CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 28852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Considerato che il primo motivo ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'istituto della c.d. bancarotta riparata, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione dì specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato. Rilevato inoltre che la doglianza è altresì manifestamente infondata, posto che dalla motivazione della sentenza, rimasta incontestata sul punto, emerge che le distrazioni di liquidità sono, a tutto concedere, successive al presunto finanziamento della fallita da parte dell'imputato, circostanza che esclude in radice la configurabilità della fattispecie di bancarotta c.d. riparata. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (ribadito con la memoria depositata dal difensore dell'imputato il 1 dicembre 2021) con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato e versato in fatto, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.6 del provvedimento). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle