionata, non hanno subito, prima facie, alcuna variazione sostanziale dopo di allora. 25 Quanto alla fondatezza, prima facie, del ricorso principale, deve riconoscersi, come ha fatto osservare il Consiglio, che la richiedente, per suffragare il fumus boni juris delle sue pretese, si è limitata a enunciare i motivi dedotti nel ricorso principale.

Se il giudice del procedimento sommario è nell' impossibilità di analizzare attentamente il complesso dei motivi e degli argomenti esposti nel ricorso principale, egli deve tuttavia prendere in considerazione gli argomenti esposti dalla richiedente nella sua istanza di provvedimenti provvisori nonché nelle sue osservazioni orali, per accertare se esistano elementi che possano inficiare le conclusioni cui è giunta l' autorità comunitaria (v. ordinanza del presidente del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-29/92 R, SPO e a./Commissione, Racc. pag.

II-2161, punto 34). 26 A questo proposito è d' uopo ricordare che la richiedente, nella domanda di provvedimenti urgenti e nel corso dell' audizione, ha contestato le conclusioni alle quali sono giunti Commissione e Consiglio per quel che riguarda il pregiudizio, ai sensi dell' art. 4 del regolamento di base, e le cause di detto pregiudizio.

Secondo la richiedente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di fornirle un prodotto rispondente alle sue esigenze, è stato erroneo considerare che tale società abbia subito un pregiudizio.

In ogni caso, l' entità di detto pregiudizio è stata sopravvalutata.

D' altro canto la richiedente ha particolarmente insistito sul fatto che, a suo giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto alcuno sforzo per poterla rifornire, cercando invece di escluderla dal mercato.

Questo argomento, che corrisponde alle prime due parti del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso principale, è attendibile e non può definirsi, prima facie, privo di fondamento.

D' altro canto il Consiglio ha ribattuto a questo argomento limitandosi a reiterare le constatazioni contenute nel regolamento impugnato e, durante l' audizione, a ricordare in modo astratto la possibilità di carenze tecniche imputabili alla richiedente, che non le consentivano di avvalersi dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA]. 27 Comunque stiano le cose, l' esame approfondito, in fatto e in diritto, che meritano questi argomenti della richiedente come pure gli altri motivi e argomenti contenuti nel ricorso principale, va oltre l' ambito del presente procedimento sommario. 28 Di conseguenza, si deve esaminare il presupposto dell' urgenza, che va valutato, in base a una giurisprudenza costante, in relazione alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento subisca un danno grave e irreparabile (v. ordinanza 14 febbraio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già ricordata, punto 17).

Secondo una costante giurisprudenza, un danno puramente economico non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-185/94 R, Geotronics/Commissione, Racc. pag.

II-519, punto 22).

Così stando le cose, per accertare l' urgenza nel caso di domanda di sospensione dell' esecuzione di un regolamento antidumping, non basta appellarsi agli effetti conseguenti all' istituzione del dazio imposto, cioè un aumento del prezzo del prodotto gravato da detto dazio e una correlativa limitazione delle quote di mercato nella [OSCURATO:PERSONA].

Infatti la reale finalità di un dazio antidumping è quella di aumentare il prezzo del prodotto in questione per compensare il margine di dumping constatato (v. ordinanza del presidente della Corte 11 marzo 1994, causa C-6/94 R, Descom/Consiglio, Racc. pag.

I-867, punto 16). 29 A questo proposito, è d' uopo riconoscere che gli elementi forniti dalla richiedente non giustificano, in questo stadio del procedimento, alla luce dei criteri esposti in precedenza, la concessione del provvedimento di sospensione richiesto. 30 Quanto al rischio, prospettato dalla richiedente, di venire esclusa dal mercato prima che il Tribunale si pronunci sulla domanda di merito, la stessa parte ha ammesso, nel corso dell' audizione, che tale prospettiva è meramente ipotetica.

A questo proposito è pure importante ricordare che la richiedente ha del pari ammesso che solo una parte della sua produzione è colpita dal dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato, giacché il rimanente è importato in regime di perfezionamento attivo, in esenzione da detto dazio. 31 Quanto all' asserita perdita di clienti e di quote di mercato per effetto dell' imposizione del dazio antidumping, la richiedente ha osservato che questo pregiudizio è dovuto all' aumento di prezzo che ha dovuto praticare per far fronte al dazio.

Su questo punto ha dichiarato durante l' audizione che la sua clientela, entro certi limiti, accetta una maggiorazione di prezzo per i suoi prodotti rispetto a quelli della [OSCURATO:PERSONA], prodotti concorrenti, data la migliore qualità dei primi.

Tuttavia il prezzo che essa deve praticare per effetto del dazio antidumping va oltre il limite tollerato dalla clientela, che preferisce allora acquistare dalla [OSCURATO:PERSONA]. 32 Orbene, come ha giustamente osservato il Consiglio, questo argomento costituisce un indizio che consente di concludere, prima facie, che l' asserito pregiudizio costituito dalla perdita di clientela e di quote di mercato non ha indole irreparabile.

Per quel che riguarda, anzitutto, il periodo che va fino all' eventuale abolizione del dazio antidumping, qualora dovesse venire accolta la domanda principale, l' asserito pregiudizio avrebbe solo indole pecuniaria, conseguente all' applicazione di detto dazio e, quindi, in linea di massima sarebbe riparabile, giacché risulta assodato, prima facie, che la richiedente non rischia di venire esclusa dal mercato (v., supra, punto 30).

Quanto al periodo successivo a un eventuale annullamento del regolamento impugnato, nulla impedirebbe, normalmente, alla richiedente di ridurre i suoi prezzi di vendita, in proporzione alla diminuzione dei prezzi dei prodotti importati per effetto della soppressione del dazio antidumping, in modo da recuperare clientela e quote di mercato perse nel frattempo.

I documenti prodotti in giudizio e le discussioni in sede di procedimento sommario non hanno infatti messo in luce alcun elemento che consenta di ritenere che un siffatto ripristino della situazione antecedente all' imposizione del dazio sia impossibile. 33 Dalle considerazioni che precedono emerge che, così stando le cose, non è provato che sussista rischio di pregiudizio grave e irreparabile e, quindi, non sussiste il presupposto per emanare un provvedimento d' urgenza. 34 Si deve però ammettere che una successiva modifica dei fattori economici, in particolare un peggioramento della situazione della richiedente, possa mettere a repentaglio la sua sopravvivenza prima della pronuncia nel merito della causa.

A questo proposito occorre osservare che tale eventualità potrà essere presa in considerazione vuoi dalla Commissione in caso di riesame, come contemplato nei 'considerando' del regolamento impugnato, vuoi dal giudice del procedimento urgente, che si pronunci su una domanda eventualmente presentata ai sensi dell' art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale. 35 Si deve aggiungere che, pur supponendo che il presupposto dell' urgenza possa considerarsi sussistente in questa fase, il giudice dell' urgenza, non essendo in grado di valutare con sufficiente certezza la legittimità del regolamento impugnato, potrà accordare la sospensione richiesta solo a condizione che la richiedente presti adeguate garanzie a copertura dell' importo totale dovuto in applicazione di detto regolamento (v. ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1977, cause riunite 113/77 R e 113/77 R-Int., NTN Toyo/Consiglio, Racc. pag. 1721, punto 9).

Orbene, nel corso dell' audizione, un rappresentante della richiedente ha dichiarato che, se dovesse prestare garanzie di tal fatta, sarebbe per lei inevitabile inglobare nei suoi prezzi l' importo del dazio antidumping, giacché dovrebbe prevedere l' ipotesi di un versamento posticipato di detto tributo.

Ne consegue che l' unico provvedimento di sospensione che il giudice dell' urgenza potrebbe adottare nella fattispecie, secondo la stessa richiedente, è per lei privo di interesse e quindi non vale la pena considerarlo. 36 Inoltre, e in ogni caso, si deve osservare che l' obbligo per la richiedente di tener conto di un' eventuale riscossione posticipata del dazio antidumping maturato su importazioni precedenti non dipende dal fatto che il giudice dell' urgenza subordini o meno la concessione della sospensione alla prestazione di idonee garanzie, ma è connesso all' indole necessariamente temporanea dei provvedimenti che il giudice dell' urgenza può adottare, la quale osta a qualsiasi "sospensione definitiva" dei dazi, giacché dette misure non devono pregiudicare la pronuncia nel merito.

Ne consegue che detti provvedimenti non possono ovviare al pregiudizio pecuniario che comporta per la richiedente la necessità di tener conto di detta eventualità.

La richiedente ha fatto presente, d' altro canto, nella memoria del 1 febbraio 1995, che l' unica soluzione idonea a porre rimedio al suo pregiudizio sarebbe la modifica del regolamento impugnato, vale a dire la dichiarazione che esso è inapplicabile nei suoi confronti.

A questo proposito basterà constatare che qualsiasi modifica del regolamento impugnato rientra nella competenza del Consiglio, istituzione che lo ha adottato.

Di conseguenza, il giudice dell' urgenza non può accogliere una domanda in questo senso. 37 Da queste considerazioni emerge che la presente domanda di sospensione va disattesa.

