CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha, per quel che qui rileva, riqualificato il reato di cui al capo d) dell'imputazione ai sensi degli artt. 624, 625, primo comma, n. 4, cod. pen., confermando nel resto la sentenza con cui il Tribunale di Padova ha ritenuto ZAGHLOUL [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile di 12 diverse ipotesi di furto per fatti commessi da febbraio 2019 al maggio 2019, nonché del reato di cui all'art. 641 cod. pen. ai danni un tassista. 2. Avverso la citata sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ravvisato autonomamente la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, mai contestata all'interno del capo D) dell'imputazione. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere la Corte territoriale riconosciuto, con riferimento ai capi D) e L) dell'imputazione, due diverse circostanze aggravanti, pur avendo descritto la condotta dell'imputato in maniera identica. 2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 641 cod. pen., indicato nel capo M) dell'imputazione, per aver ravvisato il momento consumativo del reato nel momento iniziale in cui l'imputato ha contratto l'obbligazione, anziché in quello del finale ed effettivo inadempimento. 2.4 Col quarto motivo, eccepisce vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale statuito sui singoli rilievi di gravame, limitandosi a una generica adesione alla decisione del Giudice di primo grado ed evitando il confronto analitico con ognuna delle specifiche eccezioni difensive. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dal capo D) dell'imputazione, si apprende che l'imputato, «dopo essere entrato nel negozio, fingendosi un cliente, contrattava e acquistava un tessuto, attendendo nel negozio» che la p.o. «servisse un altro cliente, così da approfittare della circostanza e, frugando nella borsa, si impossessava del portafoglio....». Lungi dall'aver «autonomamente» ravvisato l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.4, cod. pen., i Giudici dell'appello hanno invece attentamente illustrato, con logico incedere dell'argomentazione, la sussistenza della destrezza - ancorché descritta in via di fatto e non qualificata come tale nel capo d'imputazione - nell'azione delittuosa dell'imputato, il quale «non si è limitato ad approfittare di una situazione (la distrazione o il momentaneo allontanamento della venditrice, da lui non provocati), ma ha compiuto una serie di manovre caratterizzate da tempismo, sveltezza e freddezza operativa, dimostrando una non comune abilità esecutiva».0` Nel ravvisare, in ciò compendiata, l'aggravante della destrezza, la Corte territoriale ha ragionato limpidamente e alla luce degli insegnamenti di questa Corte. Infatti, se l'imputato si fosse limitato ad approfittare di una situazione, l'azione delittuosa si sarebbe collocata al di fuori dell'orbita della circostanza aggravante in parola («In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo»: Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, dep. 2018, Quarticelli, Rv. 270088 - 01). Nel caso di specie, invece, come precipuamente indicato dai Giudici d'appello, l'imputato ha dapprima creato le condizioni ideali (è entrato, ha contrattato, ha acquistato, ha atteso...) per poter, di poi, approfittare di una certa condizione e di un certo momento (l'entrata di un nuovo cliente, la distrazione momentanea della p.o.), frugare nella borsa della p.o. e impossessarsi, a quel punto, della cosa altrui. Nella motivazione dell'impugnata sentenza, i Giudici d'appello hanno valorizzato un comportamento, descritto nel capo d) dell'imputazione, che, nel suo complesso, contemplava, di fatto, tutti gli elementi idonei a ravvisare la contestata aggravante della destrezza. Ciò che induce questo Collegio a disattendere altresì l'eccezione difensiva concernente la mancata, esplicita contestazione dell'aggravante in parola. In tema di circostanze aggravanti, la giurisprudenza di legittimità ammette, infatti, la c.d. contestazione in fatto «quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa» (Sez. 2, n. 15999, del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01). 2.1 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Sul piano logico, l'esattezza della conclusione su una circostanza aggravante va valutata alla luce della motivazione che sorregge tale decisione, non già alla luce delle decisioni relative alle circostanze di altro reato. In ogni caso, è erronea la premessa da cui muove la difesa: i fatti di cui ai capo D e L sono descritti in modo diverso, visto che, in quest'ultimo caso, nel capo di imputazione si fa riferimento ad un'attività di distrazione della commessa e, nella sentenza, a una rapida successione di condotte, poste in essere con mezzo fraudolento dall'imputato, che aveva confuso la commessa con una serie di diversivi ( «nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01).2.3 II terzo motivo è manifestamente infondato. Dal capo di imputazione M) è dato comprendere chiaramente la condotta tenuta. La motivazione che il ricorrente censura va intesa alla luce del motivo di appello, quale si desume dalla sintesi della sentenza impugnata. L'appellante sosteneva di non aver dissimulato lo stato di insolvenza, avendo riferito al tassista di non avere contanti. Ora, è esatto ritenere che il reato di insolvenza fraudolenta si consumi non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase delliter" criminoso, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica (Sez. 2, n. 37909 del 28/10/2020, Sorrentino, Rv. 280608 - 01). Dunque, è errato affermare che le dichiarazioni rese al termine del tragitto si siano collocate dopo la consumazione del reato. Ma di tratta di errore non decisivo, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. In realtà, la dissimulazione è avvenuta all'inizio della condotta e la dichiarazione di non avere denaro non rappresentava un'ammissione incompatibile con la dissimulazione, perché va letta unitamente alle altre affermazioni che l'accompagnavano, ossia di essere stato derubato e di voler andare in stanza a prendere la carta di credito. 2.4 Il quarto motivo è inammissibile per l'assoluta assenza di specificità della doglianza che, attraverso un generico riferimento al carattere apparente della motivazione, finisce per eludere le argomentazioni che sinteticamente la Corte territoriale ha offerto per confermare la decisione di primo grado, in relazione ai singoli episodi di reato, attraverso una puntuale indicazione dei singoli capi di imputazione e delle modalità della condotta illecita. Rispetto alle argomentazioni che si traggono dall'impianto motivazionale della sentenza impugnata e di quella di primo grado, destinate a saldarsi tra di loro, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), il ricorso, come detto, non prospetta alcuna critica specifica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem