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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02427/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico atto di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato l'affermazione di reità delle imputate per i reati di cui agli artt.110, 612 bis, 582,585 in relazione all'art. 576 n. 5.1, 614 co. 1 e co. 4 cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che il comune motivo del ricorso, volto a lamentare violazione di legge in relazione all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 614 commi 1 e 4 cod. pen., è puramente contestativo e reiterativo delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da illogicità, dalla sentenza di secondo grado, che ha illustrato compiutamente le ragioni del giudizio di credibilità intrinseca della persona offesa e la dinamica dell'intrusione nel di lei domicilio con contestuale violenza alla persona (pag.5); ritenuto che la memoria difensiva inoltrata nell'interesse delle imputate il 15/11/2023 nulla consenta di aggiungere o di modificare rispetto alle conclusioni così rassegnate; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. ben., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023 Il consi lipre esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico atto di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato l'affermazione di reità delle imputate per i reati di cui agli artt.110, 612 bis, 582,585 in relazione all'art. 576 n. 5.1, 614 co. 1 e co. 4 cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che il comune motivo del ricorso, volto a lamentare violazione di legge in relazione all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 614 commi 1 e 4 cod. pen., è puramente contestativo e reiterativo delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da illogicità, dalla sentenza di secondo grado, che ha illustrato compiutamente le ragioni del giudizio di credibilità intrinseca della persona offesa e la dinamica dell'intrusione nel di lei domicilio con contestuale violenza alla persona (pag.5); ritenuto che la memoria difensiva inoltrata nell'interesse delle imputate il 15/11/2023 nulla consenta di aggiungere o di modificare rispetto alle conclusioni così rassegnate; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. ben., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023 Il consi lipre esten
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