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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12238/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 11/12/2025, la Corte di appello di Napoli ha respinto larichiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], laquale è stata sottoposta dal 30/11/2021 al 18/11/2022 alla misura cautelaredella custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e74 D.P.R. n. 309 del 1990, dai quali è stata assolta, ai sensi dell’art. 530, comma2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, con sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 18/11/2022, irrevocabile indata 09/04/2023.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.Rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la odierna ricorrenteavesse tenuto un comportamento attivo, teso al rafforzamento dell’altrui intentocriminoso; che, invero, una siffatta affermazione confligge con il portatodecisionale della sentenza assolutoria, che aveva giudicato meramente passiva lacondotta serbata dalla [OSCURATO:PERSONA], essendo consistita nell’assistenza inerte, inidoneaad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pureconosceva la sussistenza; che l’autonomia tra il giudizio di cognizione e quello diriparazione riguarda la valutazione di fatti, non l’accertamento degli stessi, cheva compiuto nel giudizio di merito, con la conseguenza che la colpa grave,ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, non può essere desunta da condotteche la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o nonsufficientemente provate; che il provvedimento impugnato non ha effettuato unavalutazione critica degli esiti delle intercettazioni, interpretandoli in manieradifforme rispetto alla lettura offerta dal giudice del merito, che ha evidenziatocome dai dialoghi intercettati non potesse desumersi che la [OSCURATO:PERSONA] fossecomplice nell’attività delittuosa del marito, non prendendo parte attiva alleconversazioni rilevanti per la vita del clan; che, in definitiva, non si rinvengonoagli atti comportamenti percepibili come indicativi della contiguità della ricorrenteai sodalizi criminali contestati, tali da far sospettare il suo diretto coinvolgimentonelle attività illecite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è destituito di fondamento.1.1.

Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez.

U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv.

Rv. 257606 – 01, in motivazione).

Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato.

Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se lecondotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiustadetenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altruierrore) alla produzione dell’evento "detenzione”.

A tal fine il giudice dellariparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nelprocesso, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno dellecondizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo,compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto allariparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952 – 01).

Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudicedi merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatoridisponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava,secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01).

Invero, nelgiudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto chelegittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva,comunque legittima, dell’imputato.

Trattasi di accertamento che va svoltotenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U,n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 – 01).1.2.

Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare soloquanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non puòprovate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra piùampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono stateescluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate.

In altri termini, lasentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto diriferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico deglielementi acquisiti al processo di cognizione.

Dunque, la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedentedato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che nonsiano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere ditipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali daaver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue,connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esternocome contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio,all’autoincolpazione o al silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi o ancora almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.3.

Come si accennava, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, lacolpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche inrelazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente,detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri disolidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o allecose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre chel’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attivitàcriminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avereoggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il conniventenon intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse aconoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02;Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 – 01).

In altri termini,con riferimento a quest’ultima ipotesi, la colpa grave, pur potendo essereravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorchéesso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell’agente, richiede, tuttavia,per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenzadell’attività criminosa dell’agente medesimo.1.4.

Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen.all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendoindividuato le condotte gravemente colpose poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] connivente che ha rafforzato la volontà criminosa del maritoPacifico [OSCURATO:PERSONA], come emerge evidente dagli esiti delle operazioni di captazione.Si tratta di un comportamento che, come ha affermato la Corte territoriale nelprovvedimento impugnato, se pure non assurge al grado di compartecipazionepenalmente rilevante, assume, tuttavia, significato ai fini della colpa graveostativa alla riparazione.In particolare, il giudice della riparazione ha desunto la conoscenza da partedella ricorrente dell’illecita attività posta in essere dal marito dalla sua frequentepresenza in contesti nei quali si discuteva delle attività del sodalizio: così, in unaconversazione intercettata risulta collaborare con il [OSCURATO:PERSONA] ai conteggi deldenaro provento del narcotraffico, cui era dedito il sodalizio; in un’altra vienemessa a conoscenza dal marito del luogo in cui il fratello, [OSCURATO:PERSONA],latitante, aveva trovato rifugio; in un’altra ancora partecipa ad unaconversazione nel corso della quale di discute della lite tra due donne legate alclan, insorta a seguito della sentenza di secondo grado che aveva confermato lecondanne emesse per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condottedescritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputata.Orbene, la partecipazione assidua alle discussioni tra i sodali, relative allaordinaria gestione del clan, costituisce comportamento gravemente colposo, chepuò esser preso in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine diaccertare se abbia costituito il presupposto che, con il concorso dell’erroredell’autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della sua configurabilitàcome reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte abbianocreato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare ilcoinvolgimento di chi le ha tenute nei reati associativi per cui si procedeva.In conclusione, i comportamenti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità,fattispecie di reato (nella specie, quelle di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74D.P.R. n. 309 del 1990) ed a generare interpretazioni erronee da partedell’Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4,n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01).2.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 11/12/2025, la Corte di appello di Napoli ha respinto larichiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], laquale è stata sottoposta dal 30/11/2021 al 18/11/2022 alla misura cautelaredella custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e74 D.P.R. n. 309 del 1990, dai quali è stata assolta, ai sensi dell’art. 530, comma2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, con sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 18/11/2022, irrevocabile indata 09/04/2023.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.Rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la odierna ricorrenteavesse tenuto un comportamento attivo, teso al rafforzamento dell’altrui intentocriminoso; che, invero, una siffatta affermazione confligge con il portatodecisionale della sentenza assolutoria, che aveva giudicato meramente passiva lacondotta serbata dalla [OSCURATO:PERSONA], essendo consistita nell’assistenza inerte, inidoneaad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pureconosceva la sussistenza; che l’autonomia tra il giudizio di cognizione e quello diriparazione riguarda la valutazione di fatti, non l’accertamento degli stessi, cheva compiuto nel giudizio di merito, con la conseguenza che la colpa grave,ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, non può essere desunta da condotteche la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o nonsufficientemente provate; che il provvedimento impugnato non ha effettuato unavalutazione critica degli esiti delle intercettazioni, interpretandoli in manieradifforme rispetto alla lettura offerta dal giudice del merito, che ha evidenziatocome dai dialoghi intercettati non potesse desumersi che la [OSCURATO:PERSONA] fossecomplice nell’attività delittuosa del marito, non prendendo parte attiva alleconversazioni rilevanti per la vita del clan; che, in definitiva, non si rinvengonoagli atti comportamenti percepibili come indicativi della contiguità della ricorrenteai sodalizi criminali contestati, tali da far sospettare il suo diretto coinvolgimentonelle attività illecite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è destituito di fondamento.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, in motivazione). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se lecondotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiustadetenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altruierrore) alla produzione dell’evento "detenzione”. A tal fine il giudice dellariparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nelprocesso, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno dellecondizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo,compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto allariparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudicedi merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatoridisponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava,secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01). Invero, nelgiudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto chelegittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva,comunque legittima, dell’imputato. Trattasi di accertamento che va svoltotenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U,n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 – 01).1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare soloquanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non puòprovate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra piùampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono stateescluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, lasentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto diriferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico deglielementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedentedato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che nonsiano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere ditipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali daaver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue,connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esternocome contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio,all’autoincolpazione o al silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi o ancora almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.3. Come si accennava, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, lacolpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche inrelazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente,detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri disolidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o allecose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre chel’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attivitàcriminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avereoggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il conniventenon intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse aconoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02;Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 – 01). In altri termini,con riferimento a quest’ultima ipotesi, la colpa grave, pur potendo essereravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorchéesso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell’agente, richiede, tuttavia,per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenzadell’attività criminosa dell’agente medesimo.1.4. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen.all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendoindividuato le condotte gravemente colpose poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] connivente che ha rafforzato la volontà criminosa del maritoPacifico [OSCURATO:PERSONA], come emerge evidente dagli esiti delle operazioni di captazione.Si tratta di un comportamento che, come ha affermato la Corte territoriale nelprovvedimento impugnato, se pure non assurge al grado di compartecipazionepenalmente rilevante, assume, tuttavia, significato ai fini della colpa graveostativa alla riparazione.In particolare, il giudice della riparazione ha desunto la conoscenza da partedella ricorrente dell’illecita attività posta in essere dal marito dalla sua frequentepresenza in contesti nei quali si discuteva delle attività del sodalizio: così, in unaconversazione intercettata risulta collaborare con il [OSCURATO:PERSONA] ai conteggi deldenaro provento del narcotraffico, cui era dedito il sodalizio; in un’altra vienemessa a conoscenza dal marito del luogo in cui il fratello, [OSCURATO:PERSONA],latitante, aveva trovato rifugio; in un’altra ancora partecipa ad unaconversazione nel corso della quale di discute della lite tra due donne legate alclan, insorta a seguito della sentenza di secondo grado che aveva confermato lecondanne emesse per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condottedescritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputata.Orbene, la partecipazione assidua alle discussioni tra i sodali, relative allaordinaria gestione del clan, costituisce comportamento gravemente colposo, chepuò esser preso in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine diaccertare se abbia costituito il presupposto che, con il concorso dell’erroredell’autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della sua configurabilitàcome reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte abbianocreato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare ilcoinvolgimento di chi le ha tenute nei reati associativi per cui si procedeva.In conclusione, i comportamenti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità,fattispecie di reato (nella specie, quelle di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74D.P.R. n. 309 del 1990) ed a generare interpretazioni erronee da partedell’Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4,n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01).2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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