Sulle domande d' intervento 38 In considerazione di quanto precede, non è necessario pronunciarsi sulle domande di intervento della Commissione e della [OSCURATO:PERSONA], presentate a sostegno del Consiglio, le cui conclusioni vanno vagliate unicamente alla luce degli argomenti svolti dalle parti nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) E' respinta la domanda di sospensione dell' esecuzione. 2) Non vi è luogo di pronunciarsi sulle domande d' intervento. 3) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 24 febbraio 1995.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995B0002 - IT Avis juridique important | 61995B0002 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 24 FEBBRAIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] DELL'UNIONE EUROPEA. - DUMPING - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE. - CAUSA T-2/95 R. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00485 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ tProcedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo ° Presupposti per la concessione ° Specificità del danno ° Costituzione di una cauzione (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale deve valutarsi rispetto alla necessità esistente di pronunciarsi in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento subisca un danno grave e irreparabile. Un danno d' ordine puramente economico non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Qualora la domanda riguardi la sospensione dell' esecuzione di un regolamento antidumping, non basta appellarsi agli effetti conseguenti all' istituzione del dazio imposto, cioè un aumento del prezzo del prodotto gravato da detto dazio e una correlativa limitazione delle quote di mercato detenute nella [OSCURATO:PERSONA], dato che la reale finalità di un dazio antidumping è quella di aumentare il prezzo del prodotto in questione per compensare il margine di dumping constatato; bisogna quanto meno poter menzionare elementi di prova da cui risulti che in mancanza di tale sospensione la richiedente vedrebbe minacciata la sua stessa sopravvivenza o compromessa in maniera irreversibile la sua posizione sul mercato. Comunque, il giudice dell' urgenza, non essendo in grado di valutare con sufficiente certezza la legittimità del regolamento antidumping impugnato, potrà accordare la sospensione richiesta solo a condizione che la richiedente presti adeguate garanzie a copertura degli importi dovuti in applicazione di detto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-2/95 R, [OSCURATO:PERSONA] des poudres sphériques, società di diritto francese, con sede in Annemasse (Francia), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], 62, avenue Guillaume, richiedente, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister of Lincoln' s Inn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, resistente, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione, nei confronti della richiedente, del regolamento (CE) del Consiglio 19 ottobre 1994, n. 2557, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 270, pag. 27), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti 1 Il 18 settembre 1989 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2808/89, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 271, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2808/89"). Detto regolamento contemplava un dazio antidumping del 21,8% sulle importazioni di calcio metallico originarie della Repubblica popolare cinese e del 22% sulle importazioni dello stesso prodotto originarie dell' Unione Sovietica. 2 Il regolamento n. 2808/89 è stato impugnato con ricorso d' annullamento dalla richiedente che contemporaneamente poneva una domanda di provvedimenti provvisori, allorché operava ancora con la ragione sociale "[OSCURATO:PERSONA] SA". La domanda di provvedimenti provvisori veniva disattesa con ordinanza del presidente della Corte 14 febbraio 1990, causa C-358/89 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I-431), in quanto la richiedente non era riuscita a dimostrare l' imminenza del rischio paventato di vedere la propria esistenza compromessa in seguito all' imposizione del dazio antidumping. 3 Il ricorso d' annullamento dell' [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato ricevibile con sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 2501). Con sentenza 11 giugno 1992 la Corte annullava il regolamento n. 2808/89 (causa C-358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. 3813) per il motivo che le istituzioni comunitarie avevano omesso di esaminare il punto se la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), unico fabbricante comunitario del prodotto contemplato dal regolamento in questione, non avesse contribuito, con il suo rifiuto di vendita, al danno patito e non avevano dimostrato che il pregiudizio constatato non conseguiva da fattori estranei al dumping, come quelli elencati dalla richiedente. 4 Ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni, la Commissione continuava l' istruttoria e, il 21 aprile 1994, adottava il regolamento (CE) n. 892, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 104, pag. 5, in prosieguo: il "regolamento n. 892/94"). Il dazio imposto era pari a 2 074 ECU per tonnellata per il calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e a 2 120 ECU per tonnellata per il calcio metallico originario della Russia. Il 19 novembre 1994, su proposta della Commissione, il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 2557, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 270, pag. 27, in prosieguo: il "regolamento impugnato"). L' aliquota del dazio rimaneva invariata rispetto a quella fissata dal regolamento n. 892/94. 5 Dai 'considerando' del regolamento impugnato emerge che l' attività della richiedente consiste, in particolare, nel trasformare in granuli il calcio metallico. Date le caratteristiche del procedimento di trasformazione, nel quale è indispensabile una certa percentuale di ossigeno del calcio metallico impiegato, insorgevano difficoltà tecniche quando si faceva uso del prodotto della [OSCURATO:PERSONA] nella forma attualmente disponibile. Tuttavia, sempre secondo i 'considerando' del regolamento impugnato, in considerazione degli sforzi di detto produttore comunitario e degli investimenti operati dallo stesso, detta circostanza non autorizza a concludere che detto produttore sia direttamente responsabile del danno che esso ha subito, come invece sosteneva la richiedente. Infine, i 'considerando' del regolamento impugnato stabiliscono che la Commissione lo riesaminerà "dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, se le condizioni della concorrenza possono giustificarlo. In caso contrario la revisione verrà effettuata dopo un anno". 6 Ritenendo che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di fornirle un prodotto confacente alle sue esigenze costituisse abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato CE, la richiedente ha presentato un reclamo alla Commissione il 12 luglio 1994. Procedimento 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 1995, la richiedente ha presentato, a norma dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso mirante, in via principale, a far annullare il regolamento impugnato o, in subordine, a farlo dichiarare inopponibile nei suoi confronti. 8 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha proposto, a norma dell' art. 185 del Trattato CE, la presente domanda di sospensione dell' esecuzione nei suoi confronti del regolamento impugnato. 9 Il Consiglio ha presentato le sue memorie sulla presente domanda di procedimento sommario il 18 gennaio 1995. Le parti hanno presentato le loro difese orali il 30 gennaio 1995. Durante l' udienza, il presidente del Tribunale le ha invitate a intavolare negoziati per giungere, entro cinque giorni, a una composizione extragiudiziale della controversia attualmente sub iudice. Alla scadenza del termine prescritto, le parti hanno reso noto che i negoziati erano stati infruttuosi. Nel pieno rispetto del termine fissato dal presidente del Tribunale, il 1 febbraio 1995 il Consiglio ha presentato le sue memorie sulla documentazione prodotta dalla richiedente nel corso dell' udienza, memorie alle quali quest' ultima ha replicato con documenti depositati il 1 e il 3 febbraio. 10 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 1 e il 13 febbraio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione hanno chiesto di essere ammesse a intervenire nel presente procedimento a sostegno del Consiglio. In diritto Sulla domanda di sospensione dell' esecuzione 11 In virtù del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), nella versione modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari. 12 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le istanze relative a provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato devono specificare i motivi d' urgenza, nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti sollecitati devono avere carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la pronuncia sul merito (v. ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto 9, e causa T-301/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. II-1279, punto 10). Argomenti delle parti 13 Per dimostrare che appaiono fondate prima facie le sue pretese, la richiedente si richiama ai sette motivi dedotti a sostegno del suo ricorso principale. Detti motivi sono tratti, rispettivamente, dalla violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento di base"), e del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione, in esito all' annullamento del regolamento n. 2808/89 in forza della sentenza 11 giugno 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, ha "riaperto l' istruttoria"; dall' infrazione agli artt. 7 e 8 del regolamento di base nonché dalla violazione dei diritti della difesa; dall' infrazione agli artt. 4, n. 4, e 2, n. 12, del regolamento di base, nonché da un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che il prodotto importato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia fosse simile a quello fabbricato nella [OSCURATO:PERSONA]; dall' infrazione all' art. 4 del regolamento di base nonché da un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ha considerato che l' industria comunitaria avesse subito un grave pregiudizio; dalla violazione dell' art. 12 del regolamento di base nonché da un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ha ritenuto necessario, nell' interesse della [OSCURATO:PERSONA], istituire dazi definitivi; dalla violazione dell' art. 190 del Trattato, poiché il Consiglio è venuto meno all' obbligo di motivare la sua decisione relativa alla denuncia per abuso di posizione dominante, presentata dalla richiedente alla Commissione; dallo sviamento di potere, in quanto la Commissione ha consentito che si ricorresse a una procedura antidumping per fini anticoncorrenziali. 14 Quanto all' urgenza, la richiedente, la quale sostiene che il settore del calcio rappresenta una parte notevole della sua attività globale, afferma che rischia di subire un danno grave e irreparabile per effetto dell' imposizione del dazio antidumping istituito con il regolamento impugnato. A questo proposito osserva che, allorché il Tribunale risolverà la controversia di merito, l' onere del dazio avrà ormai provocato il suo tracollo economico. 15 Infatti, secondo la richiedente, il dazio imposto ammonta a circa il 70% del prezzo del prodotto mentre, se deve impiegare il calcio del produttore comunitario, dovrà affrontare un aumento di costi pari al 77%. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe finora stata in grado di fornirle un prodotto rispondente alle sue esigenze, nonostante i mezzi di cui dispone, ma avrebbe invece cercato di escluderla dal mercato. Per questo motivo, alla richiedente non rimarrebbe più alcuna fonte di approvvigionamento al di fuori dei produttori russi e cinesi. A questo proposito la richiedente ricorda che esistono solo cinque produttori di calcio in tutto il mondo, e uno solo nella [OSCURATO:PERSONA], cioè la [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver esaminato le caratteristiche del prodotto offerto da due società stabilite rispettivamente negli [OSCURATO:PERSONA] d' America e in Canada, essa conclude che la prima potrebbe far fronte al suo fabbisogno solo per un sesto e con termini di consegna di sei mesi e la seconda, tenuto conto della sua politica attuale, non sarebbe in grado di effettuare alcuna fornitura. 16 La richiedente sostiene inoltre che, dopo l' introduzione di un dazio antidumping provvisorio ad opera del regolamento n. 892/84, ha perso quattro dei suoi principali clienti europei, vale a dire il 76% del suo mercato europeo, passati alla [OSCURATO:PERSONA], suo principale concorrente per il prodotto trasformato, il che avrebbe rafforzato la posizione dominante di detta società su tutti i mercati del calcio. Per non scomparire da detti mercati, la richiedente dovrebbe perciò promuovere l' esportazione dei suoi prodotti verso paesi extraeuropei. Orbene, a lungo andare anche questi sbocchi le verrebbero preclusi, perché la [OSCURATO:PERSONA], forte della sua posizione dominante, è in grado di condurre una politica commerciale aggressiva nei paesi di cui sopra. 17 La richiedente ritiene pure che la clausola di riesame inclusa nei 'considerando' del regolamento impugnato non elimini i rischi che per essa comporta l' applicazione di detta normativa. Da un lato, il tenore di detta clausola conferisce piena discrezionalità alla Commissione quanto all' instaurazione o meno della procedura di riesame. Dall' altro, poiché la richiedente ha ormai perso le quote di mercato menzionate in precedenza, già al momento dell' inserzione della clausola in questione le condizioni di concorrenza sarebbero state radicalmente modificate a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. 18 La richiedente conclude osservando che un equo raffronto degli interessi in gioco dovrebbe indurre a concedere il provvedimento di sospensione. A questo proposito fa rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcun pregiudizio per effetto delle importazioni di calcio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia effettuate dalla richiedente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] finora non è riuscita a fornirle un prodotto comparabile. Nell' ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] subisse effettivamente un danno ai sensi del regolamento di base, detto pregiudizio non andrebbe oltre il 30% delle importazioni di calcio russo e cinese nella [OSCURATO:PERSONA], perché la richiedente, da sola, importa calcio da questi paesi in quantità variante tra il 62% e il 97% del totale di dette importazioni. Inoltre, l' attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore in questione rappresenterebbe lo 0,05% dell' attività del gruppo al quale appartiene detta società. 19 In primo luogo, il Consiglio manifesta dubbi sulla ricevibilità del ricorso nella causa principale. A giudizio del Consiglio, l' accoglimento di un ricorso di questo tipo metterebbe a repentaglio la coerenza del sistema giuridico comunitario. Infatti, se si riconoscesse la legittimazione della richiedente a chiedere l' annullamento del regolamento impugnato solo nei punti che la riguardano, gli altri importatori potrebbero, se del caso, eludere il versamento dei dazi acquistando il prodotto che essa importa. Se invece fosse riconosciuta la sua legittimazione a chiedere l' annullamento del regolamento nel suo insieme, ciò potrebbe sfociare nell' abnorme risultato di annullare una misura di portata generale su domanda di un singolo che è toccato solo nella sua qualità obiettiva di importatore. 20 Per ribattere ai motivi dedotti dalla richiedente, il Consiglio osserva, in primo luogo, che la richiedente si limita a richiamarsi genericamente ai motivi dedotti nell' atto introduttivo della causa principale, senza specificare gli elementi che potrebbero giustificare prima facie la concessione della misura sollecitata. Quanto al primo motivo invocato dalla richiedente, il Consiglio fa notare che, avendo la sentenza 11 giugno 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, annullato il regolamento n. 2808/89 come misura che chiude l' indagine, detta indagine non può ritenersi conclusa. D' altro canto, dopo la pronuncia della sentenza, alla Commissione sarebbero stati forniti dal produttore comunitario interessato elementi probanti circa il dumping e il pregiudizio, che l' hanno costretta a proseguire l' indagine. Quanto al secondo motivo, il Consiglio nega che la richiedente ° contrariamente a quanto sostiene ° non sia stata posta in grado di tutelare i propri interessi. Per ribattere al terzo, quarto e quinto motivo, il Consiglio fa osservare che i fatti invocati dalla richiedente non sono sufficienti per far considerare assodato il carattere manifesto degli errori eventualmente commessi. Quanto al sesto motivo, con il quale la richiedente fa carico al Consiglio di essere venuto meno al suo obbligo di motivazione nel rispondere alla propria denuncia per abuso di posizione dominante, il Consiglio ritiene che le questioni relative a un abuso del genere rientrino nella competenza della Commissione. Quanto al settimo motivo, tratto dallo sviamento di potere, il Consiglio fa osservare che gli argomenti della richiedente non sono corroborati da alcuna prova. 21 Quanto all' urgenza, il Consiglio sostiene che la richiedente non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni circa l' impossibilità di rifornirsi presso produttori stabiliti, rispettivamente, negli [OSCURATO:PERSONA] d' America e in Canada né del fatto che le verrebbero precluse le esportazioni nei paesi extraeuropei. Sempre secondo il Consiglio, non sarebbe del pari stata dimostrata la presunta perdita di clientela e di quote di mercato, passate nella sfera d' influenza del produttore comunitario. Inoltre, pur se fossero corroborati da prove, siffatti elementi sarebbero conseguenze naturali dell' imposizione di un dazio antidumping, al pari del fatto che questo implica un aumento dei costi di produzione dell' operatore interessato. Questa constatazione rimane valida nonostante le allegazioni della richiedente circa il presunto rifiuto di vendita del produttore comunitario, allegazioni che il Consiglio avrebbe peraltro disatteso nei 'considerando' del regolamento impugnato. Per dimostrare l' urgenza della sua istanza, non è sufficiente che la richiedente invochi effetti di questo tipo; dovrebbe invece dimostrare di subire un danno specifico. Orbene, la richiedente non avrebbe fornito prove in questo senso. Il Consiglio ricorda infine che, ad ogni modo, è la Commissione l' istituzione competente ad adottare sanzioni contro un abuso di posizione dominante da parte della [OSCURATO:PERSONA], come pure ad adottare provvedimenti urgenti in materia. 22 Quanto al determinare se in seguito ad una ponderazione degli interessi in gioco risulti opportuno adottare provvedimenti di sospensione, il Consiglio ritiene che la richiedente non abbia prodotto prove a sostegno di tale opportunità. In proposito il Consiglio ribadisce le constatazioni contenute nel regolamento impugnato, circa il pregiudizio che avrebbe subito il produttore comunitario e l' interesse della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare misure antidumping. D' altro canto, il fatto che, secondo la richiedente, la produzione di calcio metallico della [OSCURATO:PERSONA] costituisca una percentuale esigua rispetto all' attività globale del gruppo del quale fa parte detta società sarebbe irrilevante, poiché la disciplina antidumping mirerebbe a tutelare tutti i settori di produzione. 23 Il Consiglio aggiunge che, qualora il giudice dell' urgenza ritenesse, accogliendo il punto di vista opposto a quello del Consiglio, che si devono adottare misure provvisorie, dette misure andrebbero subordinate a due condizioni sostanziali. Anzitutto, si dovrebbe fare in modo che la richiedente non possa rivendere, senza trasformazioni, le merci importate dalla Cina e dalla Russia e, in secondo luogo, si dovrebbe esigere la costituzione di una garanzia bancaria per il pagamento del dazio antidumping qualora venisse respinto il ricorso principale, giacché questa garanzia è essenziale per l' equilibrio dei rispettivi interessi della richiedente e del produttore comunitario. Giudizio del giudice dell' urgenza 24 In relazione alla ricevibilità del ricorso principale, si deve constatare che detto ricorso non può considerarsi, prima facie, manifestamente irricevibile. Infatti la Corte nella sentenza 16 maggio 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già ricordata, ha dichiarato ricevibile il ricorso d' annullamento promosso dalla richiedente avverso il regolamento n. 2808/89. In detta sentenza la Corte ha riconosciuto, da un lato, che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, anche se in realtà hanno carattere normativo, possono tuttavia in determinate circostanze toccare individualmente taluni operatori economici. Dall' altro, ha ritenuto che la richiedente fosse interessata individualmente dal regolamento in questione, dati alcuni elementi che la collocavano in una particolare situazione che, sotto il profilo di detto regolamento, la distingueva da tutti gli altri operatori economici. Orbene, detti elementi, riassunti al punto 17 della sentenza summenzionata, non hanno subito, prima facie, alcuna variazione sostanziale dopo di allora. 25 Quanto alla fondatezza, prima facie, del ricorso principale, deve riconoscersi, come ha fatto osservare il Consiglio, che la richiedente, per suffragare il fumus boni juris delle sue pretese, si è limitata a enunciare i motivi dedotti nel ricorso principale. Se il giudice del procedimento sommario è nell' impossibilità di analizzare attentamente il complesso dei motivi e degli argomenti esposti nel ricorso principale, egli deve tuttavia prendere in considerazione gli argomenti esposti dalla richiedente nella sua istanza di provvedimenti provvisori nonché nelle sue osservazioni orali, per accertare se esistano elementi che possano inficiare le conclusioni cui è giunta l' autorità comunitaria (v. ordinanza del presidente del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-29/92 R, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-2161, punto 34). 26 A questo proposito è d' uopo ricordare che la richiedente, nella domanda di provvedimenti urgenti e nel corso dell' audizione, ha contestato le conclusioni alle quali sono giunti Commissione e Consiglio per quel che riguarda il pregiudizio, ai sensi dell' art. 4 del regolamento di base, e le cause di detto pregiudizio. Secondo la richiedente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di fornirle un prodotto rispondente alle sue esigenze, è stato erroneo considerare che tale società abbia subito un pregiudizio. In ogni caso, l' entità di detto pregiudizio è stata sopravvalutata. D' altro canto la richiedente ha particolarmente insistito sul fatto che, a suo giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto alcuno sforzo per poterla rifornire, cercando invece di escluderla dal mercato. Questo argomento, che corrisponde alle prime due parti del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso principale, è attendibile e non può definirsi, prima facie, privo di fondamento. D' altro canto il Consiglio ha ribattuto a questo argomento limitandosi a reiterare le constatazioni contenute nel regolamento impugnato e, durante l' audizione, a ricordare in modo astratto la possibilità di carenze tecniche imputabili alla richiedente, che non le consentivano di avvalersi dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA]. 27 Comunque stiano le cose, l' esame approfondito, in fatto e in diritto, che meritano questi argomenti della richiedente come pure gli altri motivi e argomenti contenuti nel ricorso principale, va oltre l' ambito del presente procedimento sommario. 28 Di conseguenza, si deve esaminare il presupposto dell' urgenza, che va valutato, in base a una giurisprudenza costante, in relazione alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento subisca un danno grave e irreparabile (v. ordinanza 14 febbraio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già ricordata, punto 17). Secondo una costante giurisprudenza, un danno puramente economico non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-185/94 R, Geotronics/Commissione, Racc. pag. II-519, punto 22). Così stando le cose, per accertare l' urgenza nel caso di domanda di sospensione dell' esecuzione di un regolamento antidumping, non basta appellarsi agli effetti conseguenti all' istituzione del dazio imposto, cioè un aumento del prezzo del prodotto gravato da detto dazio e una correlativa limitazione delle quote di mercato nella [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la reale finalità di un dazio antidumping è quella di aumentare il prezzo del prodotto in questione per compensare il margine di dumping constatato (v. ordinanza del presidente della Corte 11 marzo 1994, causa C-6/94 R, Descom/Consiglio, Racc. pag. I-867, punto 16). 29 A questo proposito, è d' uopo riconoscere che gli elementi forniti dalla richiedente non giustificano, in questo stadio del procedimento, alla luce dei criteri esposti in precedenza, la concessione del provvedimento di sospensione richiesto. 30 Quanto al rischio, prospettato dalla richiedente, di venire esclusa dal mercato prima che il Tribunale si pronunci sulla domanda di merito, la stessa parte ha ammesso, nel corso dell' audizione, che tale prospettiva è meramente ipotetica. A questo proposito è pure importante ricordare che la richiedente ha del pari ammesso che solo una parte della sua produzione è colpita dal dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato, giacché il rimanente è importato in regime di perfezionamento attivo, in esenzione da detto dazio. 31 Quanto all' asserita perdita di clienti e di quote di mercato per effetto dell' imposizione del dazio antidumping, la richiedente ha osservato che questo pregiudizio è dovuto all' aumento di prezzo che ha dovuto praticare per far fronte al dazio. Su questo punto ha dichiarato durante l' audizione che la sua clientela, entro certi limiti, accetta una maggiorazione di prezzo per i suoi prodotti rispetto a quelli della [OSCURATO:PERSONA], prodotti concorrenti, data la migliore qualità dei primi. Tuttavia il prezzo che essa deve praticare per effetto del dazio antidumping va oltre il limite tollerato dalla clientela, che preferisce allora acquistare dalla [OSCURATO:PERSONA]. 32 Orbene, come ha giustamente osservato il Consiglio, questo argomento costituisce un indizio che consente di concludere, prima facie, che l' asserito pregiudizio costituito dalla perdita di clientela e di quote di mercato non ha indole irreparabile. Per quel che riguarda, anzitutto, il periodo che va fino all' eventuale abolizione del dazio antidumping, qualora dovesse venire accolta la domanda principale, l' asserito pregiudizio avrebbe solo indole pecuniaria, conseguente all' applicazione di detto dazio e, quindi, in linea di massima sarebbe riparabile, giacché risulta assodato, prima facie, che la richiedente non rischia di venire esclusa dal mercato (v., supra, punto 30). Quanto al periodo successivo a un eventuale annullamento del regolamento impugnato, nulla impedirebbe, normalmente, alla richiedente di ridurre i suoi prezzi di vendita, in proporzione alla diminuzione dei prezzi dei prodotti importati per effetto della soppressione del dazio antidumping, in modo da recuperare clientela e quote di mercato perse nel frattempo. I documenti prodotti in giudizio e le discussioni in sede di procedimento sommario non hanno infatti messo in luce alcun elemento che consenta di ritenere che un siffatto ripristino della situazione antecedente all' imposizione del dazio sia impossibile. 33 Dalle considerazioni che precedono emerge che, così stando le cose, non è provato che sussista rischio di pregiudizio grave e irreparabile e, quindi, non sussiste il presupposto per emanare un provvedimento d' urgenza. 34 Si deve però ammettere che una successiva modifica dei fattori economici, in particolare un peggioramento della situazione della richiedente, possa mettere a repentaglio la sua sopravvivenza prima della pronuncia nel merito della causa. A questo proposito occorre osservare che tale eventualità potrà essere presa in considerazione vuoi dalla Commissione in caso di riesame, come contemplato nei 'considerando' del regolamento impugnato, vuoi dal giudice del procedimento urgente, che si pronunci su una domanda eventualmente presentata ai sensi dell' art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale. 35 Si deve aggiungere che, pur supponendo che il presupposto dell' urgenza possa considerarsi sussistente in questa fase, il giudice dell' urgenza, non essendo in grado di valutare con sufficiente certezza la legittimità del regolamento impugnato, potrà accordare la sospensione richiesta solo a condizione che la richiedente presti adeguate garanzie a copertura dell' importo totale dovuto in applicazione di detto regolamento (v. ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1977, cause riunite 113/77 R e 113/77 R-Int., NTN Toyo/Consiglio, Racc. pag. 1721, punto 9). Orbene, nel corso dell' audizione, un rappresentante della richiedente ha dichiarato che, se dovesse prestare garanzie di tal fatta, sarebbe per lei inevitabile inglobare nei suoi prezzi l' importo del dazio antidumping, giacché dovrebbe prevedere l' ipotesi di un versamento posticipato di detto tributo. Ne consegue che l' unico provvedimento di sospensione che il giudice dell' urgenza potrebbe adottare nella fattispecie, secondo la stessa richiedente, è per lei privo di interesse e quindi non vale la pena considerarlo. 36 Inoltre, e in ogni caso, si deve osservare che l' obbligo per la richiedente di tener conto di un' eventuale riscossione posticipata del dazio antidumping maturato su importazioni precedenti non dipende dal fatto che il giudice dell' urgenza subordini o meno la concessione della sospensione alla prestazione di idonee garanzie, ma è connesso all' indole necessariamente temporanea dei provvedimenti che il giudice dell' urgenza può adottare, la quale osta a qualsiasi "sospensione definitiva" dei dazi, giacché dette misure non devono pregiudicare la pronuncia nel merito. Ne consegue che detti provvedimenti non possono ovviare al pregiudizio pecuniario che comporta per la richiedente la necessità di tener conto di detta eventualità. La richiedente ha fatto presente, d' altro canto, nella memoria del 1 febbraio 1995, che l' unica soluzione idonea a porre rimedio al suo pregiudizio sarebbe la modifica del regolamento impugnato, vale a dire la dichiarazione che esso è inapplicabile nei suoi confronti. A questo proposito basterà constatare che qualsiasi modifica del regolamento impugnato rientra nella competenza del Consiglio, istituzione che lo ha adottato. Di conseguenza, il giudice dell' urgenza non può accogliere una domanda in questo senso. 37 Da queste considerazioni emerge che la presente domanda di sospensione va disattesa. Sulle domande d' intervento 38 In considerazione di quanto precede, non è necessario pronunciarsi sulle domande di intervento della Commissione e della [OSCURATO:PERSONA], presentate a sostegno del Consiglio, le cui conclusioni vanno vagliate unicamente alla luce degli argomenti svolti dalle parti nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) E' respinta la domanda di sospensione dell' esecuzione. 2) Non vi è luogo di pronunciarsi sulle domande d' intervento. 3) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 24 febbraio 1995.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris