Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36139/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt.624, 625 cod. pen.; letta la memoria difensiva con cui si chiede l'improcedibilità del reato in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 ed assenza di istanza punitiva nella querela della persona offesa dal reato, all'epoca dei fatti proposta;

2. Ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce l'erronea esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede con ragioni generiche e manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata, ha adeguatamente motivato circa la sussistenza della base fattuale su cui fondare l'aggravante contestata (si veda pag. 4);

3. Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'assenza di una valida condizione di procedibilità, da un lato, si eccepisce una censura che non sarebbe consentita in sede di legittimità perché non previamente dedotta come motivo di appello; dall'altro, anche volendo leggere la doglianza sotto il profilo esposto nella memoria successiva al ricorso della nuova legislazione introdotta dalla riforma del 2022, il Collegio rammenta che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Il ricorso, nella specie, è peraltro anche antecedente all'entrata in vigore della legge di riforma suddetta;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt.624, 625 cod. pen.; letta la memoria difensiva con cui si chiede l'improcedibilità del reato in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 ed assenza di istanza punitiva nella querela della persona offesa dal reato, all'epoca dei fatti proposta; 2. Ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce l'erronea esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede con ragioni generiche e manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata, ha adeguatamente motivato circa la sussistenza della base fattuale su cui fondare l'aggravante contestata (si veda pag. 4); 3. Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'assenza di una valida condizione di procedibilità, da un lato, si eccepisce una censura che non sarebbe consentita in sede di legittimità perché non previamente dedotta come motivo di appello; dall'altro, anche volendo leggere la doglianza sotto il profilo esposto nella memoria successiva al ricorso della nuova legislazione introdotta dalla riforma del 2022, il Collegio rammenta che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Il ricorso, nella specie, è peraltro anche antecedente all'entrata in vigore della legge di riforma suddetta; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 36139/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris