CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleLUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17gennaio 2024,il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato il reclamo proposto nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 6 settembre 2023 con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata da lui avanzata in relazione a i periodidi detenzione dal 7 novembre 2002 al 7 gennaio 2006 e dal 16 marzo 2009 al 16 settembre 2009. Secondo il Collegio, infatti, nell’ultimo di tali semestri,[OSCURATO:PERSONA] si era reso responsabile deldelitto di usura nonché di estorsione continuata in concorso, commessa dalluglio 2008 al febbraio 2009 con l ’ aggravante del metodo mafioso e,ancora, di usura dal 2008 al 2010. Pertanto, trattandosi di condotte talmente gravi e sintomatiche della mancata partecipazione all’opera rieducativa, non poteva procedersi alla valutazione frazionata dei semestri in valutazione, dovendo le stesse riverberarsi anche sulla valutazione del periodo dal 2002 al 2006, durante il quale la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] era stata esente da rilievi. 1.1. Con sentenza n. 35266 in data 16 maggio 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che il Tribunale aveva reso una motivazione lacunosa, incentrata esclusivamente sulla gravità dei reati commessi nel periodo di libertà, inferendone automaticamente la mancata partecipazioneall’opera di rieducazione nel precedente periodo detentivo , senza però valutare: a) l e concrete caratteristiche delle condotte di reato , indipendentemente dal relativo nomen iuris; b) la distanza di due anni e mezzo dalprecedente periodo detentivo; c) la partecipazione del detenuto al programma trattamentale nel suddetto periodo; d) l’essersi Spinaattivato, a partire dalla sua scarcerazione, per reperire occasioni di lavoro, peraltro documentate dall’estratto conto dell’INPS; e) le dichiarazioni rese dal ricorrente davanti al Tribunale circa le contingenti difficoltà economiche che lo avrebbero indotta a ricadere neldelitto. 1.2. Con ordinanza in data 14 gennaio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigett ato il reclamo proposto nell’interesse di GiovanniSpina. Secondo il Collegio, infatti, la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto procedere, in fase esecutiva,a un primo cumulo parziale comprensivo del l e sentenze del Tribunale di Napoli -Sezione di Portici del 2 ottobre 2008 e della Corte di a ppello di Napoli del 26ottobre 2004 (relative a reat i commessi anteriormente alla es ecu zione del periodo di custodia cautelareo comunque non computabili a titolo di fungibilità) e dichiarare che la relativa pena era stata completamente espiata ; e avrebbe dovuto,successivamente, formare un secondo cumulo parziale comprensivo delle tre sentenze aventi ad oggetto i reat i commessi in epoca successiva alla esecuzione della custodia cautelare. Edal momento che,a seguito di tale computo, alla luce del principio dettato dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non sarebbe rimastaalcuna pena da eseguire in relazione ai titoli del primo cumulo , l ’ istanza di liberazione anticipata avrebbe dovuto essere considerata ab origineinammissibile. 2. GiovanniSpina ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel dettaglio, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il Tribunale di s orveglianza abbi a ignorato le indicazioni della pronuncia rescindente, limitandosi arilevare che n el provvedimento di cumulo sarebbero state ricomprese sentenze di condanna applicative di pene interamente già espiate e per le quali avrebbero dovuto essere emessi due cumuli parziali, sicché non rimanendo pena da eseguire, l ’ istanza era ab origine inammissibile. Nonostante tale conclusione, il Tribunale non a vrebbe ritenuto inammissibile la richiesta, respingendolanel merito e senza fornire a l cun a motivazione in relazione all’adesione o meno del condannato all ’ opera di rieducazione nel periodo i n valutazione e, quindi, senza uniformarsi alla pronuncia rescindente, in violazione dell’art.627,comma 3 , c od . p roc . p en . Peraltro, ove il Tribunale a vesse dichiarato inammissibile l’istanza avrebbe emesso un provvedimento abnorme, perché pronunciato da un giudice incompetente a decidere le questioni sul titolo esecutivo, essendo tale materia riservata,ex artt. 655 e 663 cod. proc. pen . , al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 c od . p roc . p en . e, in sede di incidente di esecuzione, al giudice dell’esecuzione exart. 665 cod. proc. pen . 3. In data 19 settembre 2025è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. Va premesso, per una migliore comprensione della vicenda,che il Tribunale, pronunciandosi a seguito dell’annullamento dell’ordinanza di rigetto del reclamo in materia di liberazione anticipata proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha motivato il nuovo provvedimento sfavorevole al ricorrente con una valutazione di merito non sull’incidenza delle condotte da lui tenute rispetto al percorso rieducativo, ma sulla inaccoglibilità della domanda conseguente all’integrale espiazione della pena cui la richiesta di riduzione afferiva,relativamente a l periodo di detenzione sofferto dal 7novembre 2002 al 7 gennaio 2006 . Infatti, l’ordinanza oggi impugnata ha evidenziato che il provvedimento di cumulo attualmente in esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 8 aprile 2022, contiene cinque titoli esecutivi: la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione di Portici del 2 ottobre 2008 , che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a 8 mesi di reclusione per reati commessi nel 2002; la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26ottobre 2004 , che lo ha condannato a lla pena di2 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto di cui art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, commesso nel 2001; la sentenza del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 5novembre 2012 ; la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14gennaio 2011 e, infine, la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28novembre 2017. Ora, il periodo trascorso da [OSCURATO:PERSONA] in custodia cautelare dal 7 novembre 2002 al 18 maggio 2004 e il periodo di fungibilità computato exart. 657 cod. proc. pen. dal 19 maggio 2004 al 7 maggio 2005 è stato imputato alla pena inflitta dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 ottobre 2004, con conseguente completa estinzione della pena da eseguire per tale reato; mentre il periodo espiato dall’8 maggio 2005 al 7 gennaio 2006 risulta essere stato imputato, ex art. 657 cod. proc. pen., alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli -Sezione di Portici del 2 ottobre 2008, con conseguente piena estinzione anche della pena applicata con tale pronuncia. Ne consegue che il periodo compreso tra il 7 novembre 2002 e il 7 gennaio 2006, riferito a pene che, conseguentemente, sono state interamente espiate, non avrebbe potuto essere portato in detrazione delle pene residue indicate nel provvedimento di cumulo e relative alle altre tre sentenze in esso riportate, a ciò ostando l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale consente il computo della custodia cautelare subita o delle pene espiate dopo la commissione dei reati per i quali devono essere determinate le pene ancora da eseguire; reati che, nel caso in esame, risultavano commessi in epoca successiva alla conclusionedel predetto periodo, imputato alla custodia cautelare eseguita o alla pena imputata al calcolo della fungibilità. Pertanto, come correttamente osservato dal provvedimento impugnato, la detrazione del periodo trascorso in detenzione dal 7 novembre 2002 al 7 gennaio 2006 non era consentita dall’art, 657, comma 4, cod. p roc . p en ., trattandosi di periodi espiati prima della commissione dei reati a cui si riferivanoi nuovi titol i per i quali era stata richiesta la detrazione della pena(Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297 - 01; Sez. 1, n. 5178 del 21/09/2000, Ferrara, Rv. 217242 -01, secondo cui il periodo di pena detentiva espiata sine tituloper un reato diverso da quello per cui è in corso l’esecuzione è computabile,per il principio di fungibilità, solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 657, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata). Va, del resto, ribadito che ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione a eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 -01): ciò che, come detto, nel caso di specie non poteva, invece, avvenire. Inoltre, essendosi al cospetto di pene già espiate doveva escludersi la possibilità di chiedere, con riferimento ad esse, la concessione della liberazione anticipata, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene concedibile il beneficio unicamente a pene per le quali sia ancora in corso l’esecuzione ( ex plurimisSez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 250996 - 01; Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220 -01). 