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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37515/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAerattravvise-a44e-part-i9— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATI-0 E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro ascritti.

2. I ricorrenti denunciano, rispettivamente, vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca (Vanogi) e violazione di legge e vizi di motivazione quanto a ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cava).

3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 4.

Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (avvenuto anche con riferimento alla disposta confisca) previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta.

Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAerattravvise-a44e-part-i9— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATI-0 E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro ascritti. 2. I ricorrenti denunciano, rispettivamente, vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca (Vanogi) e violazione di legge e vizi di motivazione quanto a ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cava). 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (avvenuto anche con riferimento alla disposta confisca) previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. 5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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