CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 26268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per vari reati, tra cui quelli di detenzione di stupefacenti a scopo di cessione a terzi e di detenzione di armi da fuoco clandestine In relazione a questi, la polizia giudiziaria ha sottoposto a sequestro probatorio il suo smartphone ed il Pubblico ministero ha convalidato il provvedimento con proprio decreto.Avverso quest'ultimo egli ha avanzato richiesta di riesame, evidenziandone plurime carenze di motivazione, ma il Tribunale ha respinto tale sua impugnazione, con l'ordinanza contro la quale oggi ricorre, con atto del proprio difensore. 2. Sono due i motivi del suo ricorso. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 324, cod. proc. pen., in relazione al precedente art. 125, comma 3, per assenza di motivazione in punto di esistenza di esigenze probatorie, di necessità del sequestro e di qualificazione dello smartphone come corpo dei reati o cosa ad essi pertinente. Obietta, in proposito il ricorso: che l'ordinanza impugnata si limita ad evocare una generica nozione di "pertinenzialità", peraltro rispetto a reati del tutto diversi tra loro; che il riferimento all'esigenza di "accertamento dei fatti", per giustificare la necessità del vincolo, è puramente tautologico; che i reati sono caduti sotto la diretta percezione degli operatori di polizia giudiziaria, non essendovi perciò altro da accertare. 2.2. Il secondo motivo è rappresentato dalla violazione degli artt. 275 e 355, cod. proc. pen. - 1, Prot. add. CEDU - 8, CEDU - 7 e 8, CDFUE, per violazione dei princìpi di proporzionalità ed adeguatezza del vincolo, avendo il Pubblico ministero omesso d'indicare, nel proprio decreto di convalida del sequestro, i contenuti da ricercare e le necessità probatorie, essendosi limitato, su quest'ultimo punto, ad indicare una generica «finalità di accertamento dei fatti» (si cita, a conforto, giurisprudenza di questa Corte). Né potrebbe colmare tale lacuna - si aggiunge - !Indicazione contenuta sul punto nell'ordinanza impugnata, che ha ravvisato l'utilità del sequestro per ricostruire i legàmi dell'indagato con i contesti illegali di riferimento, non essendo consentito al Tribunale del riesame sostituirsi al Pubblico ministero rimasto silente sul punto (anche per questo aspetto, si richiamano alcuni precedenti di legittimità). 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il secondo motivo di ricorso, che supera ed assorbe il primo. Quelli evocati dal ricorrente, e di séguito esposti, costituiscono, infatti, princìpi costantemente affermati da questa Corte. 22. In generale, anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro probatorio del Pubblico ministero - così come il decreto di convalida - dev'essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione, che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (per tutte, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711). Qualora, poi, il Pubblico ministero non indichi, nel proprio decreto di sequestro probatorio o di convalida, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, giustifichino in concreto l'applicazione della misura e persista nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato ad indicare, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle doverose scelte discrezionali pretermesse dall'organo dell'accusa, quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. In tal caso, pertanto, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (così, Sez. U, Bevilacqua, cit., Rv. 226713, e fra le più recenti di molte altre, Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716). 3. Con specifico riguardo, poi, al sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire un'adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestra esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria, nonché i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358). Ciò non di meno, la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone o lo convalida, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il Pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica e sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati, nonché potendo il titolare dei beni comunque contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato, proponendo richiesta di 3restituzione a norma dell'art. 262, cod. proc. pen., e, nel caso, impugnando il decreto di rigetto (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205). Infine, erra altresì il Tribunale là dove fa carico all'indagato di dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio derivante per i propri dati sensibili dal permanere del vincolo. Anche sotto questo profilo, infatti, questa Corte ha più volte affermato che sussiste l'interesse a ricorrere in capo al proprietario di un telefono contenente dati informatici, di cui sia stato disposto il sequestro probatorio, anche nel caso in cui il bene gli sia stato già restituito previa estrazione della c.d. "copia forense", essendo lo smartphone un dispositivo destinato, per sua natura, a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 40677 del 02/12/2025, S., Rv. 289038; Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, Rv. 288682; Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288535: principio affermato con specifico riferimento alla prova della disponibilità esclusiva dei relativi contenuti da parte del proprietario, ma che deve trovare applicazione, per evidente identità di ratio e presupposti, anche nell'ipotesi in cui - come nel caso in esame - si discuta, piuttosto, della natura di "dati sensibili" di quanto ivi contenuto). 4. In ragione di quanto sin qui esposto, vanno annullati senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che il decreto del Pubblico ministero da essa confermato. Di conseguenza, venuto meno il provvedimento impositivo del vincolo, vanno restituiti all'avente diritto tanto il dispositivo staggito, quanto i contenuti da esso eventualmente già estratti, con i supporti della relativa copia informatica, se non sottoposti a sequestro per altri titoli. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA]