CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 29734/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 437/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 13039/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 261 e 219 Legge fallimentare unitamente ad altri imputati, in anni tre di reclusione. La Corte di appello ha respinto altresì l’istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero di quella della detenzione domiciliare, ritenendo che, alla luce della gravità delle condotte e dell’ulteriore pena da scontare di anni tre, mesi sei e giorni due di reclusione per altro titolo, le sanzioni sostitutive non potevano rivelarsi più idonee in concreto alla rieducazione del condannato e tali da assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e con un unico motivo ha lamentato falsa applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva di anni tre di reclusione con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56- bis legge n. 689/1981 o della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 l.n. 689/1981, richiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle sanzioni sostitutive facendo riferimento ai precedenti penali e alla gravità della condotta, peraltro assai ridimensionata nel corso del procedimento rispetto alle imputazioni originarie, e non ha tenuto conto dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la pena detentiva non deve essere sostituita dalle sanzioni previste dalla legge n. 689/1981 quando sussistono fondati motivi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29734/2025 Roma, lì, 26/08/2025 per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni ad esse connesse. La Corte territoriale non ha quindi proceduto a soppesare adeguatamente, in chiave prognostica, le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alle finalità rieducative con l’obiettivo di assicurare l’effettività della risposta punitiva a tutela dei beni giuridici penalmente protetti. Doveva considerarsi erroneo il riferimento del giudice di merito all’art. 58 l.n. 689/1981, letto come mera disposizione di rinvio all’art. 133 cod. pen., e che invece doveva essere interpretato in combinato disposto con l’art. 59 l. n. 689/1981, che non ha previsto come condizioni ostative le precedenti condanne dell’imputato. 3. In sede di discussione orale, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell’imputato ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l’unico motivo di ricorso di lamenta che i giudici di merito hanno negato l’applicazione di una sanzione sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti penali dell’imputato e senza tenere conto dei criteri secondo i quali il diniego sarebbe legittimo solo quando sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni ad esse connesse. In realtà, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena» (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01). Orbene, «ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono» (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - Questo giudizio, pertanto, va sorretto da un’argomentata analisi delle condizioni di affidabilità dell’imputato rispetto alle prescrizioni che egli dovrà seguire per l’espiazione della pena sostitutiva e la valutazione della meritevolezza non può che partire da uno scrutinio dei suoi comportamenti anteatti e quindi anche dei suoi eventuali precedenti penali, per poi verificare, unitamente ad altri elementi se disponibili, se proiettano scenari non rassicuranti circa la sua remissività al percorso rieducativo tracciato dalla sanzione sostitutiva. In questa analisi, «il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere)» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01) 3. A differenza della fattispecie oggetto della decisione da ultimo citata, nella vicenda in esame, invece, la Corte territoriale ha preso in esame una pluralità di condotte di reato accertate definitivamente a suo carico, peraltro già esaminate dalla precedente sentenza della Corte di appello di Milano in data 30/06/2023 ai fini della valutazione dell’insussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il punto era stato confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 26/03/2024, che, annullando sotto altro profilo la sentenza della Corte di appello di Milano in data 30/06/2023, aveva argomentato l’inammissibilità del motivo di ricorso avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base sull’accertamento della condotta antecedente dell’imputato; in particolare venivano sottolineati in proposito dalla stessa Corte di cassazione i numerosi precedenti penali dell’imputato, plausibilmente considerato dai primi giudici di merito come «specializzato» nello svolgere il ruolo di prestanome di altre persone al fine di consentire ad esse, di volta in volta sotto un diverso schermo societario, di portare a termine condotte analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, utilizzando sempre come sede sociale quello dello studio professionale Arrighi. La Corte territoriale nel giudizio di rinvio ha preso congruamente le mosse da tali elementi, sottolineando che le modalità delle precedenti condotte, la loro reiterazione e l’evidenza di una ripetuta disponibilità a partecipare a condotte delittuose offrivano, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., degli elementi fortemente negativi rispetto alla prognosi in ordine all’idoneità della pena sostitutiva ai fini della rieducazione del condannato. A fronte dell’accertata propensione a delinquere ricavata dai precedenti che segnalavano una sorta di professionalizzazione in una condotta funzionale alla commissione dei reati, la Corte milanese ha poi evidenziato l’intensità del dolo che ha sorretto la commissione del reato per cui si procede e la notevole gravità del danno provocato (per un passivo di circa 500.000,00 euro); ha quindi esteso la sua valutazione alla condotta tenuta dall’imputato, in relazione ad una precedente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a due episodi di rapina, rispetto alla quale non aveva mostrato alcuna resipiscenza ricadendo nell’illecito e dimostrando che la precedente esperienza giudiziaria non era valsa a contenere la propensione al delitto. Si tratta di una valutazione di merito, ampiamente motivata, spiegando per quali ragioni le pregresse condotte e i plurimi precedenti penali rendono elevato il pericolo di reiterazione e quindi vanificherebbero la funzione rieducativa della sanzione. Il ricorrente propone un’alternativa valutazione di tali medesimi elementi e non ne offre di ulteriori o di alternativi. Com’è noto, nel giudizio di legittimità «la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01) e sicchè «non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 4. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]