3. Tanto premesso e venendo, indi, all’analisi delle censure difensive, il ricorso deduce, sotto unprimo profilo, la violazione dell ’ art. 627, comma 3, cod. proc. pen.in quanto il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, lungi dall’uniformarsi alle indicazioni fornite in sede rescindente, si sarebbe occupato di un profilo che, dopo la pronuncia di annullamento con rinvio, sarebbe rimasto precluso alla sua cognizione. Ciò in quanto, nella sostanza, l’ordinanza impugnata avrebbe rilevato un profilo di inammissibilità originaria della richiesta, non scrutinabile una volta che la pronuncia rescindente aveva evidenziato un vizio di motivazione relativo a uno specificoprofilo di merito, concernente la valutazione della effettiva partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione nel periodo cui afferiva la richiesta di liberazione anticipata. La censura è però generica, dal momento che la questione dedotta avrebbe potuto essere scrutinata ove il Tribunale di sorveglianza avesse dichiarato l’inammissibilità della richiesta, posto che, solo in tale ipotesi,si sarebbe realizzata quella retrocessione a una fase anteriore a quella di merito , oggetto della pronuncia rescindente.E tuttavia, come detto, nel caso in esame, come del resto ammette lo stesso ricorrente, il Collegio di merito non ha rilevato l’esistenza di alcuna situazione di inammissibilità della richiesta , ritenendo , alla stregua di un apprezzamento di merito, di non poter concedere la liberazione anticipata in relazione aun periodo di carcerazione relativa a titoli ormai interamente espiati. In ogni caso non è superfluo rilevare che , nell ’ ipotesi in cui la pronuncia rescindente abbia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell’annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l’illogicità (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, 2024, Lombardi, Rv. 285801 -02; Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440 - 01; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 -01; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122 - 01; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333 -01; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389 - 01; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694 - 01; Sez. 3, n. 4759 del 22/03/2000, Boccardo, Rv. 216343 -01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204636 - 01). E che la questione sulla eventuale inammissibilità originaria della domanda potesse essere stata implicitamente valutata in sede rescindente, sì da farne discendere un effetto preclusivo, può essere legittimamente revocato in dubbio, posto che essa non era stata dedotta, né sarebbe stata deducibile in sede di legittimità (atteso che, in presenza di un provvedimento di rigetto del reclamo, il Pubblico ministero non avrebbe avuto interesse a impugnare e che, ovviamente, nemmeno il richiedente avrebbe avuto un interesse a farlo), né, infine, può con certezza affermarsi che la stessa Corte di cassazione fosse nelle condizioni di rilevare il suddetto profilo di asserita inammissibilità, non potendo risolutamente affermarsi ch e il provvedimento di cumulo de quo fosse stato allegato agli atti del primo procedimentorescindente. 4. Venendo, quindi, al rilievo difensivo secondo cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe, di fatto, esorbitato dalle proprie attribuzioni, pronunciandosi su un profilo, quello della illegittimità del provvedimento di cumulo, rientrante nella cognizione del giudice dell’esecuzione, osserva il Collegio che anch’esso deve ritenersi infondato. Infatti, a fronte di una qualunque richiesta nelle materie devolute alla cd. giurisdizione di sorveglianza, il relativo scrutinio è esteso a tutte le questioni preliminari, le quali, secondo i principi generali in materia di pregiudizialitàposti dall’art. 2, comma 1, cod. proc. pen., ben possono essere risolte incidentalmente dal giudice che ha competenza sulla questione principale. Il magistrato e il tribunale di sorveglianza, in altri termini, hannopoteri di accertamento incidentale in ogni ipotesi in cui debbano decidere su una richiesta di loro competenza. E’ il caso, ampiamente riportato nella giurisprudenza di legittimità,dello sciogli mento del cumulo propedeutico alla decisione su una richiesta di permesso premio o di misura alternativa; operazione generalmente compiuta in bonam partem e , dunque, con valutazione finalizzata all’accoglimento dell’istanza del richiedente, ma che ovviamente può essere compiuta anche quando da essopossa derivare un effetto non favorevole, in particolare quando il cumulo sia stato formato in maniera non corretta, assorbendo un titolo esecutivo ormai esauritosi (v. supra quanto osservato al § 2 del «considerato in diritto» in relazione alla possibilità e ai limiti di un siffatto assorbimento). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces