CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2:3/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, in data 11/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen. Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul diniego risulta essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo, stante l'assenza del presupposto della non abitualità della condotta (si veda pag. 7 sulla perdurante protrazione dell'occupazione abusiva); Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, paci. 5 e 6 sull'assenza dei presupposti idonei ad integrare la scriminante dello stato di necessità e pag. 7 sull'abitualità della condotta, fermo restando che la difesa ricorrente nulla ha allegato in ordine all'impossibilità di adire vie alternative all'abusiva occupazione né alla brevità del periodo di occupazione); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]