CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1973
Cassazione n. 37075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al primo motivo di appello, è inammissibile, in quanto si limita a dedurre l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01); rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di appello ribadito non solo che, per la configurabilità di detta attenuante, occorre che la riparazione integrale del danno avvenga prima dell'apertura del dibattimento - ciò che non si verificato nella specie, avendo l'imputato semplicemente ottenuto un piano di rateizzazione del debito tributario -, ma che la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei quali il "risarcimento del danno" cagionato all'Erario costituisce fatto autonomo, specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e 14 del decreto citato, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante, ove avvenuto nei modi, con le forme e nei tempi indicati nelle indicate disposizioni (Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, Ricci, Rv. 284495 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2