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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:133
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0377_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 5 febbraio 2024 – [Sancra] ( i ) (causa C‑377/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Verifica fiscale – Vendita di veicoli usati ai consumatori finali – Operazioni soggette all’IVA – Articoli 73 e 78 – Base imponibile – Principio della neutralità fiscale – Fatturazione errata con un’aliquota IVA pari a zero – Applicazione dell’aliquota normale dell’IVA da parte dell’amministrazione tributaria – Inclusione dell’IVA dovuta nel prezzo di vendita» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Fatture erronee riportanti un’aliquota IVA pari a zero – Inclusione nel prezzo indicato dell’IVA all’aliquota rettificata – Presupposto – Impossibilità per il debitore dell’imposta di recuperare presso il consumatore finale l’imposta reclamata dall’amministrazione tributaria [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 2, b), 73, 78, a)] (v. punti 23, 24 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 78, lettera a), e con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) abbia erroneamente indicato nelle fatture che egli ha emesso nei confronti dei consumatori finali un’aliquota IVA pari a zero, sebbene fosse applicabile un’aliquota più elevata, il prezzo o l’importo indicato in dette fatture deve comunque essere considerato un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, il soggetto passivo abbia la possibilità di procedere alla ripercussione sui consumatori finali e al recupero nei loro confronti dell’IVA corrispondente all’applicazione dell’aliquota rettificata. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0377_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 5 febbraio 2024 – [Sancra] ( i ) (causa C‑377/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Verifica fiscale – Vendita di veicoli usati ai consumatori finali – Operazioni soggette all’IVA – Articoli 73 e 78 – Base imponibile – Principio della neutralità fiscale – Fatturazione errata con un’aliquota IVA pari a zero – Applicazione dell’aliquota normale dell’IVA da parte dell’amministrazione tributaria – Inclusione dell’IVA dovuta nel prezzo di vendita» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Fatture erronee riportanti un’aliquota IVA pari a zero – Inclusione nel prezzo indicato dell’IVA all’aliquota rettificata – Presupposto – Impossibilità per il debitore dell’imposta di recuperare presso il consumatore finale l’imposta reclamata dall’amministrazione tributaria [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 2, b), 73, 78, a)] (v. punti 23, 24 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 78, lettera a), e con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) abbia erroneamente indicato nelle fatture che egli ha emesso nei confronti dei consumatori finali un’aliquota IVA pari a zero, sebbene fosse applicabile un’aliquota più elevata, il prezzo o l’importo indicato in dette fatture deve comunque essere considerato un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, il soggetto passivo abbia la possibilità di procedere alla ripercussione sui consumatori finali e al recupero nei loro confronti dell’IVA corrispondente all’applicazione dell’aliquota rettificata. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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